Giudice di Pace Civile di Torino sez. II, 23 Aprile 2015, n. 1876

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giur
10/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Va aggiunta un’ulteriore considerazione. La possibilità
per l’interprete di valutare l’entità dell’eccedenza rispetto
alla soglia legale di punibilità, al f‌ine di valutare se la con-
dotta dell’agente debba andare esente da pena, si giusti-
f‌ica in ragione dello scarto fra tipicità ed offesa dovuto al
valore della soglia. Il tasso alcolemico di rilevanza penale
f‌issato dal legislatore è talmente esiguo da lasciare un si-
gnif‌icativo scarto fra condotta tipica e condotta concreta-
mente offensiva, all’interno del quale inserire il giudizio
ex art. 131 bis c.p., come dimostrano i casi di soggetti tro-
vati sopra soglia, ma che non mostrano condizioni psico-
f‌isiche alterate e non conducono il proprio veicolo in modo
irregolare o pericoloso.
Va, inf‌ine, rilevato che la prima giurisprudenza forma-
tasi all’indomani dell’introduzione del nuovo istituto sem-
bra orientata nel senso qui indicato. Si intende fare riferi-
mento ad una recente pronuncia della Suprema Corte che,
nel prendere in considerazione la richiesta di applicazione
della nuova causa di non punibilità al reato di cui all’art.
11 D.L.vo 74/2000 (reato f‌iscale con soglia di punibilità),
rigetta il motivo di ricorso, non già per la ritenuta incom-
patibilità fra l’art. 131 bis c.p. e i reati strutturati con una
soglia di punibilità, bensì per la concreta gravità del fatto
esaminato.
Ven e n do al c a s o i n e s am e , o c co r r e ri l e v ar e c h e i l t as s o
di alcol riscontrato nel sangue dell’imputato (1,01 g/l) si
discosta sensibilmente dal limite inferiore della soglia di
punibilità (0,8 g/l), collocandosi in un’area intermedia fra
la seconda e la terza fascia dell’art. 186 comma 2 D.L.vo
285/1992, Ne consegue che, nell’ambito della graduazione
concreta dell’offesa, il fatto oggetto di accertamento non si
caratterizza per una tenuità del pericolo particolarmente
contenuta, tale da rendere sproporzionata, e per ciò stesso
ingiustif‌icata, una sanzione penale, anche la più contenuta.
Passando al trattamento sanzionatorio, non si ravvisa-
no dal fascicolo processuale elementi valorizzabili come
costitutivi di circostanze attenuanti generiche, né sot-
to il prof‌ilo della gravità del fatto (stante, la suff‌icienza
dell’escursione edittale della pena prevista dal legislatore
a individuare un trattamento punitivo adeguato alla gra-
vità concreta del fatto), né sotto il prof‌ilo della capacità a
delinquere (stante l’insuff‌icienza, per disposto normativo,
dell’assenza di precedenti condanne risultanti dal certif‌i-
cato del casellario giudiziale).
Tenuto conto di tutti i fattori di commisurazione della
pena indicati dall’art. 133 c.p., ed in particolare delle mo-
dalità delle condotta, si stima di giustizia la pena f‌inale di
mesi 1 di arresto ed 1.200 di ammenda, così determinata:
pena base, mesi 1 arresto ed 900 di ammenda, aumen-
tata ex art. 186 comma 2 sexies D.L.vo 285/1992 a mesi 1
di arresto ed 1.200 di ammenda. Segue per legge la con-
danna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Va accolta la richiesta di sostituzione della pena deten-
tiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui
al comma 9-bis dell’art. 186 D.L.vo 285/1992 ricorrendone
tutti i presupporti. Tenuto conto dei criteri legali di rag-
guagliò, la pena originaria può essere sostituita con giorni
35 (corrispondenti a ore 70) di lavoro di pubblica utilità,
ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis D.L.vo 285/1992, da ese-
guirsi presso “Le mie radici” - Associazione di Socializza-
zione e Volontariato con sede a Massa, secondo il program-
ma che verrà concordato dall’imputato con il citato Ente.
Va disposta la sospensione della patente di guida per
una durata di nove mesi, tenuto conto delle modalità della
condotta. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO
SEZ. II, 23 APRILE 2015, N. 1876
EST. FALCHI – RIC. GARIAZZO C. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO
Depenalizzazionef‌if‌iOrdinanza-ingiunzionef‌lf‌lEmis-
sionef‌lf‌lViolazione dell’art. 180, comma 8, c.s.f‌lf‌lOrdi-
nanza-ingiunzione priva degli estremi del verbale
attraverso il quale si assume formalizzata l’intima-
zione ad esibire i documentif‌lf‌lIllegittimità.
f‌l È illegittima l’ordinanza-ingiunzione che confermi
un verbale elevato ai sensi dell’art.180, comma 8, c.d.s.
non recante indicazioni tali da consentire al destina-
tario di comprendere l’addebito, in quanto privo degli
estremi dell’atto attraverso il quale si assume forma-
lizzato l’invito ad esibire documenti asseritamente
disatteso. E detta ordinanza-ingiunzione è a fortiori
illegittima allorquando emerga che il predetto atto non
conteneva un termine per adempiere e che, con esso,
l’organo di polizia stradale aveva preteso l’esibizione
d’un documento la cui inesistenza era già nota all’at-
to di formalizzare l’invito ex art.180, comma 8, c.d.s..
(nuovo c.s., art. 180) (1)
(1) In genere, sul contenuto della violazione di cui al comma 8
dell’art. 180 c.d.s., v. Cass. civ. 23 giugno 2005, n. 13488, in questa
Rivista 2006, 17. Per quanto concerne la seconda parte della mas-
sima in epigrafe, si veda Cass. civ. 2 aprile 2014, n. 7681, in Ius&Lex
dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, secondo cui qualora non sia avvenuta
la contestazione immediata dell’infrazione, il termine per la notif‌ica
degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività
di verif‌ica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare
anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponde-
rare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali
le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso pervenuto a mezzo posta il 15 ottobre
2014, il signor Gariazzo Fabrizio proponeva opposizione
avverso l’ordinanza-ingiunzione in oggetto, notif‌icata in
data 19 settembre 2014, con cui il Prefetto di Torino re-
spingeva il ricorso avverso il verbale di accertamento n.
14/20020042 elevato nei confronti del ricorrente, quale
proprietario del ciclomotore ADREH, in data 14 gennaio
2014 presso gli Uff‌ici del Corpo di Polizia Municipale di
Torino per violazione dell’art. 180 comma 8 del c.d.s. “per-
ché senza giustif‌icato motivo non ottemperava all’invito a
presentarsi presso l’uff‌icio procedente per esibire i docu-
menti richiesti entro i termini stabiliti. Violazione emersa
in seguito a mancata esibizione del documento richiesto
con verbale n. 14/20020042 entro il termine indicato”.

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