Giudice di Pace Civile di Parma 23 gennaio 2018, n. 35

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
MERITO
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
to per violazione del Codice della strada, la P.A. deve
fornire prova certa, a fronte dell’eccezione sollevata da
controparte, della sussistenza di valida delega rilascia-
ta dalla medesima al funzionario incaricato della sua
rappresentanza e difesa; in caso contrario è irrituale
e inammissibile la costituzione dell’opposta Ammini-
strazione che va dichiarata contumace con conseguen-
te inutilizzabilità delle produzioni allegate all’atto di
costituzione e annullamento del verbale impugnato.
(nuovo c.s., art. 179; nuovo c.s. art. 204 bis; l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, art. 22) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 24 aprile 2010, n. 9842, in www.
latribunaplus.it, secondo cui: "In tema di sanzioni amministrative,
ai f‌ini della regolarità della costituzione in giudizio della P.A. nel
giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, è suff‌iciente la
sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario
delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in
quanto la delega rilasciata dall’autorità amministrativa al funziona-
rio incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi dell’art. 23, comma
quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è equiparabile alla
procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell’art. 83 c.p.c., ma
si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, ri-
feribile anche ad una generalità indistinta di controversie future".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. R.V. e la R.T. s.a.s. di R.G. e C., con ricorso depositato
il 22 giugno 2017, impugnavano dinanzi a questo Uff‌icio
del Giudice di pace, il verbale, n. (omissis) del 23 maggio
2017, elevato dal Corpo di Polizia Municipale “Unione Pe-
demontana Parmense” nei loro confronti, rispettivamente
quali trasgressore/conducente e proprietario/solidale del
veicolo (omissis) per violazione dell’art. 179 commi 2 e 9
del C.d.S.
A sostegno della propria opposizione i ricorrenti de-
ducevano l’illegittimità del predetto verbale per l’insus-
sistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno
condotto la Polizia Municipale all’adozione del provvedi-
mento impugnato, rilevato che dal foglio di registrazione i
tracciati sono ben visibili e non sovrapposti, che nessuna
manomissione dello strumento è stata operata e che il pe-
riodo massimo di guida è stato rispettato.
Chiedevano, pertanto, che il verbale in esame venisse
annullato.
Con atto di costituzione, comparsa di risposta e dedu-
zioni tecniche, depositato in Cancelleria in data 21 agosto
2017, l’opposta amministrazione ha confermato il verba-
le impugnato in ogni sua parte, contestando in fatto ed
in diritto le doglianze formulate dalla parte ricorrente e
chiedendo di respingere l’opposizione.
All’udienza del 17 gennaio 2018, la causa è stata decisa
mediante lettura del dispositivo.
II. Si deve esaminare preliminarmente l’eccezione sol-
levata, già all’udienza di prima comparizione, dalla parte
opponente, siccome suscettibile di def‌inire il giudizio.
Con essa R.V. e la R.T. s.a.s. di R.G. e C. deducono l’i-
nammissibilità della avversa costituzione per difetto di
delega, con conseguente inutilizzabilità delle produzioni
documentali allegate dall’amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Invero, “Ai f‌ini della regolarità della costituzione in giu-
dizio della P.A. nel giudizio di opposizione all’ordinanza-
ingiunzione, è suff‌iciente la sottoscrizione della comparsa
di risposta da parte del funzionario delegato e la sua di-
chiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la
delega rilasciata dall’autorità amministrativa al funziona-
rio incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi della L.
24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, non è equipa-
rabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma
dell’art. 83 c.p.c., ma si concreta in un atto amministrativo
di investitura di funzioni, riferibile anche ad una genera-
lità indistinta di controversie future” (Cass. n. 4341 del 21
febbraio 2013; Cass. n. 9842 del 24 aprile 2010).
Nel presente caso, l’opposta amministrazione non ha,
tuttavia, fornito prova certa, a fronte della eccezione solle-
vata dall’opponente al riguardo, della sussistenza di valida
delega rilasciata dall’Unione Pedemontana Parmense al
funzionario incaricato della sua rappresentanza e difesa
nel presente giudizio di opposizione.
Inoltre, ogni volta che sia posto a carico di una delle
parti un onere di allegazione e prova, l’altra ha l’onere
di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile: in
mancanza tale fatto deve ritenersi pacif‌ico senza che con-
troparte sia più gravata dal relativo onere probatorio.
Tale principio, già elaborato in via giurisprudenziale,
ha trovato espressa formalizzazione nell’art. 115/1 c.p.c.,
come novellato con L. 69/2009, che prevede che il giudice
deve porre a fondamento della decisione i fatti non speci-
f‌icatamente contestati dalla parte costituita, con la conse-
guenza che il giudice dovrà astenersi da qualsivoglia con-
trollo processuale del fatto non contestato, ritenendolo
sussistente.
Nella specie, l’eccezione sollevata dalla parte ricorren-
te non è stata specif‌icamente contestata dall’opposta Am-
ministrazione, che, non ha allegato l’atto generale di de-
lega dell’8 luglio 2017, richiamato in atto di costituzione,
non provvedendovi neppure nei termini concessi per note
conclusive e non comparendo all’udienza di discussione
del 17 gennaio 2018.
Tale presupposto (difetto di valida delega) non è stato,
quindi, specif‌icatamente contestato ex art. 115 c.p.c., rag-
giungendosi la cd. pacif‌icità del fatto che, come noto, “ope-
ra da limite alla rilevabilità d’uff‌icio della sua mancanza”
(Cass. civ. 1902/2002 e Cass. civ. 2415/1995).
Da ciò consegue, come peraltro eccepito dalla parte ri-
corrente, da un lato l’irrituale e inammissibile costituzio-
ne dell’opposta amministrazione, che è, quindi, stata di-
chiarata contumace,. dall’altro lato, l’inutilizzabilità delle
produzioni allegato all’atto di costituzione dall’Unione Pe-
demontana Parmense, in applicazione dell’art. 7, comma
7, del D.L.vo n. 150/2011.
Pertanto, a fronte dell’inutilizzabilità di tali documenti
e, quindi, dell’assoluto difetto di prova, incombente sul-
la P.A., circa i fatti integranti la violazione contestata in
relazione alle circostanze estintive ed impeditive dedotte
dalla parte ricorrente, l’opposizione va accolta ed annulla-
to il verbale impugnato.
2016) ove si legge: il legislatore, in presenza ed in funzione
di particolari esigenze del traff‌ico cittadino, quali sono la
gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio
del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le nor-
me sopra richiamate che determinate funzioni, obiettiva-
mente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte
anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare
investitura da parte della pubblica amministrazione, in
relazione al servizio svolto, in considerazione “della pro-
gressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi…
Analogamente, la L. n. 127 del 1997, art. 17 comma
133...costituisce norma di stretta interpretazione per
quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamen-
to in materia di “sosta nelle aree oggetto di concessione”,
ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il tra-
sporto pubblico di persone, ed “inoltre” di “circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico” attribui-
te al personale ispettivo delle dette aziende.
Ne consegue che gli ausiliari del traff‌ico, dell’una e
dell’altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare
e contestare violazioni a norme del codice della strada, in
quanto dette violazioni concernano disposizioni in mate-
ria strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa
- di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico
delle persone - dalla quale dipendono ove l’ordinato e cor-
rello esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi
modo ostacolino o limitino.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte
diverse – quale, nella specie, il posteggio su di un mar-
ciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in
un’area in concessione e neppure alla circolazione in cor-
sie riservate ai mezzi pubblici - l’accertamento può esse-
re compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12
c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traff‌ico, di cui alla
L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più
interessa, comma 133.
E tale interpretazione è avvalorata già da quanto previ-
sto dallo stesso art. 12 c.d.s. comma 3, laddove, alle lettere
c, d, e ed f, nell’ampliare il novero dei soggetti legittimati
alla rilevazione delle violazioni, immediatamente ne limi-
ta la sfera e l’ambito di competenza.
Pertanto, appare coerente affermare che la legittima-
zione degli ispettori dell’azienda di trasporti sia limitata
alle aree urbane in concessione all’azienda, dovendosi
estendere ad essi la locuzione limitatamente alle aree og-
getto di concessione di cui al comma 132, e che ad essi
sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accer-
tamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie ri-
servate al trasporto pubblico pur non essendo dette corsie
oggetto di concessione. Pertanto, il motivo è accolto con il
conseguente annullamento delle ordinanze impugnate e
dei verbali relativi.
– Per mera completezza e ai f‌ini della distribuzione
delle spese, si rileva che indirettamente emerge che il
ricorrente, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui ai
verbali, ha posto in essere le condotte in essi descritte, in-
fatti, del presunto guasto non vi è alcuna prova, né vale in-
vocare, come noto, la buona fede. Inoltre, gli altri motivi di
ricorso si appalesano infondati. Sia la notif‌ica dei verbali
che delle ordinanze sono regolari. Infatti, contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, nelle caselle spuntate
si legge: in mancanza del destinatario o delle persone abi-
litate, con la conseguenza che le ricerche devono ritener-
si compiute. Ciò a prescindere la proposizione dei ricorsi
amministrativi e quello prodotto in questa sede comprova-
no la piena conoscenza da parte del ricorrente degli atti.
Raggiunto, pertanto, lo scopo ai sensi del comma 3 dell’art.
156 c.p.c. non può essere comminata nullità.
– Le notif‌iche sono regolarmente avvenute a mezzo del
servizio postale con le modalità previste dal D.P.R. 513/97
e legge 59/97. Nessuna irregolarità si ravvisa nel procedi-
mento descritto.
– La locuzione assenza del trasgressore contenuta in en-
trambi i verbali, costituisce motivazione suff‌iciente ed esau-
stiva per giustif‌icare la mancata immediata contestazione.
– I verbali sono sottoscritti con f‌irma digitale come pre-
visto dal comma 2 dell’art. 3 D.L.vo 39/93 recita:. Se per la
validità di tali operazioni e degli alti emessi sia prevista l’ap-
posizione di f‌irma autografa, la stessa è sostituita dall’indica-
zione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automa-
tizzato. del nominativo del soggetto responsabile. Altrettanto
vale per la f‌irma a stampa delle ordinanze impugnate.
– Le ordinanze sono tempestive e non è imposto ob-
bligo di indicare i tempi delle fasi di formazione dell’atto,
ancor più ove si consideri che il comma 1 bis dell’art. 204
c.d.s., pur affermando la perentori età dei termini, f‌issa il
principio della cumulabilità di essi ai f‌ini della tempestivi-
tà (Cass. sentenza n. 13303/2009).
– L’ordinanza è dettagliatamente motivata e a nulla ri-
leva che superi il petitum.
– Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente
anche i verbali levati dagli ausiliari del traff‌ico, quando
legittimati, fanno fede f‌ino a querela di falso ai sensi del-
l’art. 68 legge 488/1999. Inf‌ine, legittima è l’attribuzione al
trasgressore, che le ha determinate con il mancato osse-
quio alla regola, delle spese di accertamento e notif‌ica dei
verbali. Ciò posto e stante la peculiarità della fattispecie,
non pacif‌ica in giurisprudenza, si ritiene equo disporre la
compensazione delle spese di lite. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PARMA
23 GENNAIO 2018, N. 35
EST. RIZZI – RIC. R.T. S.A.S. DI R.G. E C. ED ALTRO (AVV. ZANLARI) C. UNIONE
PEDEMONTANA PARMENSE
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Opposi-
zione y Violazioni del Codice della strada y Costi-
tuzione in giudizio della P.A. y Valida delega rila-
sciata dalla P.A. al funzionario incaricato della sua
rappresentanza e difesa y Prova certa y Mancanza y
Conseguenze.
. Ai f‌ini della regolarità della costituzione in giudizio
della P.A. nel giudizio di opposizione a verbale eleva-

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