LEGGE 6 Febbraio 2006, n. 48 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DEL GHANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN

MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Repubblica del Ghana:

1 - l'imposta sul reddito (income taac)

2 - l'imposta sugli utili di capitale (capital income tax),

3 - l'imposta sul reddito petrolifero (petroleum income tax);

4 - l'imposta sui minerali e sulle attivita' estrattive (the minerals and mining tax); (qui di seguito indicate quali "imposta del Ghana");

b) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno Ie modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Ghana" designa il territorio della Repubblica del Ghana, ivi compresi il mare territoriale e le zone al di fuori del mare territoriale entro cui, in conformita' al diritto internazionale, la Repubblica del Ghana puo' esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le acque sovrastanti;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla legislazione italiana ed in conformita' al diritto internazionale consuetudinario, esercita diritti sovrani relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le acque sovrastanti;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Ghana o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa', un trust ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorita' competente" designa:

(i) in Ghana, il Commissioner oflnternal Revenue od il suo rappresentante autorizzato;

(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze;

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';

d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto cantiere o detta installazione abbia durata superiore a sei mesi o dette attivita' si protraggano per un periodo superiore a sei mesi;

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;

e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che...

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