DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2001 - Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI 10 agosto 2001 Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art.

6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al

rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del servizio civile nazionale"; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale"; Visto in particolare l'art. 9, comma 2-quater, della citata legge n. 230 del 1998, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001, che determina in 85.000 unita' la consistenza massima degli obiettori in servizio per l'anno 2001; Visto in particolare l'art. 9, commi 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 della citata legge n. 230 del 1998; Visti in particolare gli articoli 6, comma 1, 7, commi 1 e 9 della suddetta legge n. 64 del 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2001, recante "Definizione, per l'anno 2001, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge 8 luglio 1998, n. 230"; Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero" e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante "Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola"; Visto il programma annuale dell'Ufficio nazionale del servizio civile relativo all'esercizio finanziario 2001, adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a), della richiamata legge n. 230 del 1998 e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, con determinazione del direttore dello stesso Ufficio in data 28 maggio 2001, registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 9, foglio n. 371; Rilevato che l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto a dare attuazione a quanto previsto dal capo II (Disciplina del...

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