DECRETO 27 febbraio 2003 - Nuove modalita' di gioco della scommessa a totalizzatore "Formula 101"

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed in particolare l'art. 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilita' e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro; Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro, e' stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101"; Visto l'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383; Visto l'art. 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2002, n. 205 di modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 che ha previsto tra l'altro l'introduzione della scommessa Formula 101 anche sulle gare dei campionati mondiali di motociclismo; Considerato che in base ai citati decreti n. 278 del 1999 e n. 205 del 2002, la posta unitaria di scommessa e' pari ad euro 0,50 fino all'inizio delle prove ufficiali, il sabato antecedente alla gara, e ad euro 1,00 a partire dalle prove ufficiali fino all'inizio della gara; Considerata la recente introduzione, da parte della F.I.A., di modifiche tecniche al regolamento delle corse della formula uno; Considerato che alcune delle modifiche consistono nell'anticipazione al venerdi' dello svolgimento delle prove ufficiali e che, ai fini della scommessa, risulterebbe anticipata al venerdi', la posta unitaria di scommessa di euro 1,00, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 e successive modifiche ed integrazioni; Considerato, altresi, che, in atto, circa l'ottanta per cento delle giocate vengono effettuate con la posta unitaria di euro 0,50 per colonna e che le intervenute modifiche determinerebbero una significativa riduzione del periodo di accettazione di gioco della citata posta unitaria di euro 0,50; Considerato, quindi, che tale circostanza comporterebbe una diminuzione delle entrate erariali; Considerato che la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze assegna...

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