F Giud. pace civ. Bari, 26 giugno 2011, Borgia c. Fondiaria SAI Spa e altri

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MERITO
sa di risposta, bensì verif‌icare se l’accertamento de quo
sia stato legittimamente effettuato con apparecchiatura
di rilevamento a distanza non direttamente gestita dagli
organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità, per il
quale ex art. 201 comma 1 bis lett. f) non è necessaria
la contestazione immediata (come esplicato nel verbale
di infrazione confermato dal provvedimento opposto).
Orbene, considerato in via incidentale che le incontestate
precitate caratteristiche strutturali della strada non con-
sentivano la sua inclusione nell’elenco prefettizio formato
ex art. 4 D.L. 121/2002; ritenuto di conseguenza opportuna
la disapplicazione dell’atto amministrativo che ha consen-
tito un sistema di rilevamento della velocità con apparec-
chiatura f‌issa utilizzabile nel perimetro urbano solo le
c.d. vie urbane di scorrimento e che il Corso Moncalieri di
Torino non rientra in detta tipologia di strada; considerato
che l’accertamento de quo non è stato direttamente conte-
stato al trasgressore con l’erronea motivazione esposta nel
relativo verbale a mezzo del succinto richiamo dell’art. 201
comma 1 bis lett. f) C.d.S.; ritenuto quindi illegittimo il
verbale per violazione anche delle disposizioni di cui al-
l’art. 200 C.D.S.; questo Giudice ritiene di accogliere il mo-
tivo di ricorso testè esaminato, nonché conseguentemente
quello esposto nelle conclusioni di parte ricorrente sub n.
2 lett. h), da considerarsi assorbenti, rendendosi perciò
superf‌luo l’esame degli altri motivi.
Sussistono comunque giusti motivi per la compensazio-
ne delle spese processuali fra le parti. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI BARI
26 GIUGNO 2011
EST. CALIANDRO – RIC. BORGIA (AVV. MELILLO) C. FONDIARIA SAI SPA E ALTRI
(AVV. RANIERI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Persone trasportate y Minore trasportato su ci-
clomotore condotto da altro minore e non omolo-
gato per il trasporto di terzi y Obbligo risarcitorio
y Limiti y Clausola di esclusione della garanzia as-
sicurativa in caso di conducente non abilitato alla
guida y Sussistenza y Esclusione.
. In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale
subiti da minore trasportato su ciclomotore condotto da
altro minore e non omologato per il trasporto di terzi,
la formulazione degli artt. 122, comma 2, e 141 cod. ass.
non esclude in tal caso il risarcimento, pur se conducen-
te e trasportato siano di minore età, salvo che le parti nel
contratto di assicurazione abbiano escluso la copertura
di tale rischio. Tuttavia, l’obbligo risarcitorio non esclude
che nella liquidazione del danno sia valutato l’eventuale
concorso del trasportato nella causazione del sinistro e
che ai sensi dell’art. 1227 c.c., si proceda alla riduzione
del suo ammontare in proporzione al grado di colpa del
trasportato. (Nella fattispecie non vi era prova di un
patto di esclusione dell’indennizzo in caso di trasporto
in violazione dell’art. 170, comma 2, c.d.s., anche con
riferimento alla minore età del conducente e del tra-
sportato; mancava, altresì, la prova che con la condotta
imprudente dell’automobilista danneggiante avesse con-
corso il trasporto non autorizzato). (nuovo c.s., art. 122;
nuovo c.s., art. 141; nuovo c.s., art. 170) (1)
(1) Qualche utile riferimento si rinviene nella sentenza, citata in
parte motiva, Cass. civ. 27 maggio 2009, n. 12270, in questa Rivista
2010, 449, relativamente a sinistro stradale avvenuto nel 1993. Secon-
do la S.C. la clausola di una polizza assicurativa della responsabilità
civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura
assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida
può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il
conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero
la validità o l’eff‌icacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ra-
gione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare patente
di guida, violi le prescrizioni di essa o del codice della strada, come
allorché non osservi il divieto di trasportare passeggeri su un ciclo-
motore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa
solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di con-
tratto. Si vedano altresì Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10526, ivi 2011,
906; Cass. civ. 22 maggio 2006, n. 11947, ivi 2007, 159, nel senso che la
messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza, come
nel caso di ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore
d’età, in violazione dell’art. 170 c.s., sia ricollegabile all’azione o omis-
sione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire
la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle
normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato,
il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verif‌ica un ipotesi
di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del
fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato me-
desimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé
ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido
consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indi-
sponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla
verif‌icazione del danno, la cui quantif‌icazione in misura percentuale
è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in
sede di legittimità se correttamente motivato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 25 maggio 2010,
l’istante chiedeva, con azione diretta ex art. 141 Cod.
Ass., la condanna solidale dei precitati convenuti al pa-
gamento della somma di € 5.200,00 oltre accessori come
ristoro delle lesioni subite nel sinistro stradale avvenuto
in Bari verso le ore 17.00 del 25 aprile 2007 allorquando
ella, trasportata sul ciclomotore telaio 141234 (assicurato
Fondiaria-SAI) di proprietà di Coppa Pietro e condotta dal
Montani, riportava lesioni alla gamba ed alla caviglia sx in
seguito a collisione con l’autovettura tg. AD 252 AN (an-
ch’essa assicurata Fondiaria-SAI).
L’infortunata corredava la domanda con la produzione
della raccomandata di messa in mora del 3 novembre
2009, nonché con referto ospedaliero e documentazione
medica.
Contumaci gli altri convenuti, la Fondiaria-S.A.I. s.p.a.
si opponeva all’accoglimento della domanda attrice, sia
perché il ciclomotore non era autorizzato a trasportare
altra persona oltre il conducente e sia perché il guidatore
che la trasportata erano di minore età al momento del si-
nistro. La società impugnava anche il quantum da ridursi
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012

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