Giudice di Pace Civile di Barra ord. 30 settembre 2017

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2018
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
GIUDICE DI PACE CIVILE DI BARRA
ORD. 30 SETTEMBRE 2017
EST. RUSCILLO – RIC. X C. Y E Z ASSIC. S.P.A.
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Scatole nere ed altri dispositivi elettronici y Valo-
re probatorio y Art. 145-bis, comma 1, D.L.vo 7 lu-
glio 2005, n. 209 y Violazione degli artt. 24, comma
2, 111, comma 2, 117, comma 1 e 10, comma 1 della
Cost. y Questione rilevante e non manifestamente
infondata di legittimità costituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, per
violazione degli artt. 24, comma 2, 111, comma 2, 117,
comma 1 e 10, comma 1 della Costituzione (anche in
riferimento all’art. 6 della C.E.D.U), la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 145-bis, comma 1 del
D.L.vo 7 luglio 2005, n. 209 (c.d. “codice delle assicu-
razioni private”) rubricato: “Valore probatorio delle co-
siddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici”,
introdotto dall’art. 1, comma 20 della L. 4 agosto 2017,
n. 124, nella parte in cui prevede che “le risultanze del
dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civi-
li, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte
contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato
funzionamento o la manomissione del predetto disposi-
tivo". (d.l.vo 7 luglio 2005, n. 209, art. 145 bis) (1)
(1) Con l’interessante ordinanza che si annota il Giudice di pace di
Barra solleva dubbi sul valore probatorio delle risultanze delle scato-
le nere montate sui veicoli in circolazione. L’ordinanza viene emessa
a poca distanza dall’emanazione delle nuove norme sulle assicura-
zioni RCA introdotte con la L. 4 agosto 2017, n. 24 (legge annuale per
il mercato e la concorrenza), pubblicata in questa Rivista 2017, 857.
La questione di legittimità costituzionale riguarda l’art. 145 bis cod.
ass., così come introdotto dall’art. 1, comma 20, L. n. 24/2017, che,
secondo il Giudice di pace di Barra, addosserebbe al privato l’onere
di dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza delle
risultanze delle scatole nere, mentre nessun onere probatorio incom-
berebbe sulle compagnie di assicurazione. In tal modo verrebbero
violati sia l’art. 111 (principio del contraddittorio), sia l’art. 24 Cost.
(diritto di difesa). In dottrina, v. PASQUALE SANTORO, Le nuove
norme sulle assicurazioni RCA, Tribuna Dossier, ed. La Tribuna, Pia-
cenza 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notif‌icato in data 13-19 aprile
2017, preceduto da nota di costituzione in mora avanza-
ta ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 del D.L.vo 7 settem-
bre 2005, n. 209, X conveniva in giudizio Y e la Z Ass.ni
S.p.a., quest’ultima in persona del legale rappresentante
pro-tempore, per sentirli condannare in solido – previo
accertamento dell’esclusiva responsabilità, a carico del
conducente del veicolo Fiat Multipla tg. (omissis), di pro-
prietà del XX, del sinistro occorso in data 27 luglio 2016,
alle ore 16,15 in (omissis) – al risarcimento dei danni oc-
corsi alla propria autovettura Fiat (omissis), quantif‌icati
in Euro 2.900,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria
dalla domanda al soddisfo, vinte le spese di lite.
All’udienza di comparizione (e trattazione) tenutasi in
data 20 settembre 2017, rimasto contumace il (presunto)
responsabile civile, si costituiva la Z Ass.ni S.p.a., il cui di-
fensore contestava la storicità dell’evento indicato in cita-
zione depositando le risultanze telematiche del dispositi-
vo “Vodafone Automotive”, preinstallato sull’autovettura di
proprietà del XX, dalle quali non si evinceva alcun “evento
crash” per la giornata del 27 luglio 2016 (ore 16,15), lad-
dove l’unico evento registrato risaliva alle ore 1.05 a.m. del
27 luglio 2016, in località (omissis), ovvero in luoghi ed
orari diversi da quelli indicati in citazione.
La difesa dell’attore insisteva per l’ammissione della
prova testimoniale sui capi indicati in citazione (dove si
confermava che il sinistro era occorso in località (omis-
sis) in data 27 luglio 2016, alle ore 16,15, in via (omissis)),
mentre la convenuta rivendicava il valore di prova legale
attribuito alle risultanze della scatola nera dall’art. 145-
bis del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto
dall’art. 1, comma 20, n. 1 della L. 4 agosto 2017, n. 124),
opponendosi all’ammissione della prova testimoniale.
All’esito delle difese, delle eccezioni e delle richieste
formulate dalle parti, il giudizio era posto in riservata de-
cisione senza note.
Sulla rilevanza della questione di legittimità costitu-
zionale
Con l’art. 1, comma 20, della L. 4 agosto 2017, n. 124,
pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017 (serie gene-
rale), è stato inserito, dopo l’art. 145 del D.L.vo 7 settem-
bre 2005, n. 209 (c.d. “Codice delle assicurazioni private”),
l’art. 145-bis (rubricato: “Valore probatorio delle cosiddet-
te scatole nere e di altri dispositivi elettronici”), che al
comma 1 così recita: “Quando uno dei veicoli coinvolti in
un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico
che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabi-
lite ai sensi dell’art. 132-ter, comma 1, lett. b) e c), e fatti
salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in
uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le
risultanze del dispositivo formano piena prova, nei proce-
dimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la
parte contro la quale sono state prodotte dimostri il man-
cato funzionamento o la manomissione del predetto dispo-
sitivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.

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