Giudice di Pace Civile di Porretta Terme 23 marzo 2017, n. 9

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Pertanto, non solo la falsa denuncia presso la sede ter-
ritoriale è un atto già di per sé concretamente offensivo del
patrimonio della compagnia assicurativa, ma, se si vuole
far riferimento anche all’attività preistruttoria ed istrutto-
ria, tutto avviene a livello locale. A tal riguardo, si segnala
che la Procura Generale presso la Corte di cassazione, con
il decreto 137/2012, pronunciandosi in ordine ad un caso
relativo alla realizzazione di false denunce di sinistri e di
falsi certif‌icati medici, ha individuato la competenza della
Procura del luogo in cui i falsi sono stati realizzati e la de-
nuncia di sinistro è materialmente pervenuta, affermando
il seguente principio:
“Qualora si proceda per il reato di frode assicurativa,
di cui all’art. 642, secondo comma, c.p. e il fatto ipotizzato
consista nella realizzazione di false denunce di sinistri e
la realizzazione di falsi certif‌icati medici, la competenza
spetta alla Procura nel cui territorio le falsif‌icazioni sono
state realizzate e le denunce di sinistro materialmente
pervenute e non alla diversa Procura del luogo ove ha sede
legale la compagnia d’assicurazione”.
Il tutto appare rafforzato dalle disposizioni normative
contenute nel codice delle assicurazioni ed in particolare
si fa riferimento all’art. 149 che, disciplinando la procedu-
ra semplif‌icata, pone a carico della struttura territoriale
l’obbligo di anticipare la liquidazione del danno, salvo il
diritto di regresso, proprio in caso di presentazione del
modulo di constatazione amichevole, come avvenuto nel
caso di specie.
Tale ultimo argomento introduce il secondo prof‌ilo
dell’eccezione difensiva, in merito al quale, occorre tut-
tavia precisare che la questione di competenza deve esse-
re decisa in base all’imputazione, così come formulata in
sede di esercizio dell’azione penale. La precisazione è diri-
mente al f‌ine di escludere, nel caso di specie, la rilevanza
della liquidazione dell’indennizzo, parte della condotta,
effettivamente verif‌icatasi in fatto, ma del tutto assente
dalla contestazione, sia sotto il prof‌ilo giuridico che fat-
tuale. L’imputazione contiene un esclusivo e testuale rife-
rimento “al f‌ine di conseguire l’indennizzo” e, pur citando
l’aggravante della recidiva, nulla dice in merito al conse-
guimento dell’indennizzo, previsto dall’ultima parte del
comma 2 della norma contesta quale specif‌ica aggravante.
Nel caso di specie, dunque, l’indennizzo è contestato
a titolo di dolo specif‌ico, tipico dell’ipotesi di reato non
aggravata.
In ogni caso, l’art. 4 c.p.p. che disciplina le regole ge-
nerali per la determinazione della competenza esclude la
rilevanza delle attenuanti comuni, quale quello di cui si
discute. Del resto, la giurisprudenza, seppur con riferi-
mento alla formulazione della norma precedente alla ri-
forma si era già espressa nel senso di ritenere irrilevante,
ai f‌ini della consumazione del reato, l’integrazione della
specif‌ica aggravante.
Inf‌ine, non certo per importanza, occorre prendere atto
delle ricadute e degli effetti processuali e sostanziali deri-
vanti dall’applicazione del principio adottato dalla costan-
te giurisprudenza di legittimità.
L’ultima ratio della competenza territoriale è quella di
celebrare il processo nella sede giudiziaria dove risiede
l’imputato, come si può desumere dal criterio residuale
ma generale posto dall’art. 9 comma 2 c.p.p., per evidenti
ragioni di ragionevole durata del processo, di effettività
del diritto di difesa, ma anche per contenere i costi proces-
suali, quali le spese di viaggio dei testimoni ovvero quelle
per il loro accompagnamento coattivo. Affermando che il
reato si consuma presso le sedi legali delle assicurazioni,
concentrate in poche grandi città, si allontana il proces-
so dal territorio di residenza dell’imputato, ove invece è
collocata l’agenzia territoriale, con le ovvie e, del resto,
quotidiane diff‌icoltà di procedere, in particolare con l’i-
struttoria dibattimentale, tenuto conto delle diff‌icoltà che
incontra il Giudice, competente in forza della sede legale
della compagnia, a convocare gli imputati ed a ottenere la
presenza dei testimoni residenti nel territorio delle varie
agenzie. Le citate diff‌icoltà, imposte dall’interpretazione
della cassazione, determinano la dilatazione delle fasi
processuali, con effetti, neppure tanto indiretti, in termini
di ragionevole durata e costo del giusto processo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Tribu-
nale ritiene che l’eccezione di incompetenza territoriale,
tempestivamente avanzata dalla difesa tecnica degli im-
putati, debba essere accolta. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PORRETTA TERME
23 MARZO 2017, N. 9
EST. TOMBOLINI MONTESSORI – RIC. GATTI (AVV. DOMINICI) C. PREFETTURA DI
BOLOGNA
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Sa-
fety tutor y Sottoposizione a verif‌iche periodiche
di funzionamento e di taratura y Inclusione y Fat-
tispecie relativa alla funzionalità dello strumento
Safety-Tutor installato nel tratto autostradale de-
nominato AA1 VAR, Variante di Valico.
. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale 18
giugno 2015, n. 113, tutti gli strumenti per l’accerta-
mento della velocità devono essere sottoposti a verif‌i-
che periodiche di funzionamento e di taratura ivi com-
preso il sistema SICve detto anche Safety Tutor. Con
riferimento poi alla tolleranza da applicarsi nel rileva-
mento della velocità, poiché trattasi, nel caso del Safe-
ty Tutor, di un complesso formato da più apparecchia-
ture, dovrebbe essere del 5% per ogni apparecchiatura,
per un totale del 15%. (Nella fattispecie il Giudice a quo
ha accolto il ricorso e annullato la relativa ordinanza-
ingiunzione, non essendo riuscita, l’amministrazione
resistente, a provare adeguatamente la perfetta funzio-
nalità dello strumento Safety-Tutor installato nel tratto
autostradale denominato AA1 VAR, Variante di Valico,
sito Badia dir. Nord, al Km 18,890). (nuovo c.s., art. 45;
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) (1)

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