Giudice di pace civile di Torino sez. III, 25 maggio 2014, n. 3008

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giur
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
giudice di Pace civile di torino
Sez. iii, 25 Maggio 2014, n. 3008
eSt. facci – ric. BergaMaSco (avv. ceccanti) c. Prefetto di torino
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Emis-
sione y Sottoscrizione y Violazioni del Codice della
strada y Sostituzione della sottoscrizione autografa
con una mera indicazione a stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2, D.L.vo n. 39/93 y Nullità.
. Poichè un’ordinanza-ingiunzione richiede una mo-
tivazione in relazione al singolo caso concreto e non
è, quindi, suscettibile d’essere direttamente ed auto-
maticamente elaborata da un sistema informatico,
stante il carattere estremamente ristretto della delega
conferita al governo con l’art. 2, comma 1, lett. mm),
della legge n. 421/92, deve ritenersi aff‌litta da nullità
quella in calce alla quale la sottoscrizione autografa sia
sostituita con una mera indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/93. (nuovo c.s., art.
204; d.l.vo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3; l. 23 ottobre
1992, n. 421, art. 2) (1)
(1) Nello stesso senso v. Cass. civ. 28 dicembre 2000, n. 16204, in
questa Rivista 2001, 291, secondo cui deve escludersi la validità, sulla
base dell’art. 3 del D.L.vo n. 39 del 1993, di ordinanze ingiunzioni
irrogative di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 204 del
codice della strada, ove prive di f‌irma autografa, in quanto costi-
tuenti provvedimenti amministrativi non suscettibili di automatica
elaborazione informatica e richiedenti, a norma degli artt. 18 della
legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241, specif‌ica motivazione
in relazione alle particolarità del singolo caso concreto. E peraltro
gli atti in questione debbono considerarsi comunque validi ove, pur
in mancanza dell’autograf‌ia della sottoscrizione, i dati estrinsecati
nel contesto documentativo degli stessi, consentano comunque di
accertare aliunde la sicura attribuibilità, dell’atto a chi, secondo le
norme positive, debba esserne l’autore.
SvolgiMento del ProceSSo e Motivi della deciSione
Al ricorrente, quale proprietario del veicolo targato
CLS62CS , è stato notif‌icato il verbale 12/20110182 del 21
agosto 2012 con il quale la Polizia Municipale di Torino gli
contestava la violazione dell’art. 142 c.s. Contro il verbale,
il medesimo faceva ricorso al Prefetto che con ordinanza
145561/R/07VV.UU.TO dell’8 marzo 20l3 lo respingeva.
Contro l’ordinanza fa ora opposizione e ne chiede l’an-
nullamento per i motivi che vanno esaminati di seguito.
All’udienza presente per il ricorrente l’avv. Ceccanti e la
dott. Devito della Polizia Municipale di Torino in rappre-
sentanza del Prefetto costituitosi con deposito di comparsa
e documenti di rito. Il giudice procede all’esame dei motivi
del ricorso (capi da 1 a 5) e ritiene di esaminare per primo
il motivo 4) che se provato determina l’accoglimento del
ricorso e superf‌luo l’esame degli altri motivi. Dunque con il
motivo 4) il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa appli-
cazione dell’art. 312 D.L.vo 39/93 e degli art. 20-23 D.L.vo
82/05”, lamentando che l’ordinanza impugnata non reca la
f‌irma autografa del Prefetto o chi per esso, ma solo una
indicazione a stampa “Il presente provvedimento è stato
redatto con sistemi meccanizzati. La f‌irma autrografa del
rappresentante dell’Uff‌icio, che ha redatto il presente atto,
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 12 febbraio
1993 n. 39”. La S.C. con sent. 16204/2000 osserva che “L’art.
3 D.L.vo 39/93 dispone che gli atti amministrativi adottati
da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma pre-
disposti tramite sistemi informatici automatizzati e che
l’immissione, la riproduzione su qualsiasi supporto e la
trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici nonché l’emanazione di
atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, debbono
essere accompagnate dall’indicazione della fonte del re-
sponsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione.
Dispone altresì che se per la validità di tali operazioni
e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di f‌irma au-
tografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa,
sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile” prosegue “L’indivi-
duazione dell’esatta sfera di operatività dell’art. 3 D.L.vo
39/1993 non è agevole, in relazione alla sua applicabilità
o non applicabilità fuori dell’ambito degli atti ammini-
strativi informatici in senso stretto, cioè di quegli atti
provenienti dalla pubblica amministrazione direttamente
ed automaticamente elaborati dal sistema informatico in
quanto non richiedono valutazioni discrezionali e motiva-
zioni correlate alle particolarità del caso concreto. Detta
interpretazione investe la tematica generale degli scopi e
dei limiti della informatizzazione degli atti della pubblica
amministrazione diretta in primo luogo alla utilizzazione
degli strumenti dell’informatica per semplif‌icare e ac-
celerare la emanazione degli atti amministrativi seriali,
che non necessitano di specif‌ica motivazione pertanto
suscettibili di una completa elaborazione informatica
che non può invece attuarsi di regola in correlazione con
i provvedimenti amministrativi, che normalmente invol-
gono valutazioni e motivazioni differenziate in relazione
alle particolarità delle singole fattispecie, rispetto ai quali
lo strumento informatico può essere utilizzato solo come
mezzo di documentazione supporto dell’attività degli orga-
ni della pubblica amministrazione continua”. Il carattere
estremamente ristretto della delega conferita al Governo
dal sopra menzionato art. 2, comma 1, lett. mm della L.
421/l992, fa propendere per una interpretazione restrittiva
della norma, da ritenersi riferibile ai soli atti amministra-
tivi suscettibili di una completa e automatica elaborazione
informatica mentre essa non può ritenersi riferibile ai pro-
cedimenti amministrativi in generale, che dovendo essere
specif‌icamente motivati in relazione al singolo caso concre-
to, non sono suscettibili di informatizzazione automatica
ed in relazione ai quali la legge di delegazione non avrebbe
potuto prescindere dalla formulazione di specif‌ici principi
e criteri direttivi, con riferimento alle caratteristiche di
tali atti, riguardo alle procedura, ai limiti ed agli effetti
della loro informatizzazione, così come la norma delegata
non avrebbe potuto esimersi dal dettare una particolareg-
giata disciplina in proposito” e conclude “non potendosi
ritenere la validità, sulla base dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 di

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