Giudice Di Pace Civile Di Fermo 30 Settembre 2015

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
Pur ritenendosi infondata l’eccezione di inammissibi-
lità della produzione documentale (appunto il predetto
regolamento), trattandosi di fonte regolamentare acqui-
sibile ‘ex off‌icio’ dal giudice, si rileva che, nel merito, la
disposizione invocata non consente di trarre le conclusio-
ni assunte da parte attrice. Infatti, l’obbligo di rimozione
è ivi limitato ai "blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti,
per scivolamento oltre il f‌ilo delle gronde o da balconi, ter-
razzi od altre sporgenze. Sui marciapiedi pubblici e cortili
privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone
e cose": è dunque evidente sulla base del dato letterale
non equivoco come l’obbligo sia riferito alla riconducibili-
tà della neve o del ghiaccio all’ambito condominiale, trat-
tandosi di blocchi ‘aggettanti’ sui marciapiedi per effetto
della sporgenza dal tetto, dai balconi ccc, ove, appunto,
della prevenzione della fonte di pericolo deve farsi carico
il Condominio custode del bene comune (tetto, terrazzo
ccc,) da cui il pericolo può derivare.
L’ipotesi - cui è riconducibile la casistica giurispruden-
ziale che ha ad esempio ricondotto alla responsabilità con-
dominiale i "danni causati ad un autoveicolo da un lastro-
ne di ghiaccio caduto dal tetto dello stabile condominiale
presso il quale il veicolo era parcheggiato" (pretura Torino
145.1.1988) - è dunque ben diversa da quella in oggetto in
cui il ghiaccio si è formato sul marciapiede di proprietà
comunale e non è derivato per ‘scivolamento’ dalla pro-
prietà condominiale. II riferimento attoreo alla ‘ratio’
sottesa al citato regolamento, f‌inalizzato, ai sensi dell’art.
1, a "salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei
cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tu-
telare la qualità della vita e dell’ambiente" non consen-
te comunque un’interpretazione estensiva del contenuto
del regolamento medesimo, qualora la dicitura letterale
sia chiara ed univoca, come già affermato in analoga fat-
tispecie nella sentenza Cass. 29 novembre 2006, n. 25243:
"quando l’interpretazione letterale di una norma di legge
o regolamentare individua in modo chiaro ed univoco il
suo signif‌icato precettivo, l’interprete non deve ricorre-
re al criterio ermeneutico sussidiario di ricavare lo ratio
legis dal testo dell’intera legge o dell’intero regolamento,
in quanto, in tal modo potrebbe addirittura penvenire ad
individuare una volontà del legislatore diversa da quella
inequivocabilmente espressa. Nella presente fattispecie,
correttamente la corte d’appello ha escluso l’applicabilità
delle norme regolamentari citate, attenendosi all’inter-
pretazione letterale del dettato normativo...riferendosi
l’art. 3 del regolamenlo di polizia comunale, quando parla
di luoghi pubblici o aperti al pubblico sui quali deve proce-
dersi allo spargimento di segatura o sabbia, a quei luoghi
sui quali cade la neve dai tetti dei fabbricati".
La stessa giurisprudenza citata nella conclusionale da
parte attrice, inf‌ine, conferma la riconducibilità della cu-
stodia al Comune proprietario ("Ritiene il Tribunale ravvi-
sabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. la responsabilità dell’ente
proprietario e gestore di strade pubbliche per l’evento
lesivo cagionato a terzi per non aver provveduto a rimuo-
vere le anomalie presenti nel manto stradale, giudican-
do superata la giurisprudenza che, in virtù della grande
estensione del demanio stradale e della sua generalizzata
utilizzazione, escludeva la responsabilità ex art. 2051 c.c.
dell’ente gestore del demanio stesso, conf‌inandola all’ipo-
tesi di danno prodottosi per la presenza di insidia e tra-
bocchetto ai sensi dell’art. 2043 c.c. Infatti, la più recente
giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato che la
responsabilità del custode è responsabilità oggettiva ed il
suo momento fondante risiede nel rapporto di causalità
tra il dinamismo intrinseco della cosa e l’evento danno.
Detta responsabilità va esclusa nell’ipotesi di caso fortui-
to, che si ha quando l’evento lesivo in Iuogo di essere pro-
dotto della cosa che ne diventa l’occasione è cagionato da
un elemento estrinseco alla cosa stessa avente il duplice
requisito della imprevedibilità e della inevitabilità: Tribu-
nale Milano, sez. X, 20 aprile 2008, n. 5574).
In conclusione, dunque, le domande risarcitorie pro-
poste da parte attrice nei confronti del Condominio con-
venuto, in assenza di prova circa la qualità di custode o la
sussistenza di obblighi di natura manutentiva o di gestio-
ne in capo a quest’ultimo con riferimento al caso di specie,
devono essere rigettate nel merito (trattandosi non solo di
questione di legittimazione passiva - rilevabile in base alla
mera prospettazione con riferimento all ‘appartenenza del
bene al convenuto - ma anche di merito, in ragione della
ritenuta insussistenza di quel rapporto di custodia invoca-
to da parte attrice a prescindere dalla titolaritlà del bene:
in tal senso si veda Cass. 16226/2005 cit. che ha, sulla scor-
ta di tale argomento, rigettato nel merito la domanda).
Le spese di lite secondo i principi generati cui non vi
è ragione di derogare, devono interamente porsi a carico
della parte attrice soccombente nella misura liquidata nel
dispositivo in base al D.M. 140/2012, tenuto conto del valo-
re della causa, delle fasi processuali e delle attività in cia-
scuna di esse svolte (e in particolare dell’assenza di atti-
vità istruttoria) e dei soli esposti documentati. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI FERMO
30 SETTEMBRE 2015
EST. FEDELI – RIC. X (AVV. RAMADORI) C. CONDOMINIO Y (AVV. CRAIA)
Amministratore y Revoca giudiziale y Effetti y
Prorogatio dei poteri y Esclusione y Cessazione
immediata del rapporto di mandato tra lo stesso
ed il condominio y Incompatibilità col prosieguo di
qualsivoglia attività di rappresentanza y Carenza di
legitimatio ad causam et ad processum dell’ammi-
nistrazione revocato.
. La revoca giudiziale dell’amministratore comporta
l’immediata cessazione del rapporto di mandato esi-
stente tra lo stesso ed il condominio, non trovando ap-
plicazione in tale ipotesi – contrariamente a quelle di
scadenza del mandato, dimissioni o mancato rinnovo
dell’incarico – l’istituto della c.d. prorogatio dei pote-
ri. Conseguentemente, non potendo più esercitare da
quel momento alcuna attività - sia essa ordinaria che
straordinaria - in nome e per conto dei condòmini, l’ex

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