Giudice di Pace Civile di Mantova 6 settembre 2018, n. 756

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giur
11/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
Un primo elemento difensivo riguarda il rilievo che in
realtà i bambini avrebbero avuto le chiavi (circostanza
non provata) e che il più grande aveva un IPad, che già in
altre occasioni avrebbe utilizzato per comunicare. Il dato
non appare suff‌iciente a scongiurare la messa in pericolo,
posto che i bambini erano in un piazzale (parcheggio delle
funivie) con entrambi i genitori distanti e non in grado,
rapidamente, di far ritorno al veicolo.
Dall’analisi di tutte le deposizioni agli atti e di quanto so-
pra indicato deve ritenersi che il fatto nella sua materialità
sia da ritenere provato, in quanto la condotta dell’imputata
(chiusura dei f‌igli minori all’interno della autovettura con
privazione della possibilità di poterne uscire in caso di pe-
ricolo o necessità e volontario allontanamento) è univoca
rispetto al reato di abbandono di minori di cui all’articolo
591 c.p., aggravato ai sensi del 4 comma della stessa dispo-
sizione, per essere stato il fatto posto in essere dal genitore.
Sotto altro prof‌ilo, nella prospettazione difensiva si dà
rilievo alle scelte di vita dell’imputata (che si dedica in via
esclusiva ai tre bambini) ed alla ridotta offensività (ai f‌ini
dell’art. 131 bis c.p.)
Il primo degli aspetti richiamati risulta irrilevante,
non emergendo questioni di capacità genitoriale; la se-
conda richiesta non può trovare accoglimento in quanto
non emerge una tenue esposizione a pericolo, in ragione
dell’età dei minori e delle circostanze in cui è maturata la
condotta.
Si rileva che il legislatore ha inteso punire non la dura-
ta dell’abbandono quanto la messa in pericolo dell’incolu-
mità di un minore, sicché il reato risulta integrato anche
nelle ipotesi di abbandono temporaneo In altri termini, la
norma de qua tutela il valore etico-sociale della sicurezza
della persona f‌isica contro determinate situazioni di pe-
ricolo. Si è precisato che l’interesse tutelato dalla norma
penale deve ritenersi violato “anche quando l’abbandono è
relativo o parziale” (Cass. sez. V, n. 15245 del 23 febbraio
2005 - dep. 22 aprile 2005, N., Rv. 232158).
Provato l’elemento materiale del reato, sussiste l’ele-
mento soggettivo costituito “dal dolo generico, diretto o in-
diretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato
(quali l’inganno, il prof‌itto, il danno), anche se preveduti
dall’agente come conseguenze possibili, anziché certe della
propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verif‌icarsi,
con conseguente assunzione del relativo rischio, il che ren-
de priva di rilevanza la specif‌ica f‌inalità del comportamento
o il motivo che ha spinto l’agente a porre in essere la con-
dotta vietata” (Cass. 21 marzo 12, n. 24645, P., Rv. 252824).
Ex art. 133 c.p. si stima congrua la pena così commi-
surata: pena base mesi 6 di reclusione; riduzione per at-
tenuanti generiche (incensuratezza e modalità del fatto)
prevalenti sull’aggravante a mesi 4 di reclusione.
L’incensuratezza induce a positiva prognosi, con rico-
noscimento dei doppi benef‌ici.
Si f‌issa in gg. 40 il termine di deposito della sentenza,
in ragione del complessivo numero di processi def‌initi.
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione
con il dr. (omissis), Giudice onorario di Tribunale in tiro-
cinio. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI MANTOVA
6 SETTEMBRE 2018, N. 756
EST. MORSELLI – RIC. X C. PREFETTO DI MANTOVA
Velocità y Limiti f‌issi y Accertamento y Apparecchi
rilevatori y Obbligo di segnalazione della presenza
della postazione di rilevamento y Postazioni mobili
o temporanee y Necessità y Sussistenza y Violazione
y Conseguenze.
. Va annullato il verbale di accertamento della violazio-
ne dell’art. 142, comma 9, c.d.s. qualora, anche in caso
di postazioni mobili o temporanee di rilevamento della
velocità, manchi la preventiva segnalazione di dette po-
stazioni. (nuovo c.s., art. 142) (1)
(1) Si richiama la sentenza citata in parte motiva Cass. civ. 14 marzo
2014, n. 5997, in questa Rivista 2014, 392, con nota di riferimenti giu-
risprudendiali alla quale di rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2017 X pro-
poneva opposizione avverso il verbale d’infrazione nr.
700013421016 elevato dalla Sezione di Polizia Stradale di
Mantova. per violazione dell’art. 142 comma 9 del c.d.s.
nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le moda-
lità ivi indicate, da intendersi in tale sede integralmente
trascritte. Instava il ricorrente per l’annullamento dell’op-
posto provvedimento ex ceteris eccependone l’illegittimi-
tà. atteso che la rilevazione della velocità era avvenuta in
modo non conforme a quanto previsto dalla normativa - al-
cuna cartellonistica non essendo stata collocata al f‌ine di
segnalare la presenza di postazione mobile di rilevamen-
to della velocità ed alcunché non fosse stato dichiarato a
verbale sia sulla tipologia della postazione che sulla ob-
bligatoria revisione dello strumento.
Costituendosi in giudizio. confermava la parte resisten-
te le controdeduzioni del Comando accertatore; laddove
era evidenziato come i dispositivi impiegati nell’accerta-
mento della violazione dei limiti massimi di velocità fosse-
ro soggetti ad approvazione del prototipo e, prima di esse-
re posti in funzione, sottoposti anche a verif‌iche iniziali di
taratura e funzionalità. Altresì osservava come gli organi
di polizia stradale, in sede di effettuazione del controllo,
dovessero assicurarsi che la postazione fosse eff‌icacemen-
te segnalata e resa visibile e come, nel caso di specie, il
segnale fosse posto a ben 1.900 metri dalla postazione.
All’udienza del 22 novembre 2017, f‌issata per la compa-
rizione delle parti, sulle conclusioni come in atti della sola
parte ricorrente, il Giudice di pace emetteva il dispositivo
di sentenza di cui in appresso.
In diritto va premesso che, come per costante inse-
gnamento, l’oggetto dell’opposizione ex artt. 22 e 23. L. 24
novembre 1981, n. 689 -siccome novellati dal D.L.vo l° set-
tembre 2011, n. 150. non consista tanto nell’accertamento
della legittimità dell’atto amministrativo quanto invece
della legittimità della stessa pretesa sanzionatoria.
La stessa Suprema Corte, sulla scorta di pronunce
già risalenti nel tempo (cfr. Cass. civ. I, 13 marzo 1993,

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