Giudice di pace civile di Palermo sez. VIII, 23 dicembre 2014

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giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
rispetto dei termini massimi codicisticamente previsti,
impiega per notif‌icare tale prima contravvenzione: per-
tanto e nuovamente, la sanzione dipenderebbe non già dal
grado di colpa del soggetto, ma da un elemento del tutto
esterno quale appunto il tempo di notif‌ica della prima
contravvenzione, con l’ulteriore paradosso che l’Ammini-
strazione stessa avrebbe convenienza a ritardare quanto
più possibile la prima contestazione, per potere incassare
una maggiore somma;
- osservato che, sulla base di quanto sopra può allora
enunciarsi il seguente principio di diritto: laddove l’auto-
mobilista, pur avendone diritto, abbia dimenticato di rin-
novare il permesso di accesso alla zona a traff‌ico limitato e
laddove l’imminente scadenza del permesso non sia stata
previamente comunicata dall’Amministrazione, non pos-
sono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo,
e non sono quindi sanzionabili, le contravvenzioni succes-
sive alla prima infrazione e precedenti alla notif‌ica di tale
prima infrazione.
Tanto basta a rigettare l’appello ed a ritenere assorbita
l’ulteriore questione relativa all’applicabilità dell’istituto
della continuazione (invocato dal Giudice di prime cure
sulla base dell’articolo 8 bis L. 689/1981 e negata dalla
difesa del Comune), atteso che la sentenza qui gravata ha
sanzionato il comportamento dell’automobilista con mo-
dalità più aff‌littive di quanto derivante dall’applicazione
del principio sopra esposto;
- evidenziato che, nulla deve essere statuito in ordine
alle spese di lite, stante la contumacia della vittoriosa
parte appellata.
Il Giudice, trattandosi di atto dovuto (per tutte Cass.
n. 10306/2014), dà atto che, essendo l’impugnazione stata
integralmente respinta, l’appellante è tenuto a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 13
comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 inserito dall’articolo 1
comma 17 L. n. 228/2012. (Omissis)
giudice di pace civile di palermo
sez. viii, 23 dicembre 2014
est. vitale – ric. crescimanno di capodarso (avv. romano) c. comune
di palermo
Norme di comportamento in genere y Uso del
telefono y Senza auricolare o sistema “viva voce” y
Divieto y Ragioni.
. L’uso del cellulare, senza auricolare o sistema “viva
voce”, durante la guida è vietato in quanto determina
non solo una distrazione, implicando lo spostamento
dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’appa-
recchio e lo sviamento della vista dalla strada all’ap-
parecchio stesso, ma anche l’impegno d’una delle mani
sull’apparecchio con temporanea indisponibilità e,
comunque, consequenziale ritardo nell’azionamento,
ove necessario, dei sistemi di guida. (nuovo c.s., art.
173) (1)
(1) Utili riferimenti si rinvengono in Cass. civ. 11 settembre 2010, n.
19416, in questa Rivista 2010, 765 ed in Giud. pace civ. Palermo 24
giugno 2011, ivi 2011, 837. In dottrina, si rinvia al commento all’art.
173 c.s., contenuto in G. GALLONE, Codice della strada, Tribuna
Major, ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 677 e 678.
svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2014, l’opponente
impugnava il verbale di contestazione n. B646861, eleva-
to dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il 26
settembre 2014 e contestato immediatamente alla stessa,
per la violazione di cui all’art. 173 comma 2 e 3 del C.d.s.,
atteso che la conducente del veicolo contravvenzionato
“faceva uso durante la marcia di apparecchio radiotele-
fonico (cellulare), senza fare uso di auricolare o sistema
viva voca. In fase di marcia teneva il cellulare con la mano
sinistra”.
La ricorrente eccepiva al riguardo di avere nell’occorso
tenuto “in mano l’apparecchio, in via del tutto tempora-
nea”, senza tuttavia utilizzarlo.
Costituendosi in giudizio, il Comune di Palermo evi-
denziava la legittimità dell’infrazione, anche sulla scorta
della fede privilegiata di cui gode il verbale impugnato.
Orbene, dall’analisi dei motivi esposti dalla ricorrente,
non si ritiene giuridicamente accoglibile l’opposizione di
che trattasi.
A tale riguardo, appare opportuno svolgere alcune
brevi considerazioni in ordine alla fattispecie contestata
al ricorrente.
L’art. 140 del C.d.s. - principio informatore della cir-
colazione – dispone anzitutto che “gli utenti della strada
devono comportarsi in modo da non costituire pericolo
o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni
caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Il successivo art. 173 C.d.s., normando l’uso di determi-
nati apparecchi durante la guida, prevede che “è vietato
al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici. È consentito, viceversa, l’uso di apparec-
chi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente
abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie,
che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle
mani”.
Dalla lettura integrale dell’articolo 173, pertanto, si
evince come la sua ratio sia quella di prevenire comporta-
menti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla
guida e, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore
in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla
guida stessa.
Risulta ormai pacif‌ico, infatti, che l’utilizzo, da parte
del conducente, di apparecchi telefonici mobili mentre si
trova alla guida di un autoveicolo ha l’effetto di allungare
notevolmente (secondo alcune ricerche, f‌ino a quattro vol-
te) i suoi tempi di reazione - distraendo la sua attenzione
dall’osservare la strada, dallo scorgere eventuali ostacoli,
dal cambiare direzione, dal rallentare all’occorrenza f‌ino
a fermarsi, ecc. – e, conseguentemente, di accrescere in
modo esponenziale, la probabilità di causare incidenti
stradali.

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