Giudice di pace civile di Torino sez. IV, 25 novembre 2014, n. 5685

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
giudiCe di paCe Civile di torino
sez. iv, 25 noveMbre 2014, n. 5685
est. tedesChi – riC. ippolito leonardo (avv.ti triCariCo e Meregaglia) C.
provinCia di torino (avv.ti gigliotti e giusti)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Insidia stradale y Re-
sponsabilità dell’ente custode y Art. 2051 c.c. y Ap-
plicazione y Fattispecie in tema di caduta di motoci-
clista per la presenza di sabbia mista a sale usata
come antigelo.
. In ipotesi di caduta di motociclista per la presenza,
in prossimità di rotatoria, di sabbia mista a sale usata
come antigelo, la provincia è responsabile ex art. 2051,
quale proprietaria della strada, dei danni occorsi al
predetto motociclista qualora il sinistro non sia dovuto
al caso fortuito riconducibile ad un’alterazione dello
stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tem-
pestivamente eliminabile, ovvero alla condotta della
vittima medesima, omissiva nelle normali cautele,
determinante l’interruzione del nesso eziologico tra lo
stesso bene pubblico in custodia ed il danno. (c.c., art.
2051) (1)
(1) Sulla responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., v. Cass. civ. 19 no-
vembre 2009, n. 24419, in questa Rivista 2010, 627; Cass. civ. 3 aprile
2009, n. 8157, ivi 2009, 823 e Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427, ivi
2009, 756. Si veda, inoltre, la recente sentenza Cass. civ. 20 gennaio
2014, n. 999, ivi 2014, 306.
Motivi della deCisione
Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c.
Esponeva l’attore di aver percorso in data 29 febbraio
2012 in Bruino la v. Torino in direzione Rivalta, quando,
imboccata la rotonda all’altezza di v. Mulino, a causa della
presenza di sale misto a sabbia sull’asfalto, perdeva il con-
trollo del proprio mezzo Yamaha Tmax tg. DH39057 da lui
condotto, così come verif‌icato dalla P.M. accorsa in loco per
verif‌icare le condizioni dell’asfalto. Assumeva l’esponente
che assisteva al fatto Fiorillo Francesco, come verbalizza-
to dagli operanti predetti e di aver riportato nell’occorso
danni materiali pari ad euro 1.185,14, come da preventivo
del 9 marzo 2014, con fermo tecnico di tre giorni, pari ad
euro 150,00, di cui domandava il risarcimento.
Precisava il deducente la propria domanda ex art. 2051
c.c., riferendo la responsabilità esclusiva dell’occorso alla
P.A. convenuta, sotto il cui controllo è sottoposto il dema-
nio stradale; in via sussidiaria, assumeva la responsabilità
dell’occorso ex art. 2043 c.c.
Costituendosi in giudizio, la P.A. comunale convenuta
respingeva nel merito ogni addebito di responsabilità, con-
testando la dinamica dell’evento come ex adverso dedotta,
con onere attoreo della prova ex art. 2697 c.c. dell’an, nel
quantum debeatur e del nesso causale, riconducibile alla
condotta di guida dell’attore, che per le dichiarazioni del
teste cennato, perdeva aderenza “causa la sabbia deposi-
tata a lato della corsia utilizzata per il gelo e la nevicata
dell’inverno” (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
La terza chiamata Moncalieri Servizi Soc. Coop., co-
stituendosi in giudizio, in via preliminare/pregiudiziale,
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; in via
principale, nel merito, domandava mandarsi assolta da ogni
avversaria pretesa, in quanto estranea alla vicenda per cui è
causa, in virtù dell’ “atto di appalto” (docc. 1 e 2) e del rego-
lamento, in cui viene prevista la manutenzione a posteriori
dell’appaltatore deve attenersi agli interventi da eseguirsi
con le modalità indicate nel piano e secondo la tabella di
pagg. 5 e 9 (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
La terza chiamata Compagnia di Assicurazioni, costi-
tuendosi in giudizio, eccepiva ex art. 1227, secondo comma
c.c. che l’attore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria dili-
genza alla stregua del comportamento poco avveduto del-
l’attore, almeno nel non aggravare i danni ovvero ai sensi
del primo comma, che il comportamento colposo dell’at-
tore ha concorso a cagionare il danno, per cui domandava,
per l’effetto, la riduzione del risarcimento, da liquidarsi nei
limiti di quanto sarà provato ed accertato in corso di causa,
nei limiti del massimale e al netto della franchigia.
È potere del giudice civile qualif‌icare in diritto libera-
mente la domanda, il ché postula pur sempre che la parte
abbia allegato i fatti costitutivi dell’ipotesi normativa, ri-
tenuta adeguata ed impone di valutare se il fatto dedotto
è riconducibile in primis all’art. 2051 c.c., così come pro-
spettato in primis dall’attore nel proprio atto introduttivo.
Si osserva nel merito che, dopo alterni orientamenti in
tema di responsabilità degli enti pubblici per i danni subiti
dagli utenti a causa della cattiva manutenzione delle stra-
de, la Suprema Corte procede ad un progressivo innalza-
mento del grado di responsabilizzazione della P.A. ex art.
2051 c.c., con esclusione della stessa solo in ipotesi di caso
fortuito, riconducibile ad un’alterazione dello stato dei
luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente
eliminabile ovvero alla condotta della vittima medesima,
omissiva nelle normali cautele, determinante l’inter-
ruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene pubblico
in custodia ed il danno (ex pluribus, c.c. n. 20427/2008,
8157/2009, n. 24419/2009, n. 6537/2011).
Trattandosi di strada di demanio provinciale, sul cui
manto stradale avveniva la caduta dell’attore, è condivisi-
bile l’orientamento della Suprema Corte, confermato nella
recentissima sentenza c.c. n. 999 del 20 gennaio 2014 in
tema di custodia.
Ciò posto, la pretesa risarcitoria attorea ex art. 2051
c.c. è fondata.
Sull’an, l’attore assolve l’onere probatorio, posto a suo
carico (vicinanza della prova in tema di responsabilità ex-
tracontrattuale c.c., sez. un., n. 528/2008).
All’esito dell’istruttoria, rileva la dichiarazione del teste
Fiorillo Francesco, che confermava il capo 1 di citazione:
“Andava verso Bruino: ero lì, stavo facendo un lavoro sulla
rotonda di v. Torino, del mercato per conto del Comune di
Bruino, stavamo piazzando dei pali”; sul successivo capo 2
dichiarava: “Sì, arrivava da Orbassano, all’uscita della ro-
tonda c’era della sabbia e sale, lasciata, anzi sparsa perché
aveva nevicato in quei giorni e ha perso aderenza, ma era
praticamente fermo” a.d.r.: “Erano già giorni che l’avevano

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