Giudice di pace civile di Palermo sez. VIII, 14 novembre 2014

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giur
5/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
orientata dell’art.180 comma 8 ed un principio di ragione-
volezza consentono di far rientrare tale impossibilità nel
“giustif‌icato motivo” previsto dalla medesima norma che
esenta da responsabilità il conducente che non sia in pos-
sesso del certif‌icato assicurativo.
Per tutti tali motivi il ricorso può trovare accoglimento
con l’annullamento dell’atto opposto; per il principio della
soccombenza, l’Amministrazione dovrà rifondere al ricor-
rente la somma di € 43,00 da lui versata per il contributo
unif‌icato. (Omissis)
Giudice di pace ciVile di palermo
sez. Viii, 14 noVembre 2014
est. Vitale – ric. riccobono (aVV. caramazza) c. cariGe assicurazioni
spa (aVV. aricò)
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di poliz-
za y Clausola condizionante la garanzia assicurativa
alla circostanza che il conducente sia in possesso di
patente y Validità y Eccezioni derivanti dal contratto
y Esonero contrattuale della copertura assicurativa
y Opponibilità ai terzi y Esclusione y Risarcimento
del danno al terzo trasportato y Azione di rivalsa
dell’assicurazione nei confronti del proprio assicu-
rato y Sussistenza.
. La clausola del contratto di assicurazione della re-
sponsabilità civile per la circolazione dei veicoli che
prevede l’inoperatività della garanzia nel caso in cui il
veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro
da persona non munita della prescritta patente di gui-
da è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante
dal contratto, dall’assicuratore al terzo danneggiato
che abbia agito nei suoi confronti per il risarcimento
del danno. L’assicurazione eserciterà successivamente
azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato
per le somme pagate al terzo trasportato. (d.l.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209, art. 141) (1)
(1) Analogamente si esprime Cass. civ. 27 agosto 2014, n. 18308, in
questa Rivista 2014, 1008.
sVolGimento del processo e motiVi della decisione
Con atto introduttivo del 29 gennaio 2013, l’attrice
citava in giudizio i predetti convenuti al f‌ine di sentire
dichiarata la loro solidale responsabilità – ed essere risar-
cita – per l’incidente subito – quale terza trasportata in
data 12 maggio 2011.
A tale riguardo, esponeva che il motociclo Beverly Tg.
DJ97310 (a bordo del quale si trovava) di proprietà del sig.
Scalici e condotto nell’occasione dal sig. Castellini Alessio,
percorrendo il viale L. Da Vinci, rovinava a terra a causa
di una frenata del conducente che, non avvedendosi per
tempo della presenza di un pedone, perdeva il controllo
del mezzo.
A seguito del sinistro, la sig.ra Riccobono subiva danni
f‌isici, come refertati presso il P. S. dell’Ospedale Cervello e
certif‌icati da C.T.P. medico-legale, che individuava in capo
alla stessa un danno biologico del 7 %.
Contumace il convenuto Scalici, si costituiva in giu-
dizio la Carige, compagnia assicuratrice del motociclo,
la quale eccepiva in via preliminare l’inoperatività della
garanzia nei confronti del detto convenuto in forza delle
condizioni generali del contratto assicurativo, secondo
cui “l’assicurazione non è operante se il conducente non
è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”;
nel merito, ed in subordine, chiedeva d’essere manlevata
dal suo assicurato, contro cui proponeva azione di rival-
sa.
Sul piano istruttorio, si dava atto del mancato espleta-
mento dell’interrogatorio formale del convenuto contuma-
ce, vertente sulla circostanza per la quale lo stesso aveva
prestato il proprio mezzo a soggetto “sprovvisto di un vali-
do documento abilitante” alla guida del detto motociclo, in
quanto “munito di patente di guida categoria B”.
Si assumevano quindi le dichiarazioni dei sigg.ri Nolfo
Giacomo e Ruggiano Francesco Paolo che, quali testimoni
oculari dell’incidente, ne confermavano la dinamica, per
come riferita dall’attrice.
Veniva quindi disposta C.T.U. medico-legale sulla per-
sona di quest’ultima, perizia che, individuando il nesso
causale fra l’evento di danno e le lesioni riportate (“esiti
di trauma facciale con ferita lacero contusa alla regione
zigomatica destra”), riconosceva alla sig.ra Riccobono un
danno biologico nella misura del 5 %, con un’I.T.T. di giorni
8, e giudizio di congruità per spese mediche documentate
(pari ad € 440,50).
All’esito dell’istruzione dibattimentale, appare dunque
raggiunta, ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti di causa, per
come emersi nel corso del processo: in particolar modo,
dall’esame della prova per testi, risulta accertato, ex art.
2697 c.c., che l’attrice subiva un incidente, quale traspor-
tata a bordo del motociclo di proprietà del sig. Scalici e
condotto dal sig. Castellini.
In subiecta materia, dispone l’art. 141 Cod. Ass. che il
danno subito dal terzo trasportato, riguardante la lesione
della sua persona, deve essere risarcito dall’impresa di
assicurazione del veicolo a bordo del quale viaggiava al
momento del sinistro, prescindendo dall’accertamento
preventivo della responsabilità del conducente il veicolo
assicurato, “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso
fortuito”.
In tal senso, va rigettata, in quanto infondata, l’ecce-
zione di inoperatività della garanzia assicurativa, formu-
lata dalla Carige Assicurazioni S.p.A., atteso che secondo
la giurisprudenza della Suprema Corte “la clausola del
contratto di assicurazione della responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli che prevede l’inoperati-
vità della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato
sia condotto al momento del sinistro da persona non
munita della prescritta patente di guida è inopponibile,
trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall’as-
sicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi
confronti dell’azione diretta per il risarcimento ai sensi

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