Giudice di pace civile di Frosinone 16 giugno 2014, n. 821

Pagine853-855
853
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
MERITO
giudiCe di PaCe CiviLe di frosinone
16 giugno 2014, n. 821
est. rea – riC. mieLe (avv. giroLami) C. d’aLessandris e ina assitaLia sPa
(avv. guerrieri)
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Danno ad autoveicolo y Riparazione non
ancora avvenuta y Iva y Liquidazione y Inclusione.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno ad autoveicolo y C.d. fermo tecnico y
Liquidazione y Prova specif‌ica dell’impossibilità di
utilizzare il veicolo y Necessità y Esclusione.
. Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri
accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base
alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risar-
cimento comprende anche l’Iva, pur se la riparazione
non sia ancora avvenuta e a meno che il danneggiato,
per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla de-
trazione dell’Iva versata perché l’autoriparatore, per
legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve
addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. (c.c.,
art. 1223; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (1)
. Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprie-
tario di un autoveicolo a causa della impossibilità di
utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua ripara-
zione, può essere liquidato anche in assenza d’una pro-
va specif‌ica, rilevando a tal f‌ine la sola circostanza che
il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo
tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso
era destinato. (c.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (2)
(1) La sentenza in epigrafe si conforma a quanto già affermato da
Cass. civ. 10 giugno 2013, n. 14535, in questa Rivista 2013, 693 e Cass.
civ. 27 gennaio 2010, n. 1688, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed La Tribuna.
(2) Analogamente, v. Cass. civ. ord. 4 ottobre 2013, n. 22687, in questa
Rivista 2014, 325 e Cass. civ. 9 novembre 2006, n. 23916, ivi 2007, 650.
svoLgimento deL ProCesso
Con atto di citazione, ritualmente notif‌icato, il Sig. Miele
Carmine conveniva in giudizio innanzi l’intestato Giudice,
la Sig.ra D’Alessandris Cristina e l’Ina Assitalia Spa, in per-
sona del legale rapp.te p.t., rispettivamente proprietaria del
veicolo Peugeot 207 tg.DZ592PN e relativo Istituto garante
per la r.c.a., per ivi sentir dichiarare la prima responsabile
del sinistro occorso in data 9 gennaio 2012 in Frosinone
e, per l’effetto, condannarla, in solido con la compagnia
convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patiti dall’attore in conseguenza dell’evento, quantif‌icati in
€ 10.167,57 (di cui € 9.667,57 per la riparazione del veicolo
e € 500,00 per il fermo tecnico), oltre € 108,90 per spese di
mediazione, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Esponeva il Miele che il sinistro si verif‌icava per colpa
esclusiva della conducente del veicolo Peugeot la quale,
in violazione del disposto di cui agli artt. 140, 141, 143 e
148 c.d.s. e 347 del Reg.Es. c.d.s., percorrendo la via Monti
Lepini, con direzione Latina, sorpassava ad elevata veloci-
tà il veicolo Opel Corsa Tg. BA478BK, di proprietà e con-
dotto dal sig. D’Agostini Giovanni Battista, il quale ultimo
si era arrestato per consentire la manovra di immissione
dal piazzale antistante il Bar Monti Lepini, sulla SR156,
al veicolo attoreo Mercedes ML3 tg. CZ474FT, entrando in
collisione con detto mezzo.
L’urto interessata anche l’Opel Corsa.
Intervenivano sul luogo del sinistro gli Agenti della Po-
lizia della Stradale di Frosinone che redigevano rapporto.
Sosteneva l’attore che per la riparazione dei danni
occorreva una spesa di € 9.667,57, come da preventivo che
allegata in atti. Chiedeva pertanto il risarcimento di detta
somma oltre a spese per fermo tecnico e per esperimento
del tentativo di mediazione.
Si costituiva l’Ina Ass.ni Spa, impugnando e conte-
stando gli assunti attorei, ritenendo responsabile esclu-
sivo dell’evento il sig. Miele Carmine, all’uopo fornendo
una diversa ricostruzione della dinamica. La Compagnia
contestava anche il quantum ritenendo i danni subiti dal
veicolo Mercedes inferiori a quelli lamentati e comunque
pari ad € 6.176,33 oltre iva, in base alla stima effettuata dal
geom. Cesare Di Santo, perito f‌iduciario della stessa.
Concludeva pertanto per il rigetto delle pretese atto-
ree, con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per la Sig.ra D’Alessandris Cri-
stina che rimaneva contumace.
motivi deLLa deCisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze istruttorie hanno dato conferma del-
l’esclusiva responsabilità della conducente del veicolo
Peugeot 207 tg. DZ592PN, sig.ra D’Alessandris Cristina,
nella produzione del sinistro oggetto di causa.
Il teste Carlini Roberto (sulla cui presenza in loco ed
attendibilità non si nutrono dubbi, attese le dichiarazio-
ni rilasciate nell’immediatezza dell’evento alla Polizia
Stradale intervenuta, e la concordanza delle stesse con
quanto riferito in udienza), ha confermato la dinamica
rappresentata dall’attore e, dunque, la manovra di sorpas-
so effettuata dalla D’Alessandris, dei veicoli - tra i quali
anche quello del Carlini marciante a tergo della vettura
Opel Corsa tg. BA478BK - al momento fermi ed incolonnati
per consentire alla Mercedes del Miele l’immissione sulla
via Monti Lepini, in direzione Sora.
Il teste ha dichiarato: “l’urto di materializzava in corri-
spondenza della striscia di mezzeria”, ed aggiunto di rico-
noscere lo stato dei luoghi e la segnaletica ivi presente,
come raff‌igurati nelle foto allegate in atti dall’attore.
A sua volta il teste Ass. Martino Mario della Polizia Stra-
dale di Frosinone, intervenuto sul sinistro de quo, ha con-
fermato il rapporto in atti e dichiarato di avere rilevato il
punto d’urto tra i mezzi nella vicinanza della linea di mezze-
ria, “all’interno, però, della corsia percorsa dalla Peugeot e a
mt. 5,20 dal margine desto della corsia “ dell’ampiezza di mt
5,60. Ha riferito il teste che “al momento del sinistro la SR
dei Monti Lepini era interessata da lavori per la costruzione
della pista ciclabile” e che non era “presente una corsia di
canalizzazione, bensì segnaletica orizzontale provvisoria di
colore giallo, in quanto vi erano dei lavori in corso”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT