Giudice di Pace Civile di Barra ord. 30 settembre 2017

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dott
Arch. giur. circ. ass. e resp. 4/2018
DOTTRINA
intrinseca dei reati di pericolo presunto, potrebbe facilmen-
te essere riconosciuta come particolarmente tenue.
E ancora, rinviando a quanto già sostenuto nella pro-
nuncia n. 44132 del 2015, la Suprema Corte si è espressa
negativamente anche contro le critiche relative alla ipo-
tizzata disparità di trattamento tra le fattispecie penali di
cui alle lettere “b” e “c” dell’art. 186, comma 2, C.d.S. e l’il-
lecito amministrativo previsto alla lettera “a” della mede-
sima disposizione: “l’illecito penale e quello amministrati-
vo presentano differenze tanto evidenti quanto rilevanti,
che delineano autonomi statuti”.
Nella citata pronuncia n. 13681/2015 le Sezioni Unite
si sono pronunciate anche sulla questione della applica-
bilità o meno delle sanzioni amministrative accessorie,
e precisamente della sospensione della patente di guida,
in caso di riconoscimento della causa di esclusione della
punibilità ex art. 131-bis c.p. Diversamente dalla più volte
richiamata sentenza n. 44132/2015, che aveva ammesso
l’applicazione delle sanzioni accessorie anche in caso di
sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del
fatto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che gli artt. 224
e 224-ter C.d.S. dispongono che nei casi di estinzione del
reato per causa diversa dalla morte dell’imputato è l’am-
ministrazione pubblica, ossia il Prefetto, ad applicare le
sanzioni amministrative accessorie al reato di guida in
stato di ebbrezza; hanno pertanto stabilito che in caso
di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, “le sanzioni amministrative riprendono la loro auto-
nomia ed entrano nella sfera di competenza dell’ammini-
strazione pubblica”.
Ad ogni modo, le Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione hanno escluso che si fosse in presenza di un fatto
specialmente tenue ed hanno rigettato il ricorso dell’im-
putato: invero, il ricorrente appariva gravato da plurimi
precedenti specif‌ici, tali da escludere il requisito – ne-
cessario per il riconoscimento della causa di esclusione
della punibilità ex art. 131-bis c.p. – della non abitualità
del comportamento.
La Suprema Corte, Sez. IV, con sentenza n. 44132 del
2 novembre 2015 (ud. 9 settembre 2015), nell’affermare
l’applicabilità della nuova disciplina al reato di stato di
ebbrezza, ha precisato che l’istituto è collocato nella parte
generale del codice penale, con evidente intento di attri-
buirgli rilevanza non limitata solamente ad alcune fatti-
specie di reato. Tale conclusione è avvalorata dall’esplici-
ta limitazione dell’operatività dell’istituto a talune classi
di reato, tra le quali alcune selezionate in forza dell’entità
della pena prevista, altre per la presenza di connotati evi-
dentemente ritenuti incompatibili con una particolare te-
nuità del fatto. È giustif‌icato, quindi, ritenere che ubi lex
tacuit ibi noluit.
La Cassazione, nella pronuncia n. 44132/2015, appena
citata, ha affermato che non appare dubitabile che l’istitu-
to in parola possa trovare applicazione a tutti i reati, an-
che a quelli senza offesa o di pericolo astratto o presunto
(come la guida in stato di ebbrezza), attesa la necessaria
interpretazione che degli stessi deve darsi in chiave di of-
fensività. Anche per detti reati il principio di necessaria
offensività consente l’individuazione in concreto di un’of-
fesa anche minima al bene protetto, e perché la partico-
lare tenuità si apprezza per mezzo di un giudizio sintetico
sul fatto concreto.
Con riferimento ai reati che presentano soglie di pu-
nibilità è stata avanzata l’opinione che sia necessario te-
ner conto del ruolo che esse assumono all’interno della
specif‌ica fattispecie. Per tale tesi, se le soglie non espri-
mono l’offesa, come accade quando integrano condizioni
obiettive di punibilità o non sono afferenti direttamente
all’offesa, sono certamente compatibili con la particolare
tenuità del fatto. Se, invece, afferiscono all’offesa, perché
esprimono il giudizio del legislatore in merito ai fatti me-
ritevoli di pena, non è possibile superare tale giudizio con
una valutazione operata in concreto alla stregua dell’art.
131-bis c.p.
Si può giungere ad un’ulteriore conclusione, secondo
la Corte: la previsione di soglie non è incompatibile con
il giudizio di particolare tenuità del fatto perché in ogni
caso la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della se-
lezione categoriale, mentre la particolare tenuità conduce
ad un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale,
secondo il paradigma della sussidiarietà in concreto.
Quando la soglia, al contrario, descrive il conf‌ine tra
l’illecito penale e quello amministrativo, appare irragio-
nevole (e suscettibile di sospetto di incostituzionalità) un
esito del giudizio che lascia il reo privo di qualsiasi san-
zione, mentre colui che commette la sola violazione am-
ministrativa resta colpito dalle relative sanzioni, ancorché
abbia commesso un fatto meno grave.
La Cassazione, in def‌initiva, ha superato l’orientamen-
to secondo il quale vi sarebbe un’incompatibilità struttu-
rale tra i reati con soglie di pericolosità ed il nuovo istitu-
to, in quanto i primi poggianti su un giudizio di offensività
espresso in via generale e astratta dal legislatore, che non
tollererebbe valutazioni difformi da parte del giudice. Le
soglie di pericolosità, quindi, in base al citato orientamen-
to, cristallizzerebbero una presunzione invincibile di peri-
colosità, individuando il livello “spartiacque” di rilevanza
penale del fatto: al di sotto di esse si rientrerebbe nel pe-
nalmente irrilevante, ad il sopra, invece, si conf‌igurereb-
be il reato, atteso che la condotta arrecherebbe un’offesa
meritevole di pena.
Rimane, però, aperto il problema (e sarebbe auspicabi-
le un intervento del legislatore) nel caso in cui non siano
previste sanzioni amministrative accessorie: applicando il
nuovo istituto l’autore del reato resterebbe privo di qual-
sivoglia sanzione.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sen-
tenza con cui la Corte d’appello aveva confermato l’affer-
mazione di responsabilità del conducente di un’autovet-
tura di grossa cilindrata, sorpreso di notte ubriaco alla

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