LEGGE 4 maggio 2009, n. 41 - Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. (09G0049)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno aprovato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.

  2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

    Avvertenza:

    Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

    Note all'art. 1, comma 2:

    La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca "Disposizioni in materia di ricorrenze festive" ed e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.

    Nota all'art. 1:

    - La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» ed e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.

    Art. 2.

  3. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

  4. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche' contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Art. 3.

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque...

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