Giudice di Pace Civile di Busto Arsizio 21 maggio 2015, n. 293

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12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO
21 MAGGIO 2015, N. 293
EST. MASALA – RIC. MEGGETTO (AVV. TENAGLIA) C. UNIPOL SAI SPA (AVV.
GUSSONI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Terzo trasportato su veico-
lo tamponato y Veicolo tamponante immatricolato
all’estero e assicurato con compagnia straniera y
Applicabilità dell’art. 141 c.d.a. y Esclusione.
. Non è applicabile il sistema dell’indennizzo diretto a
favore di soggetto trasportato su veicolo tamponato, ai
sensi dell’art. 141 c.d.a., qualora il veicolo tamponante
sia immatricolato all’estero e assicurato con compa-
gnia straniera. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
125; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 141; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 149; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 150; d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, art. 3) (1)
(1) Si rinvia per un’ampia disamina degli artt. 141, 149 e 150 c.d.a.
al Commentario al Codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, a
cura di GIORGIO GALLONE, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notif‌icato il 9 gennaio 2015, Idelma Meggetto
ha convenuto in giudizio Unipol Sai Spa per sentirla con-
dannare al risarcimento del danno subito a seguito di sx
stradale del 8 maggio 2014. L’attrice allega in fatto di essere
stata trasportata su veicolo altrui, tamponato da altro vei-
colo immatricolato all’estero ed assicurato con compagnia
estera. Resiste la convenuta che eccepisce preliminarmen-
te l’improponibilità della domanda poiché non sussistereb-
bero i presupposti normativi per l’applicazione della CARD.
Il Giudice di pace, in ossequio al disposto dell’art. 187,
comma 2 c.p.c. ritenuto che la questione posta dalla con-
venuta possa costituire causa di def‌inizione del giudizio,
f‌issava udienza di discussione e tratteneva la causa in de-
cisione all’udienza del 23 marzo 2015.
Ritiene il Giudicante che l’eccezione proposta da parte
convenuta sia fondata.
Nel caso infatti in cui sia coinvolto nel sinistro sul ter-
ritorio dello Stato un veicolo non immatricolato in Italia
e assicurato presso compagnia straniera, per agevolare il
risarcimento del danneggiato interno, è previsto l’inter-
vento dell’UCI la cui attività è regolamentata dagli artt.
125 e 126 c.d.a. e dal D.M. 31 agosto 2012.
Per l’ingresso dei veicoli stranieri nel territorio italia-
no, l’obbligo di assicurazione è esplicitamente previsto
dall’art. 125 c.d.a. e può essere assolto con un contratto
di assicurazione di frontiera, o quando UCI si sia reso ga-
rante del risarcimento del danno eventualmente cagio-
nato, o inf‌ine quando l’assicurato sia in possesso di carta
verde emessa da UNA e accettata da UCI.
Se si tratta di Stato membro UE, l’obbligo di assicura-
zione è assolto sulla base di accordi stipulati in regime di
reciprocità (art. 125 commi 3 e 4 c.d.a.).
L’art. 125 comma 5 c.d.a. dispone, per entrambe le ipo-
tesi sopra richiamate, che al risarcimento del danno prov-
veda UCI ed il successivo art. 126 c.d.a. dispone espressa-
mente che UCI sia legittimato passivo in questa ipotesi.
Vengono poi in rilievo le norme del capo III del c.d.a.
ovvero l’art. 141 che consente al terzo di esperire azione
diretta nei confronti della compagnia che assicura il veico-
lo sul quale egli era trasportato, e l’art. 150 c.d.a. ove viene
disciplinato il sistema del risarcimento diretto.
In sede di discussione il difensore di parte attrice ha
sottolineato come l’art. 150 c.d.a. II comma contenga una
esclusione della procedura limitata alla sola ipotesi di cui
all’art. 149 c.d.a. e che tale limitazione sia suscettibile di
interpretazione estensiva.
Di contro, il patrono di parte convenuta ha invece sot-
tolineato che la normativa di cui all’art. 150 c.d.a. abbia
portata generale per tutte le azioni dirette previste dal
codice, e che l’emanazione del regolamento attuativo sia
condizione indifferibile per la pratica applicabilità della
norma; ne consegue, a dire del difensore, che mancando
l’adesione alla convenzione la procedura di risarcimento
diretto non possa trovare applicazione a prescindere dalla
nazionalità della compagnia di assicurazione. In particola-
re il difensore ha sottolineato come il D.P.R. 18 luglio 2006,
n. 254 di attuazione dell’art. 150 c.d.a. precisi chiaramente
che le disposizioni in materia di risarcimento diretto non
si applichino alle imprese di assicurazione di altri Stati, a
meno che non abbiano aderito al sistema del risarcimento
diretto.
Ritiene il Giudicante che, in un quadro normativo di
coerenza sistematica che l’argomento del difensore di par-
te attrice non sia convincente mentre al contrario appare
preferibile una lettura unitaria di tutto il sistema del ri-
sarcimento diretto.
Non si vede infatti per quale ragione sistematica le
regole stabilite per il risarcimento del danno con veico-
lo garantito da assicuratore straniero non aderente alla
convenzione debbano essere differenziate, posto che la
risarcibilità da parte della compagnia del veicolo sul qua-
le il terzo era trasportato ha ragione di esistere, secondo
quanto previsto dal regolamento attuativo, in un ambito di
regolamentazione che riguardi soggetti, interni o meno ma
obbligati per legge o per convenzione.
La mediazione dell’UCI trova la sua ragione di esiste-
re per l’elemento soggettivo, della non appartenenza – o
adesione ai principi – allo Stato, del danneggiante e tale
ragione non trova ostacoli logico-giuridici per essere de-
rogata nell’ipotesi del danno patito dal terzo trasportato.
Sicchè il fatto che il legislatore del c.d.a. abbia solo
escluso l’ipotesi di cui al solo art. 149 c.d.a. non pare argo-
mento decisivo avendo al contrario il regolamento attua-
tivo specif‌icato che la condizione essenziale è l’adesione
alla convenzione.
La particolarità e novità della questione consiglia di pro-
cedere all’integrale compensazione delle spese. (Omissis)

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