Giudice di Pace Civile di Torino sez. vi, 12 giugno 2015, n. 2682

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2016
MERITO
to (69 giorni) risultano, però, tecnicamente inspiegabili
considerando che la loro sostituzione non richiede più di
una giornata lavorativa” (cfr. pag. 32).
E dunque, quantomeno con riferimento a detto specif‌i-
co intervento, il termine per l’esecuzione della riparazione
non può reputarsi certamente congruo.
Sotto altro prof‌ilo, occorre osservare che l’art. 132 Cod.
consumo dispone che il venditore è responsabile, a norma
dell’art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene; il
III comma della disposizione in esame prevede, poi, che
salvo prova contraria, si presume che i difetti di confor-
mità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del
bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia
incompatibile con la natura del bene o con la natura del
difetto di conformità.
Nel caso per cui è dibattito, non soltanto i primi due
difetti si sono manifestati entro i prescritti sei mesi dalla
consegna - così operando la presunzione di cui al richia-
mato comma - ma la prova contraria non è stata fornita;
peraltro, la quasi totalità dei malfunzionamenti si è mani-
festata nei due anni dalla consegna, confermando così la
responsabilità del venditore.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda
spiegata in via principale da A.G. appare meritevole di
accoglimento e la Fiat Center Italia va condannata alla
sostituzione dell’autovettura Jeep Compass MY 2012 Limi-
ted 2.2. CRD 2WD, tg. EM776MX, con altro veicolo della
medesima marca e modello, con adempimenti e spese a
carico della convenuta.
Va accolta, altresì, la domanda di risarcimento dei dan-
ni avanzata dall’attore, atteso che la comune esperienza
consente di ritenere dimostrati seri disagi sofferti dal G.,
che, sebbene fornito in alcune occasioni di vettura sostitu-
tiva (di segmento economico inferiore, comunque, rispet-
to a quella acquistata), ha pur sempre dovuto privarsi, nel
primo anno di vita dell’autovettura e per la complessiva
durata di 95 giorni, di un mezzo che rispondeva alle pro-
prie necessità personali e familiari, con intuibili fastidi e
rinunce, utilizzando con sempre minore serenità d’animo
un veicolo che invece avrebbe dovuto garantirgli massima
aff‌idabilità, vieppiù considerato che, almeno in relazio-
ne ad uno degli interventi eseguiti, il tempo di ripristino
avrebbe dovuto essere notevolmente inferiore a quello ef-
fettivamente utilizzato dal centro di assistenza ed il tempo
di attesa dell’attore ben avrebbe potuto essere ridotto.
A ristoro di tale danno e def‌inendo in ogni caso il risar-
cimento concreto in misura di equità come il caso speci-
f‌ico richiede, appare congrua la somma di euro 1.500,00.
In ordine al governo delle spese di lite, le spese sostenu-
te da parte attrice seguono la soccombenza e liquidate, in
difetto di notula, in complessivi euro 4.097,00, di cui euro
470,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese
generali nella misura del 15% del compenso totale della
prestazione, vanno poste a carico della convenuta, che do-
vrà rifondere all’attore anche le spese relative all’espletata
Ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoria-
mente a carico di entrambe le parti in solido. (Omissis)
I
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PORDENONE
4 GENNAIO 2016, N. 3
EST. FLORA – RIC. CARROZZERIA EMILIANA DI GAVA RUFFINO & SAS (AVV.
CESCO) C. MILANO ASSICURAZIONI SPA ED ALTRO (AVV. CALLEGARO)
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di poliz-
za y Clausola contrattuale denominata “riparazione
comfort” y Obbligo dell’assicurato di far riparare il
proprio autoveicolo presso una carrozzeria con-
venzionata y Franchigia del 10% in caso di ripara-
zione effettuata da carrozzeria non convenzionata
y Nullità della clausola.
. È nulla in quanto vessatoria per violazione degli artt.
1341 c.c., 33 e 36 del D.L.vo n. 206/2005 (c.d. Codice del
consumo) la clausola “riparazione comfort” di contrat-
to RCA che preveda l’obbligo a carico del contraente di
riparare il veicolo assicurato e danneggiato presso una
carrozzeria o un’autoff‌icina convenzionata, e f‌issi una
franchigia del 10% nel caso di riparazione dello stesso
presso una carrozzeria o un’autoff‌icina non convenzio-
nata. (c.c., art. 1341; d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art.
33; d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art. 36) (1)
II
GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO
SEZ. VI, 12 GIUGNO 2015, N. 2682
EST. VOLPES – RIC. AUTO OKAY DI LO RE MASSIMILIANO E LUCA & C. (AVV.
ARNODO) C. UNIPOL SAI ASSIC. SPA (AVV.TI ZARBA S. E ZARBA F.)
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di poliz-
za y Clausola contrattuale denominata “riparazione
comfort” y Obbligo dell’assicurato di far riparare il
proprio autoveicolo presso una carrozzeria con-
venzionata y Franchigia del 10% in caso di ripara-
zione effettuata da carrozzeria non convenzionata
y Opponibilità di tale clausola y Esclusione.
. Nel caso di risarcimento diretto del danno ex art.
149 cod. ass. il contratto assicurativo assolve all’unica
funzione di individuare l’assicuratore tenuto a risarci-
re il danneggiato, non potendo l’assicuratore opporre
a quest’ultimo le eccezioni relative al contratto con
il proprio assicurato. Ne consegue l’inopponibilità
della clausola contrattuale denominata “riparazione
comfort” che prevede una riduzione del premio as-
sicurativo a fronte dell’obbligo dell’assicurato di far
riparare il proprio autoveicolo presso una carrozzeria
convenzionata, con una franchigia del 10% in caso di
riparazione effettuata da altra carrozzeria non conven-
zionata. (Nella fattispecie il Giudice de quo ha con-
dannato la compagnia di assicurazione al pagamento
di una somma corrispondente al saldo del danno ma-

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