PROVVEDIMENTO 27 maggio 2010 - Modifica dei PP.DG 7 ottobre 2009 e 10 dicembre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell''associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», in Roma. (10A07939)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG. 7 ottobre 2009 e 10 dicembre 2009 con i quali l'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, via Panama n. 26, codice fiscale e P. IVA n. 09049631006, e' stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 57 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota 15 marzo 2010, prot. m. dg. DAG 18 marzo 2010 n. 4112.E con la quale l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941, in qualita' di legale rappresentante dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale» ha chiesto l'inserimento di 27 ulteriori conciliatori (9 in via esclusiva e 18 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera a)...

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