Giudice di Pace Civile di Ugento 17 ottobre 2018, n. 141

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giur
1/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
ziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale f‌ine, la reci-
proca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità
di domande contrapposte formulate nel medesimo proces-
so fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale
dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima
sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti
solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in
un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura
meramente quantitativa del suo accoglimento” (cfr. Cass.
n. 3438/16 e Cass. n. 10113/18). Nel caso di specie - salve le
precisazioni, di cui più avanti, nei rapporti parte attrice/
intervenuta - non pare conf‌igurarsi un’ipotesi di reciproca
soccombenza nel senso sopra illustrato, giacché, pur svol-
gendosi la CTU nell’interesse comune delle parti, la valu-
tazione dei danni in misura inferiore a quanto richiesto
non si è comunque risolta in un signif‌icativo o sensibile
ridimensionamento dell’ammontare delle pretese attoree.
Inf‌ine, deve comunque sottolinearsi la complessità della
questione relativa all’ammissibilità dell’intervento della
impresa gestionaria e ciò avuto riguardo alla ritenuta
“ostinata resistenza di parte attrice all’intervento volonta-
rio” (così nella sentenza impugnata, quale ulteriore moti-
vo della disposta compensazione).
In def‌initiva, per le considerazioni tutte sopra esposte,
in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata
l’inammissibilità dell’intervento di G. Italia S.p.A., con con-
danna dei convenuti U. Ass.ni S.p.A., A.S.L. Italia S.p.A. e L.A.,
in solido tra loro, al pagamento in favore della Carrozzeria T.
di M.A. dell’importo di € 3.907,13 (€ 3.632,63 + € 274,50).
A tale somma devono aggiungersi rivalutazione mone-
taria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo: “La
rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una
componente dell’obbligazione di risarcimento del danno
e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’uff‌icio
e in grado di appello, pur se non specif‌icamente richiesti,
atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario
petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati
espressamente esclusi (cfr. Cass. n. 8705/15). Sviluppando
il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposi-
zione dell’Uff‌icio, la somma dovuta è pertanto pari ad €
4.043,13 oltre interessi legali dalla data della presente pro-
nuncia al saldo.
Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di
lite, “Il potere del giudice d’appello di procedere d’uff‌icio
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste
in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impu-
gnata, dovendo il corrispondente onere essere attribuito e
ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre
in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione
sulle spese può essere dal giudice del gravame modif‌icata
soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito
oggetto di specif‌ico motivo d’impugnazione” (cfr. Cass. n.
30417/17). Ancora, “l’appello è un mezzo di impugnazione
sostituivo che determina l’integrale riforma della sentenza
di prime cure (nel caso di accoglimento del gravame), con
la conseguenza che non vi sono due distinti soccombenti
per i due gradi di giudizio, bensì una sola soccombenza che
è quella ritenuta nella decisione d’appello” (cfr. Cass. n.
3655/04). Ne deriva pertanto che in applicazione del prin-
cipio della soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi
del giudizio sono poste a carico dei convenuti: nella misura
già liquidata (per l’intero) in primo grado nella sentenza
impugnata quanto ai compensi, oltre ad € 704,55 a titolo
di spese di CTP come sopra indicato; con riferimento alla
presente fase, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/14, alla luce della nota spese depositata, tenuto con-
to del valore della causa, delle questioni trattate, dell’at-
tività svolta (e così applicandosi i valori medi per le fasi
di studio e introduttiva, ridotti per la fase decisionale)
oltre che delle spese documentate. Nei rapporti con l’im-
presa intervenuta, invece, la complessità della questione
relativa all’ammissibilità dell’intervento di cui è causa,
questione che vede la giurisprudenza di merito divisa sul
punto, consente di ravvisare presupposti per l’integrale
compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU del giudizio di primo grado sono poste in
via def‌initiva a carico dei convenuti e ciò in considerazione
della necessità di tale accertamento tecnico ai f‌ini della
quantif‌icazione del costo delle riparazioni, a fronte della
documentazione offerta da parte attrice (ossia la fattura
emessa dalla stessa Carrozzeria T.) e della contumacia dei
convenuti (non potendosi pertanto applicare il principio di
non contestazione ex art. 115 c.p.c.). (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI UGENTO
17 OTTOBRE 2018, N. 141
EST. COSI – RIC. A.D. C. A. S.P.A. ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Persone trasportate y Ciclomotore sprovvisto di
copertura assicurativa y Sinistro verif‌icatosi in as-
senza di veicolo antagonista y Applicabilità dell’art.
141 cod. ass. y Esclusione.
. In tema di risarcimento del danno patito da trasporta-
to su ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa,
è inapplicabile l’art. 141 cod. ass. qualora il sinistro si
sia verif‌icato senza la presenza di un veicolo antago-
nista, ma per la sola colpa e partecipazione all’evento
del conducente. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
141) (1)
(1) Sulla questione oggetto della sentenza in epigrafe si segnala la
pronuncia del Trib. civ. Catania, sez. dist. Acireale, 8 agosto 2011, n.
574, in questa Rivista 2012, 266, secondo cui non è applicabile l’art.
141 cod. assic. qualora uno dei veicoli coinvolti sia privo di coper-
tura assicurativa. In genere, nel senso che il terzo trasportato può
avvalersi, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., dell’azione diretta nei con-
fronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al
momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da
uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o
non identif‌icato, v. Cass. civ. 5 luglio 2017, n. 16477, in questa Rivista
2017, 793. In dottrina, per un’approfondita disamina dell’art. 141 cod.
ass., si veda G. GALLONE, Commentario al Codice delle assicurazio-
ni RCA e tutela legale, ed. La Tribuna, Piacenza.

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