PROVVEDIMENTO 31 marzo 2010 - Modifica del P.D.G. 2 luglio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia». (10A04826)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 2 luglio 2009 con il quale l'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco 2032, codice fiscale n. 94016430277 e P. IVA n. 03605920275 e' stata iscritta al n. 48 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza 13 gennaio 2010, prot. m. dg DAG 21 gennaio 2010 n. 9520.E, con la quale l'avv. Patrizia Chiampan, nata a Verona il 24 febbraio 1958 in qualita' di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» chiede l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare...

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