Giudice di pace civile di Torino sez. VI, 21 novembre 2014, n. 5590

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
MERITO
In una fattispecie assolutamente analoga a quella ogget-
to del presente esame, codesto Giudicante si è espresso af-
fermando che “l’uso del cellulare…risulta, in relazione alla
f‌inalità perseguita dalla norma, censurabile…in quanto
determina non solo una distrazione in genere, implicando
lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione
dell’apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada al-
l’apparecchio stesso, ma anche l’impegno d’una delle mani
sull’apparecchio con temporanea indisponibilità e, comun-
que, consequenziale ritardo nell’azionamento, ove neces-
sario, dei sistemi di guida; ritardo non concepibile ove si
consideri che le esigenze della conduzione del veicolo pos-
sono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati”.
Va inf‌ine rilevato che per giurisprudenza dominante
della Suprema Corte di Cassazione, il verbale di accer-
tamento dell’infrazione fa piena prova, f‌ino a querela di
falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico uff‌iciale
rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza
alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti.
Trattasi, infatti, di atto pubblico dotato di fede privile-
giata ai sensi dell’art. 2700 del Codice civile (così, tra le
altre, Cass. civ. 2988/96; 13010/97; 6302796).
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene
giuridicamente infondata l’opposizione proposta, che per-
tanto va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determina-
no in base al combinato disposto di cui agli artt. 91 ultimo
comma, 82 primo comma c.p.c., e 152-bis disp. att. c.p.c.,
nonché sulla scorta dei parametri in vigore, nell’importo
di € 150,00, a carico dell’opponente. (Omissis)
giudice di pace civile di torino
sez. vi, 21 novembre 2014, n. 5590
est. bologna – ric. varetto (avv. ceccanti) c. prefetto di torino
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Rappresentanza in giudizio y Ordinanza
prefettizia y Violazioni del Codice della strada y
Costituzione in giudizio del prefetto y Delega della
propria rappresentanza in giudizio all’ammini-
strazione locale destinataria dei proventi y Ammis-
sibilità.
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Art. 4
del D.L. n. 121/2002, convertito, con modif., nella L.
n. 168/2002 y Strada inclusa nell’elenco predisposto
dal Prefetto y Strada non avente le caratteristiche
di “strada urbana di scorrimento” y Inutilizzabilità
delle apparecchiature di rilevamento della velocità
y Sussistenza.
. Dopo l’abrogazione del comma 3 dell’art. 205 c.d.s.,
ad opera del D.L.vo n. 150/11, il prefetto può delegare
la propria rappresentanza all’amministrazione locale
destinataria dei proventi, ma, a pena delle decadenze
previste, deve provvedere in proprio alla costituzione in
giudizio ed al deposito dei documenti dei quali intende
avvalersi. (nuovo c.s., art. 205) (1)
. Le apparecchiature di cui all’art. 4 L. n. 168/2002
possono essere legittimamente impiegate sulle strade
urbane di scorrimento a condizione che esse siano tali,
presentando, quindi, i requisiti f‌issati all’art. 2, comma
3 lettera D), c.d.s., non essendo suff‌iciente che esse
siano inserite nello speciale elenco prefettizio previ-
sto dal citato art. 4, se non rispecchiano le suddette
caratteristiche. (nuovo c.s., art. 2; nuovo c.s., art. 142;
d.l. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4) (2)
(1) Nel senso che la circostanza che l’autorità che ha emesso l’ordi-
nanza-ingiunzione, nella specie la Prefettura, possa costituirsi in giu-
dizio anche a mezzo di funzionari comunali appositamente delegati,
rileva sul piano della rappresentanza processuale, ma non incardina
la legittimazione ad impugnare in capo al Comune in luogo del Pre-
fetto, v. Cass. civ. ord. 4 aprile 2013, n. 8344, in questa Rivista 2013,
595 e Cass. civ. Cass. civ., 25 febbraio 2008, n. 4815, ivi 2008, 754, che
sottolinea come il potere del prefetto di delegare la tutela giudiziaria
all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, va inter-
pretato nel senso che oggetto della delega “è esclusivamente la difesa
dell’amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non
anche l’autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole”.
(2) Sostanzialmente nello stesso senso si sono espresse: Cass. civ. 15
febbraio 2011, n. 3701, in www.asaps.it e Giud. pace civ. di Chieri 24
marzo 2014, n. 98, in questa Rivista 2014, 751 alla cui ampia nota di
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali si rinvia.
svolgimento del processo
Con l’ordinanza-ingiunzione impugnata il Prefetto di
Torino rigetta il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi del-
l’art. 203 del c.d.s. avverso il verbale di contestazione mec-
canizzato indicato in epigrafe, con il quale gli è stata conte-
stata la violazione dell’art. 142 comma 8 del c.d.s. per avere
superato il limite di velocità consentito dalla segnaletica
in loco (50 km/h). Violazione accertata mediante apparec-
chiatura elettronica f‌issa, in Viale Certosa a Collegno.
Avverso l’ordinanza-ingiunzione il ricorrente ha pre-
sentato tempestivo ricorso, chiedendone l’annullamento
ovvero la riduzione delle sanzioni, allegando vari motivi
attinenti alla regolarità formale dell’ordinanza-ingiunzio-
ne nonché alla sussistenza della violazione accertata.
Per la Prefettura di Torino si è costituita con memoria
di costituzione e fascicolo documenti la città di Collegno,
contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
All’udienza del 21 novembre 2014 è comparso per parte
ricorrente l’avv. Massimo Ceccanti, il quale ha eccepito il
difetto di legittimazione passiva della città di Collegno,
atteso che la causa è stata iscritta a ruolo dopo l’abroga-
zione del terzo comma dell’articolo 205 del codice stradale
ed il Comune di Collegno non ha alcuna legittimazione
sostanziale per difendere e rappresentare in giudizio la
Prefettura di Torino. Ha chiesto pertanto che il prefetto
venisse dichiarato contumace e che venisse stralciata
dal fascicolo la documentazione prodotta dal Comune di
Collegno. Ha inoltre prodotto copia dell’ordinanza n. . . .
emessa il . . . dalla Corte di cassazione, che, nel pronun-
ciarsi proprio su un ricorso promosso in subiecta materia
dal Comune di Collegno, ne ha escluso la legittimazione
sostanziale a difendere la Prefettura di Torino.

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