Giudice di Pace Civile di Roma sez. II, 22 novembre 2017

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
MERITO
legale rappresentante Fruttero Roberto), con atto di ci-
tazione notif‌icato in data 13 novembre 2015, contenente
le conclusioni in epigrafe trascritte. In data 18 febbraio
2016 si è costituito telematicamente il Ministero dell’In-
terno (evocato quale amministrazione da cui dipende la
Prefettura di Cuneo), instando per l’accoglimento delle
conclusioni in epigrafe trascritte (deve ritenersi dovuta
a mero errore materiale l’utilizzo dell’espressione “Mini-
stero dell’Interno in persona del Prefetto pro tempore”,
anziché di “Ministero dell’Interno in persona del Ministro
pro tempore” che, d’altra parte, è il soggetto nei cui con-
fronti è stata emessa la sentenza impugnata).
In data 19 febbraio 2016 si è tenuta avanti la scriven-
te l’udienza ex art. 350 c.p.c., in esito alla quale la causa
è stata rimessa a decisione. Alla successiva udienza del
16 febbraio 2017 le parti hanno precisato le conclusioni
richiamando quelle in atti e la causa è stata trattenuta
a decisione. Con ordinanza riservata 1° agosto 2017, la
scrivente ha rilevato la mancata acquisizione del fascicolo
d’uff‌icio del primo grado di giudizio e rimesso la causa sul
ruolo. Acquisito detto fascicolo, all’udienza del 21 settem-
bre 2017 la sola difesa degli appellanti, assente l’Avvoca-
tura dello Stato, ha nuovamente precisato le conclusioni
richiamando quelle del suo atto introduttivo. Decorsi i
termini assegnati per gli scritti conclusivi, la causa viene
oggi a sentenza.
4. Gli appellanti si dolgono (con unico motivo di im-
pugnazione) della violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 204 bis commi 5, 6, e 205 c.d.s. nel testo vigente alla
data del 20 giugno 2011, ovvero alla data del deposito del
ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione 3168/2011.
Osservano in particolare
– che in virtù del principio tempus regit actum i commi
5, 6 e 9 dell’art. 204 bis del c.d.s. devono essere rispettati
per tutte le sentenze pronunciate su opposizioni ad ordi-
nanza-ingiunzione proposte prima dell’abrogazione di tali
norme ad opera del D.L.vo 150/2011 vigente a far data dal
6 ottobre 2011;
– che, per contro, l’assunto secondo cui il titolo esecu-
tivo sul quale si è validamente formato il ruolo è costitu-
ito dall’ordinanza-ingiunzione, non tiene conto di quanto
previsto dal comma 6 dell’art. 204 bis c.d.s. applicabile
ratione temporis e del fatto che tale previsione (appli-
cabile anche alle opposizioni ad ordinanza - ingiunzione
in virtù del richiamo espresso all’art. 205 c.d.s. contenuto
nel comma 9 del medesimo art. 204 bis c.d.s.) individua
il titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme
inf‌litte dal Giudice, solo nella sentenza con cui viene ri-
gettato il ricorso;
– che è sbagliato affermare che i termini assegnati per
il pagamento non sono mai stati rispettati dai coobbligati
neppure dopo la comunicazione del dispositivo della sen-
tenza, atteso che il secondo periodo del comma 5 dell’art.
204 bis c.d.s. (anch’esso applicabile per le ragioni sopra
esposte alle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione), stabi-
lisce che il pagamento debba avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notif‌icazione della sentenza, notif‌icazione
che nel caso di specie non è mai avvenuta;
– che il Giudice di pace di Saluzzo avrebbe dovuto
accogliere l’opposizione ex art. 615 c.p.c., non avendo pa-
cif‌icamente la Prefettura di Cuneo disposto la previa no-
tif‌icazione dell’unico titolo esecutivo rimasto valido dopo
l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione, rappresentato
dalla sentenza del G.d.P. di Ceva n. 140/2011.
5. Secondo parte appellata, invece, il richiamo all’art.
204 bis c.d.s. non è pertinente in quanto relativo alla diver-
sa fattispecie dell’opposizione al verbale di accertamento
di violazione del Codice della Strada; mentre l’ipotesi in
esame rientra nella diversa previsione dell’art. 205 c.d.s.,
che rimanda all’art. 6 del D.L.vo 150/2011, dalla cui let-
tura si evince che la pronuncia dell’Autorità Giudiziaria
non comporta una sostituzione del titolo esecutivo, ma ha
invece valore meramente confermativo dello stesso (nel
caso in cui, come nel presente, non vi sia stata ridetermi-
nazione della pretesa dell’Autorita emanante l’ordinanza-
ingiunzione opposta). L’appellata osserva, altresì, che tale
opzione ermeneutica è confermata dalla giurisprudenza
in materia di procedimento monitorio.
6. L’appello è fondato e va accolto nei termini di cui in
dispositivo per le ragioni qui di seguito esposte.
6a. È documentale che nel caso di spese il verbale di
accertamento della violazione dell’art. 142, comma 8 c.d.s.
(verbale n. 70004651846 del 18 settembre 2010) sia stato
oggetto di ricorso al Prefetto di Cuneo (proposto da Frut-
tero Roberto e dalla Solarium Havana Club s.a.s.) e che
tale ricorso sia stato disatteso, con conseguente emissione
di ordinanza - ingiunzione 3168/10 c.d.s. datata 13 maggio
2011 (dell’importo di € 336,21, di cui € 310,00 a titolo di
sanzione ed il resto per bollo e spese di notif‌ica). È altresì
documentale che gli ingiunti abbiano proposto opposizione
ex art. 205 D.l.vo 285/92 avverso la suddetta ordinanza, con
ricorso datato 20 giugno 2011 spedito a mezzo del servizio
postale, e che il Giudice adito, con sentenza n. 140/2011
emessa il 26 ottobre 2011 e depositata il 20 febbraio 2012
abbia rigettato l’opposizione, convalidando l’impugnata
ordinanza. È documentale che il titolo esecutivo menzio-
nato nelle cartelle esattoriali oggetto di opposizione sia
l’ordinanza - ingiunzione sopra indicata ed è pacif‌ico che
la Prefettura di Cuneo non abbia mai notif‌icato agli attuali
appellanti la sentenza del Giudice di pace di Ceva.
6b. Ciò premesso, in base al principio tempus regit
actum, la normativa applicabile nel caso di specie, con
riguardo all’identif‌icazione del titolo esecutivo, deve rite-
nersi quella invocata dall’appellante e non quella applica-
ta dal giudice di prime cure e invocata da parte appellata.
Va a tale f‌ine premesso che alla data di deposito del ri-
corso ex art. 205 c.d.s. (20 giugno 2011), l’art. 204 bis c.d.s.
testualmente recitava: “5. In caso di rigetto del ricorso il
giudice di pace determina l’importo della sanzione e impo-
ne il pagamento con sentenza immediatamente eseguibi-
le. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta
giorni successivi alla notif‌icazione della sentenza.....6. La
sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce tito-
lo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inf‌litte
dal giudice di pace”. È vero che la norma disciplinava il
ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione

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