Un giudicato longobardo del 970 in Terra d'Otranto

AutoreGiulio Mastrangelo
Pagine299-321
G. Mastrangelo
Un giudicato longobardo del 970 in Terra d’Otranto
GIULIO MASTRANGELO
UN GIUDICATO LONGOBARDO DEL 970
IN TERRA D’OTRANTO
S: 1. Il giudicato massafrese del 970: una nuova trascrizione. 2. Dalla
faida al processo 3. La potestà giudiziaria 4. I gastaldi in Puglia e a Taranto. 5. Il
giudicato del 970. 6. - Analisi diplomatica del giudicato. 7. Le fasi del processo.
8. L’epoca dell’avvenuto spoglio. 9. Il Sacramentum iudicatum e la Wadiatio.
10. La fine del processo: dalla proposta di composizione alla Rogatio. Appendi-
ce.
1. Il giudicato emesso nel Castello di Massafra nel 970 e conservato
nell’Archivio di Montecassino, sotto la segnatura aula II, caps. XVIII, Taran-
to, fasc. I, n. 3 r., rappresenta una delle fonti più interessanti per lo studio del
diritto longobardo in Puglia durante l’Alto Medioevo. Il giudicato è emesso
nel nome degli imperatori bizantini Giovanni Zimisce, Basilio e Costantino
che governavano in quel tempo ma l’esame del lessico usato e degli istituti
ivi richiamati riportano piuttosto all’Editto di Rotari e dunque al diritto – in
particolare al processo – longobardo. Infatti il giudizio si svolge davanti a un
gastaldus (v. Roth. capp. 15, 23, 24, 179, 189, 210, 221, 271 e 375)1 affian-
cato da nobiliores homines e sono usati i verbi interpellare (Roth. cap. 151)2,
tollere’(v. Roth. capp. 154, 159-161, 273 e 280)3, cappelare (v. Roth. capp.
1 Le fonti longobarde citate nel presente saggio sono tratte da C. A e S. G (a cura
di), Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, ed. Viella, Roma
2005 e sono indicate con sigle usuali: Adelchi (leggi di Adelchi), Grim. (leggi di Grimoaldo), Liutp.
(leggi di Liutprando), Roth. (Editto di Rotari), seguite dal numero del capitolo e, tra parentesi, dalla
pagina della raccolta di riferimento.
2 In Roth cap. 150 (p. 46), «..Et si iudicem interpellaverit, et iudex dilataverit ipsa causa deli-
berare..», il verbo interpellare è usato nel senso di fare appello, ricorrere; in LIUTP. Cap. 141 (p.
226), «…Dum autem hoc ad nos pervenissit, et ipsi homines pro sua violentia, qui minus potebant,
interpellabant...», viene usato invece nel senso di muovere un'accusa.
3 TOLLERE = prendere, ricevere (v. ROTH. capp. 154, 159-161), strappare [di mano] (v.
ROTH. capp. 273, 280) o anche spossessare nel senso di togliere ad altri qualcosa. Tulit nobis par-
titam = letteralmente ci tolse (il possesso del) la partita di olivi.
300 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV
150, 288, 294 e 302)4, guadiare (v. Roth. cap. 360)5, pergere (v. Adelchi cap.
7)6 nonchè le espressioni malo hordine (v. Roth. cap. 228)7, barbani (v. Roth.
cap.163)8, ‘sacramentum(v. Roth. cap. 153, 164,165 e 228): termini tratti
tutti dall’Editto di Rotari e da leggi longobarde successive.
Il giudicato è già stato pubblicato due volte: dal Carabellese9 (1905) e
dal Gallo10 (1914). Ne parla il Gay (1904) il quale lo denisce «un atto assai
curioso, dal quale sembra risultare che, verso il 970, i frati di S. Pietro sono
ancora latini; l’abate Ilario ha un processo con gli abitanti di Massafra e l’af-
fare è giudicato da un funzionario bizantino»11. Un accenno sull’esistenza
del documento è in Blandamura (1934)12. A Leccisotti (1961), invece, si deve
il regesto dello stesso13. Una foto del giudicato, risalente agli anni ‘50 del
secolo scorso, inne, è in Iacovelli (1977)14.
4 In Roth. cap 302 (p.88 s): «De olivam. Si quis olivo cappellaverit aut succiderit, componat
solidos tres», il verbo cappelare è usato nel senso di distruggere, tagliare danneggiare. Nello stesso
senso è usato in Roth. cap. 150 (p. 46) a proposito della distruzione di un mulino.
5 GUADIA = Wadia. In diritto germanico era obbligatoria la prestazione della wadia (o guadia)
con cui le parti si obbligavano a eseguire il giudicato prestando idonee garanzie e nominando un
deiussore che, in caso di soccombenza, garantiva l'adempimento del giudicato. Vedi infra sub
paragrafo 9.
6 PERGERE = andare. ADELCHI cap. 7 (p. 310 s): «...Si vero, his, qui quaerellam movit, prius
elegerit illi velle per pugnam approbare, solus iuret, qui ipsam tenuerit, quaecumque fuerit res, et
sic ad pugna pergatur»; vale anche recarsi sul posto.
7 Malo ordine = difetto di titolo, cioè possedere senza titolo, illegittimamente, senza gewere
(investitura). Roth. cap. 228 (p. 72): «De possessione. Si quis alium de rem mobile aut immobilem
pulsaverit, quod malo ordine possedeat ecc.» .
8 In Roth.. cap.163 (p. 48) si trova barbanis, quod est patruus, cioè zio paterno.
9 F. Carabellese, L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medioevo, Trani 1905, ristampa a cura della
Società di Storia patria per la Puglia, Bari 1960, p.451: si limita a pubblicare il testo.
10 V. Gallo, Origine e vicende della Città di Massafra, Napoli 1914, p. 12 e ss, ne offre anche la
traduzione letterale.
11 G. G L’Italia meridionale e l’Impero bizantino dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai
Normanni (867-1071), Parigi 1904 (ristampa anastatica Forni ed., Sala Bolognese 2001), p. 353.
12 G. B, S. Pietro Imperiale, in riv. «Taranto», III (1934), n.13, pp. 4-5.
13 T. L, Le pergamene latine di Taranto nell'Archivio di Montecassino, Archivio Stori-
co pugliese, Anno XIV, fasc. I-II, Società di Storia patria per la Puglia, Bari 1961, p. 6, così descrive
il nostro documento: «(971), a. II di Giovanni Zimisce imperatore insieme con Basilio e Costantino,
novembre, ind. XIV, Massafra. Il gastaldo Trilio giudica in favore di Ilario monaco e abate di S.
Pietro in Taranto, contro Iocardo, glio di Sabbatino. - Notaio: Giovanni chierico. (T. S.). Due sot-
toscrizioni in lingua greca. - Originale: pergamena mm. 460 x 220, alcune macchie di umido. Sul
verso, in beneventana, ma di mano posteriore, sono notati alcuni conni».
14 E. I, Guida al Santuario e al Villaggio rupestre Madonna della Scala di Massafra,
ed. Rettoria Santuario Madonna della Scala, Massafra 1977, p. 12.

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