Giudice di Pace Civile di Milano sez. VI, 10 febbraio 2016, n. 1376

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giur
6/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
scende l’obbligo, per l’assicuratore, di sopportare le spese
di lite sofferte dall’assicurato anche nel caso in cui nessun
danno venga riconosciuto al terzo, presunto danneggiato,
che ha promosso l’azione.
Vedasi Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11109/2014
n. 19176.
In ultimo la recente giurisprudenza della Suprema
Corte ha ulteriormente precisato che il disposto di cui
all’articolo 1917, comma 3° del codice civile non attribu-
isce all’assicurato il diritto di ottenere la refusione delle
spese di resistenza “in ogni caso”. I Giudici supremi richia-
mano all’uopo i principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e di
buona fede (art. 1375 c.c.).
Siffatti principi impongono al creditore di non aggra-
vare inutilmente e senza necessità la posizione del debi-
tore.
La Corte poi richiama il criterio di reciprocità inte-
so come una “specif‌icazione degli inderogabili doveri di
solidarietà sociale imposti dall’articolo 2 della Costitu-
zione”.
Continua la Corte sostenendo che “La sua rilevanza
si esplica pertanto nell’imporre, a ciascuna delle parti
del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da
preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere
dall’esistenza di specif‌ici obblighi contrattuali o legali…
l’applicazione di tali principi impone all’assicurato di non
avvalersi della facoltà di resistere in giudizio, se ciò non
solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi espon-
ga l’assicuratore all’onere di rifondere all’assicurato abbia
avventatamente sostenute”.
Vedasi Corte di Cassazione sezione III 19 marzo 2015
n. 5479.
Alla luce dei superiori insegnamenti e analizzando
gli atti di causa tutti, così come sopra richiamati, ritiene
questo decidente che nel caso in specie non vi era alcun
motivo di iscrivere la causa a ruolo e chiamarsi “parte
diligente” ma sarebbe bastato chiedere lumi alla propria
compagnia di assicurazioni o nella peggiore delle ipotesi
non iscrivere la causa a ruolo sic et simpliciter e ciò pro-
prio nella considerazione di avere riconosciuto la propria
responsabilità nella causazione dell’evento sinistro che ha
dato luogo all’inconveniente.
Nel mentre, la nota del procuratore della signora Pez-
zinga datata 16 luglio 2014 indirizzata alla compagnia di
assicurazioni UnipolSai e depositata agli atti dimostra in
maniera lapalissiana che l’unico intento posto in essere
con la iscrizione della causa a ruolo era quello di costrin-
gere la propria compagnia di assicurazioni a sopportare le
spese di giudizio. La richiesta di un acconto di euro 500,00
ne costituisce ampia prova di siffatto intento, così come
la richiesta di distrazione avanzata in seno alla memoria
conclusionale e l’attenzione prestata alla interpretazione
di siffatta norma.
La domanda, pertanto, non può trovare il conforto di
questo decidente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati
come da dispositivo. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI MILANO
SEZ. VI, 10 FEBBRAIO 2016, N. 1376
EST. MENIN – RIC. X C. COMUNE DI MILANO
Depenalizzazione y Pluralità di sanzioni ammini-
strative y Continuazione y Violazioni al codice della
strada y Applicabilità y Fattispecie in tema di reite-
rati illegittimi ingressi in ZTL.
. Nel caso di due o più violazioni uguali al Codice della
strada, commesse a pochi minuti di distanza, queste fan-
no parte di “una condotta unitaria” e, come tali, sono san-
zionabili secondo il principio della continuazione. (Nella
fattispecie si trattava di violazioni del divieto di circolare
in zona a traff‌ico limitato) (nuovo c.s., art. 7) (1)
(1) La pronuncia de qua si contrappone all’orientamento espresso
dalla Corte di cassazione, sezione VI, con ordinanza 16 dicembre
2014, n. 26434, pubblicata in questa Rivista 2015, 130, con nota di
A. CARRATO, La Cassazione conferma l’inapplicabilità dell’istituto
della continuazione in tema di sanzioni amministrative irrogate
per violazioni al codice della strada, che pronunciandosi su caso
pressoché identico a quello sottoposto al Giudice di pace di Milano,
ha precisato che in materia di sanzioni amministrative, quando risul-
tano poste in essere, inequivocabilmente, più condotte realizzatrici
della medesima violazione, non è applicabile l’art. 81, II comma, c.p.,
relativo alla continuazione, bensì esclusivamente il concorso forma-
le. Quest’ultimo istituto, infatti, previsto dall’art. 8 della L. n. 689 del
1981, per poter operare richiede la sussistenza dell’unicità dell’azio-
ne o dell’omissione produttiva di una pluralità di violazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente proponeva opposizione avverso quattro
verbali di accertamento elevati dal Comune di Milano per
la violazione dell’art. 7/14 del Codice della Strada perchè
circolava nella zona a traff‌ico limitato.
Chiedeva l’annullamento dei verbali esponendo che gli
stessi erano stati elevati per la stessa infrazione commes-
sa a pochi minuti di distanza, nello stesso luogo e nello
stesso giorno (ore 12,39-12,40-12,41-12,46).
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano chiedendo
il rigetto del ricorso.
All’udienza f‌issata per la discussione era presente per
il ricorrente l’avv. (omissis), il quale insisteva per l’acco-
glimento del ricorso.
Per il Comune di Milano nessuno era presente.
Il Giudice di pace, visto il ricorso, dopo la discussione,
ha pronunciato la sentenza di cui al dispositivo che segue.
Ritiene questo giudice che nel caso di due o più infrazioni
uguali commesse a pochi minuti di distanza, come nel caso in
esame, si possa ritenere che le infrazioni possano essere con-
siderate come facenti parte di “una condotta unitaria” e, come
tali, sanzionabili secondo il principio della continuazione.
Il ricorrente ha commesso la stessa infrazione nel giro
di pochi minuti e pertanto il ricorso è parzialmente ac-
colto con la conferma del verbale n. 1125087/15 e con il
conseguente annullamento dei verbali n. 1125091/2015,
1125097/2015, 1125112/2015.
Le spese di lite vengono compensate considerato l’ac-
coglimento parziale del ricorso. (Omissis)

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