DECRETO 15 marzo 2005 - Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - anni 2005-2007

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza; Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato per il triennio 2003-2005 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che conferma fino al 2007 le disposizioni di cui all'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000; Considerato che ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° marzo 2001, nelle contabilita' speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato; Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Ravvisata l'opportunita' di stabilire per entrambe le predette categorie di enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del notevole ridimensionamento dei trasferimenti statali registrato

  1. dalle province, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni, dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e della conferma per l'anno 2005, disposta dall'art. 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) dai comuni, per effetto della conferma per l'anno 2005, operata dall'art. 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2004, n. 311, delle disposizioni in materia di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Ravvisata l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla Tesoreria unica; Ravvisata l'opportunita' di confermare l'esclusione dai limiti di giacenza dei pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale; Ravvisata l'opportunita', al fine di dare attuazione all'art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2005 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'Amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2004 sempre dall'Amministrazione centrale...

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