Giudice di pace civile di Palermo sez. VIII, 16 dicembre 2014

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
MERITO
pletamente automatica, senza la presenza degli agenti di
polizia” (cfr. Cass., n. 21605/11).
Infatti, come rilevato dalla Corte nella sentenza te-
stè citata, a seguito della modif‌ica legislativa ad opera
della legge n. 214/03, i requisiti per l’omologazione degli
apparecchi fotograf‌ici sono stati diramati nel 2005 dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con idoneo
decreto dirigenziale.
Il precedente consolidato orientamento giurispruden-
ziale cui pure fa riferimento l’appellante (cfr. Cass., sez. II,
17 novembre 2005, n. 23301; Cass., sez. II, 11 aprile 2006,
n. 8465; Cass., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7388; Cass., sez. II,
28 dicembre 2009, n. 27414), secondo cui in ipotesi di con-
statazione dell’infrazione mediante apparecchio photored,
l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare
consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento
automatico, né superabile alla luce del disposto dell’art. 334
regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso
che tale norma è di natura regolamentare e secondaria ri-
spetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque
come regola generale la contestazione immediata, e non
contempla affatto l’assenza di agenti sul posto, si riferisce
a violazioni dell’art. 146, comma 3, del codice della strada
commesse anteriormente alla data nella quale, con de-
creto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono stati accertati i requisiti di omologazione
delle apparecchiature di rilevamento fotograf‌ico.
Nel caso di specie, come indicato nel verbale notif‌icato,
si tratta di un apparecchio modello photored F17/A, omolo-
gato dal Ministero dei LL.PP. Con decreto n. 430 del 27 gen-
naio 2000, esteso con decreto n. 1130 del 18 marzo 2004.
La domanda appare invece fondata per quanto attiene
alla dedotta mancata autorizzazione amministrativa all’in-
stallazione dell’apparecchio photored.
Va rilevato che nel primo grado di giudizio il resistente
ha depositato memorie illustrative nelle quali si fa riferi-
mento ad una delibera della Giunta Municipale n. 439 del
31 dicembre 2003, tuttavia non prodotta, circostanza questa
che impedisce al giudice il controllo circa la effettiva inclu-
sione dell’impianto tra quelli eventualmente autorizzati.
Invero, nel procedimento di opposizione al provvedimen-
to irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l’Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in
giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice: spetta,
quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova
dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazio-
ne contestata e della loro riferibilità dell’intimato, mentre
compete all’opponente, che assume formalmente la veste
di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Ebbene, a fronte della specif‌ica contestazione contenu-
ta nell’atto di opposizione che vi fosse stata effettivamente
l’autorizzazione ad installare l’apparecchio de quo da par-
te dell’amministrazione comunale, incombeva appunto su
quest’ultima dimostrare la specif‌ica circostanza.
In assenza di prova in ordine alla effettiva sussistenza
della richiamata delibera della G.M. e del suo esatto con-
tenuto, l’infrazione rilevata deve essere dichiarata illegit-
tima ed annullata (cfr. Cass. n. 21847/05). (Omissis)
giudiCe di paCe CiVile di palermo
sez. Viii, 16 diCembre 2014
est. Vitale – riC. ar. impianti srl (aVV. busCemi) C. groupama
assiCurazioni spa (aVV. iannello)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Temporanea y Respon-
sabile di sinistro stradale in danno di lavoratore
dipendente y Risarcimento del danno al datore di
lavoro y Obbligo.
. Il responsabile di un sinistro stradale in danno di
lavoratore dipendente, da cui sia derivata l’invalidità
temporanea lavorativa di quest’ultimo, è tenuto a ri-
sarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione
delle prestazioni lavorative del dipendente. Pertanto,
il datore di lavoro può esercitare l’azione risarcitoria
direttamente nei confronti della compagnia di as-
sicurazione Rca del responsabile del sinistro. (c.c., art.
2043; c.c., art. 2054; c.c., art. 2056; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 144) (1)
(1) Giurisprudenza costante della S.C. Fra le altre si vedano Cass.
civ. 4 novembre 2002, n. 15399, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribu-
na e Cass. civ. 21 ottobre 1991, n. 11099, in questa Rivista 1992, 223.
sVolgimento del proCesso e motiVi della deCisione
Con atto introduttivo del 1 luglio 2013, la società attri-
ce citava in giudizio i prefati convenuti al f‌ine di ottenere
la loro condanna solidale al rimborso di quanto versato (€
2.248,06) al suo lavoratore dipendente, sig. Gaglio Filippo,
vittima, in data 2 marzo 2012, di un sinistro stradale.
L’incidente - verif‌icatosi a seguito di investimento del
pedone Gaglio Filippo da parte del sig. Montalbano Gio-
vanni, conducente del mezzo Tg. CP27881, assicurato con
la Groupama - non risultava oggetto di contestazione da
parte di quest’ultima che, costituendosi in giudizio, rileva-
va in ordine al quantum debeatur l’esclusione degli oneri
aziendali differiti e del T.f.r., in quanto non causalmente
riconducibili all’evento dannoso.
All’uopo, si rendeva opportuno ammettere una C.t.u.
contabile, le cui conclusioni argomentative appaiono con-
divsibili.
Orbene, in subiecta materia la giurisprudenza della
Suprema Corte ha chiarito che nel caso in cui un dipen-
dente sia vittima e non responsabile di un sinistro, gli enti
previdenziali (Inps e Inail) garantiscono una quota della
retribuzione, per poi rivalersi sull’assicurazione del re-
sponsabile dell’evento dannoso.
Allo stesso tempo, restano a carico del datore di lavoro,
in base alla normativa speciale ed alla contrattazione col-
lettiva, i costi che maturano per il dipendente (retribuzio-
ne, contributi, ferie, 13a, 14a, T.f.r., gratif‌iche, indennità di
malattia, ecc.) durante tutto il periodo in cui quest’ultimo
resta assente dal luogo di lavoro a causa delle lesioni ripor-
tate nell’incidente, pur non avendo alcuna responsabilità,
subendo pertanto un danno ingiusto.
In questi casi è riconosciuta (per tutte Cass. civ., sez.
un., 12 novembre 1988 n. 6132) la risarcibilità del danno

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