Giudice di pace civile di Chieri 24 marzo 2014, n. 98

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
MERITO
ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzioni amministra-
tive, ove prive dì f‌irma autografa, in quanto provvedimenti
amministrativi non suscettibili di automatica elaborazio-
ne informatica, che a norma degli artt. l8 L. 689/81, 3 L.
241/90 e 204 Codice Strada, specif‌icamente applicabile
nella fattispecie, debbono essere motivati in relazione alle
particolarità del singolo caso concreto e, in quanto tali,
non rientrano nella disciplina dell’art. 3 D.L.vo 39/1993”. In
conclusione le ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto
a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 18 L. 689/81 e art.
204 c.s. , devono recare la f‌irma autografa del Prefetto o
chi per esso ha provveduto a pena di invalidità dell’atto, di
conseguenza le ordinanze che invece della f‌irma recano in
calce la formula di cui all’art. 3 D.L.vo 39/93 sono invalide
e quindi annullabili dietro opposizione degli interessati.
La dott. Devito ha prodotto una copia della ordinanza in
questione recante in calce la f‌irma autografa della dott.
Buffa Vice Prefetto, con annotazione “Al comando di P.M.
di Torino per la notif‌ica ed esecuzione al sig. Bergamasco”
mentre la copia notif‌icata al sig. Bergamasco non reca la
f‌irma autografa ma la formula ex art. 3 D.L.vo 39/93. Ci si
chiede se per la validità del provvedimento sia suff‌iciente
la f‌irma solo in calce alla copia originale, o sia invece ne-
cessaria per tutte le copie, in particolare quella notif‌icata
all’interessato perché nella prima ipotesi, f‌irma in calce
all’originale, per le altre copie sarebbe valida l’apposizione
della formula ex art. 3 suddetto, considerato altresì che le
copie dell’originale sono suscettibili di riproduzione con
i sistemi informatici ecc. La domanda resta in sospeso in
attesa di autorevoli risposte e nel frattempo nel dubbio si
ritiene di accogliere il motivo esaminato che assorbe tutti
gli altri e di annullare il provvedimento prefettizio impu-
gnato con compensazione delle spese del processo e così il
giudice decide dando lettura del dispositivo. (Omissis)
giudice di Pace civile di chieri
24 Marzo 2014, n. 98
eSt. gotta – ric. agoStiniS c. uff. terr. gov. Prefettura Provincia di torino
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Art. 4
del D.L. n. 121/2002, convertito, con modif., nella L.
n. 168/2002 y Strada inclusa nell’elenco predisposto
dal Prefetto y Strada non appartenente alla cate-
goria delle “strade urbane di scorrimento”, ovvero
delle “strade extraurbane secondarie” y Contesta-
zione a distanza y Illegittimità.
. Al f‌ine della disapplicazione in via incidentale (ex
artt. 4 e 5 L. 2248/1865 all. E) dell’atto o del provve-
dimento amministrativo (nella fattispecie decreto
prefettizio di individuazione delle strade su cui poter
installare i rilevatori di velocità), il giudice ordinario
può sindacare tutti i possibili vizi di illegittimità - in-
competenza, violazione di legge ed eccesso di potere
- estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle
f‌inalità perseguite dall’Amministrazione con quelle in-
dicate dalla legge. Pertanto, ove, dall’esame delle sue
caratteristiche tecnico/giuridiche, emerga che la stra-
da, su cui era stato effettuato un rilevamento a distanza
della velocità, sia stata inclusa nell’elenco predisposto
dal Prefetto ai sensi dell’art. 4 L.168/02 pur non appar-
tenendo alla categoria delle “strade urbane di scorri-
mento”, ovvero delle “strade extraurbane secondarie”,
detto rilevamento “a distanza” dev’essere considerato
illegittimo, al pari dell’ordinanza-ingiunzione con cui
sia stato respinto un ricorso con cui tale eccezione era
stata puntualmente proposta. (nuovo c.s., art. 2; nuovo
c.s., art. 142; d.l. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4) (1)
(1) Nella pronuncia in epigrafe il Giudice, ai f‌ini della disapplicazio-
ne dell’atto amministrativo illegittimo, ha effettuato una dettagliata
disamina delle caratteristiche della strada sulla quale il prefetto di
Torino aveva illegittimamente autorizzato l’installazione d’un di-
spositivo per il rilevamento a distanza ex art. 4 L.168/02. Il Giudice
di pace di Torino ha affrontato analoga fattispecie con decisione
23 settembre 2011, n. 8305, pubblicata in questa Rivista 2012, 159,
sentenza quest’ultima nel solco di Cass. civ. 6 aprile 2011, n. 7872,
ivi 2011, 798, In genere, nel senso che, al f‌ine della disapplicazione ,
in via incidentale, dell’atto amministrativo, il giudice ordinario può
sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento incom-
petenza, violazione di legge e eccesso di potere ma non ha il potere
di sostituire l’amministrazione negli accertamenti e valutazioni di
merito che sono di sua esclusiva competenza, v. Cass. civ. 26 giugno
2006, n. 14728, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. In dottrina,
utili riferimenti si rinvengono in C. BRUNO, Velocità: per una inter-
pretazione sistematica dell’art. 4 L. 168/2002, in questa Rivista 2007,
1009; ID., Gli accertamenti in deroga al principio di contestazione
immediata ex art. 4 L. 1 agosto 2002, n. 168, ivi 2005, 801; P. BIAN-
CHETTO, La L. 1º agosto 2002, n. 168 e il controllo remoto delle vio-
lazioni al codice della strada, ivi 2003, 183.
SvolgiMento del ProceSSo e Motivi della deciSione
Appare necessario premettere che il ricorso è avverso
la contestazione della violazione si tratta dell’art. 142 c.d.s.
accertata attraverso una postazione f‌issa di rilevatore di
velocità posta a Chieri (TO) in Strada Fontaneto all’altez-
za del n. civico 131 - Postazione che era stata individuata
dal Prefetto della Provincia di Torino fra le direttrici ove è
possibile installare una postazione f‌issa per la rilevazione
della velocità con il suo decreto n. 105736/Auto/Area III
del 28 aprile 2009.
Avverso questa individuazione è stato proposto ri-
corso al T.A.R. Piemonte avverso la Prefettura di Torino
ed avverso il contro interessato Comune di Chieri (TO)
ritenendo il decreto illegittimo nella parte individuante
Strada Fontaneto.
Occorre anche rilevare il ricorso amministrativo appare
essere stato proposto, almeno da oltre due anni e non pare
che si sia provveduto al “prelievo” e quindi si può ritene-
re che l’esito di questo ricorso sia indifferente alle parti
anche perché nel frattempo il rilevatore della velocità di
Strada Fontaneto è fuori esercizio e pertanto si ritiene di
dover giudicare sui ricorsi proposti al di là della decisione
amministrativa giudicando che, aderendo alle motivazioni
della sentenza della Suprema Corte (n. 3701/2011) al f‌ine
della disapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del
provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può
sindacare tutti i possibili vizi di legittimità-incompetenza,

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