Giudice di Pace Civile di Parma 16 febbraio 2016, n. 210

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PARMA
16 FEBBRAIO 2016, N. 210
EST. BRIGHENTI – RIC. MORA PUBBLICITÀ S.A.S. (AVV. ZANLARI) C. COMUNE DI
PARMA
Limiti alla circolazione y Transito non autorizza-
to in corsie riservate ai mezzi di pubblico trasporto
y Accertamento con sistema elettronico di rileva-
zione y Obbligo di informazione y Violazione della
normativa sulla privacy y Sussistenza.
. In tema di transito non autorizzato in corsie riservate
ai mezzi di pubblico trasporto accertato con sistema
elettronico di rilevazione, tale violazione non sussiste
quando non sono state fornite all’utente della strada
indicazioni chiare, anche sintetiche, che avvertano
della presenza di impianti di videosorveglianza e non
vi sia in loco segnaletica idonea a garantire la privacy.
(d.p.r. 22 giugno 1999, n. 250, art. 3; d.l.vo 30 giugno
2003, n. 196, art. 11; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art.
13; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 124) (1)
(1) Sull’obbligo di preventiva informazione dei conducenti e delle
persone che accedono o transitano nei centri storici o alle zone a
traff‌ico si veda Cass. civ. 2 febbraio 2012, n. 1479, in questa Rivista
2012, 675. La citata Delibera (Garante per la protezione dei dati per-
sonali) 8 aprile 2010, recante "Provvedimento in materia di videosor-
veglianza", trovasi pubblicata in questa Rivista 2010, 559.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vengono impugnati i verbali della polizia municipale di
Parma 491037, 496001, 495961, tutti per transito non auto-
rizzato in corsie riservate ai mezzi di pubblico trasporto con
auto EY 745 YS dal 26 settembre al 2 ottobre 2015; accerta-
mento con sistema elettronico di rilevazione del transito...).
Contro tali atti parte ricorrente ha depositato opposi-
zione ex art. 22 L. 689/81 con cui ne chiede l’annullamento.
In udienza è comparsa parte ricorrente; non è compar-
sa l’Amministrazione che si era costituita precedentemen-
te in cancelleria depositando atti e chiedendo il rigetto
del ricorso.
Il Giudice, ultimata la discussione, preso atto che parte
ricorrente confermava le già rassegnate conclusioni, si è
ritirato in camera di consiglio, al termine della quale ha
dato immediata e pubblica lettura della sua decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 motivo: mancanza di apposita, specif‌ica omologa-
zione per gli impianti di controllo degli accessi alle corsie
preferenziali.
è infondato: lo strumento K53700/SA è stato omologato
il 23 dicembre 2011 e la legge 214/2003 art. 4 ha esteso
alle corsie riservate la disciplina relativa al rilevamento
elettronico valido per le Zone a Traff‌ico Limitato .
2 motivo: inidoneità dell’informazione agli utenti e
della segnaletica in loco, anche in considerazione delle
norme di legge e dei deliberati del Garante della privacy
che non avvisa gli utenti della presenza di apparecchiatu-
re che fotografano gli accessi.
Va premesso che non può essere accolta l’eccezione
del resistente Comune circa l’inammissibilità dell’opposi-
zione, motivata in fattispecie, con la pretesa competenza
per materia del Tribunale. È vero che per il combinato
disposto dell’art. 10 D.L.vo 150/2011 e dell’art 152 D.L.vo
196/2003 le controversie che riguardano comunque l’ap-
plicazione delle disposizioni del codice della privacy sono
attribuite alla competenza del Tribunale.
L’eccepita incompetenza, a parere del giudicante, però,
non sussiste.
Infatti l’art 10 costituisce la norma generale, a fronte
della quale l’art 7/2 norma speciale - devolve (def‌lazionan-
do il contenzioso dei Tribunali) al giudice di pace tutte
le opposizioni a verbali di accertamento di violazione del
Non occorre ricordare che “lex specialis derogat gene-
rali”.
In fattispecie, dunque, non si controverte sulla legitti-
mità, in sé considerata, dell’applicazione della normativa
sulla privacy ma della legittimità o meno della pretesa
sanzionatoria, il cui esame, nel caso de qua, deve essere
necessariamente preceduto da quello sulla “normativa
privacy”.
La decisione del giudice di pace non avrà, ovviamen-
te, valenza generale; sarà limitata al caso di specie con
effetto caducativo della sanzione ove accerti l’inidonei-
tà della segnaletica a garantire la privacy. Il Tribunale
dovrà invece occuparsi (in via esclusiva) delle denunce
presentate (anche da chi, in ipotesi, è stato raggiunto da
sanzione “stradale”) volte ad ottenere la sanzione di cui
all’art. 162/2 ter cod. privacy ovvero la rimozione della
segnaletica scorretta ovvero il risarcimento del danno
ecc.
Del resto (ci si perdoni se si ricorre di nuovo ricorso al
brocardo): “lex ubi voluti dixit... Il legislatore quando (art.
6 legge 150/2011) ha inteso sottrarre determinate materie
al giudice di pace (in tema, ad esempio, di ordinanze in-
giunzione) lo ha fatto (es: tutela del lavoro,...previdenza e
assistenza ecc.) in modo espresso ed elencativo.
Ciò non è avvenuto nel richiamato art. 7/2, che non
fa salvo quanto disposto dall’art 10 della medesima leg-
ge, intendendo, così, mantenere ferma la competenza del
giudice di pace quando sia impugnato l’accertamento di
una violazione al codice della strada.
Il ricorso, pertanto è ammissibile.
Ciò premesso, nel merito, il presente motivo è fondato.
Con D.P.R. 250/1999 è stato adottato un regolamento
recante le norme per l’autorizzazione e l’esercizio degli
impianti per la rilevazione degli accessi nei centri storici
ecc... L’art. 3 di tale regolamento dispone che gli impian-
ti sono utilizzati per l’identif‌icazione dei veicoli e che la
procedura sanzionatoria scatti in presenza di violazione
documentata con immagini.
Il 29 novembre 2000 il Garante della privacy prescrive-
va che per attivare la videosorveglianza si devono fornire
alle persone “indicazioni chiare, anche sintetiche, che av-
vertano della presenza di tali impianti...”.

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