PROVVEDIMENTO 18 settembre 2009 - Modifica dei P.P.DG. 29 gennaio 2009 e 20 maggio 2009 d''iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell''articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell''organismo non autonomo costituito dall''associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale p...

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG. 29 gennaio 2009 e 20 maggio 2009 con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano - Salerno, localita' Corgiano n. 20/D, C.F. e P.IVA 03023510658, denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato», e' stato iscritto al n. 24 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza del 29 aprile 2009 prot. DAG 7/07/2009.0089421.E, integrata il 31 luglio 2009 prot. DAG 14/08/2009.0104250.E, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino (Salerno) il 21 ottobre 1945, in qualita' di legale rappresentante della associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato» ha chiesto l'inserimento di ulteriori quattro nominativi nell'elenco dei conciliatori (uno in via esclusiva e tre in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad...

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