DECRETO 19 novembre 2010 - Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all''articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria». (11A01092)

IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico per la gioventu';

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazione, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'atro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale all'on.le Giorgia Meloni e' stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventu';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», ed in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

Considerato che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di rilascio e di operativita' delle garanzie, nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte dei soggetti pubblici o privati;

Visto il decreto del Ministro delle politiche giovanili e le attivita' sportive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, che disciplina le modalita' di attuazione e gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Considerato che, in ragione delle esigenze di contenimento della finanza pubblica, stante il combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 gia' citato, e' stato disposto, a decorrere dall'anno 2009, un definanziamento del Fondo di cui al punto precedente;

Considerato che pertanto la dotazione finanziaria del vigente decreto si compone di quanto residua dallo stanziamento gia' trasferito al Gestore di cui all'art. 1, comma 4, del sopra citato decreto interministeriale del 6 dicembre 2007, per l'esercizio finanziario 2007, nonche' di quanto impegnato contabilmente per l'esercizio finanziario 2008, per un totale di 20 milioni di euro, detratte le somme attualmente accantonate dal Gestore in conseguenza di crediti ammessi a garanzia, nonche' le somme corrisposte e da corrispondersi al Gestore in ragione del servizio prestato;

Ritenuto necessario sviluppare ed incrementare le politiche in favore dei giovani e, nello specifico, perseguire l'obiettivo della promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito agevolato da parte di studenti universitari e neolaureati al fine dell'apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, il quale stabilisce che «le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Ritenuta la necessita' che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al citato art. 15, comma 6, essendo istituzionalmente deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento e non essendo dotata di una struttura amministrativa dimensionalmente adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa...

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