REGOLAMENTO 3 giugno 2011 - Costituzione e amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l''assicurazione sulla vita, ai sensi dell''articolo 191, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 38). (11A07713)

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative).

Art. 2 (Definizioni).

Art. 3 (Ambito di applicazione).

Art. 4 (Principi generali).

Titolo II

Costituzione della gestione separata

Art. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata).

Art. 6 (Regolamento della gestione separata).

Titolo III

Amministrazione e gestione

Art. 7 (Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata).

Art. 8 (Determinazione dell'ammontare minimo delle attivita' che costituiscono la gestione separata).

Art. 9 (Disposizioni in materia di investimenti).

Art. 10 (Trasferimento di attivita').

Titolo IV

Verifiche contabili

Art. 11 (Verifiche contabili sulla gestione separata).

Titolo V

Documenti obbligatori

Art. 12 (Libro mastro).

Art. 13 (Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata).

Titolo VI

Comunicazioni

Art. 14 (Comunicazioni all'Isvap).

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 (Abrogazioni).

Art. 16 (Modifiche al Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35).

Art. 17 (Pubblicazione).

Art. 18 (Entrata in vigore). ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato A - Rendiconto riepilogativo della gestione separata
Allegato B - Prospetto della composizione della gestione separata
Allegato C - Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata
Allegato D - Prospetto semestrale della composizione della gestione separata

Art. 1

Fonti normative

  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 191, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

    Titolo I

    Disposizioni di carattere generale

    Art. 2

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

    1. «contratto a prestazioni rivalutabili»: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;

    2. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

    3. «gestione separata»: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

    4. «giacenza media»: media dei saldi contabili delle attivita' investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi;

    5. «impresa» o «impresa di assicurazione»: la societa' di assicurazione avente sede legale in Italia autorizzata o la sede secondaria in Italia di societa' di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

    6. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    7. «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonche' il rappresentante generale di societa' aventi sede legale in uno Stato terzo abilitate in Italia all'esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento;

    8. «piani individuali pensionistici assicurativi»: i contratti di assicurazione sulla vita destinati ad attuare le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

    9. «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo spazio economico europeo;

    10. «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti definiti all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

    Titolo I

    Disposizioni di carattere generale

    Art. 3

    Ambito di applicazione

  3. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

    Titolo I

    Disposizioni di carattere generale

    Art. 4

    Principi generali

  4. Nella amministrazione della gestione separata l'impresa assicura la parita' di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparita' che non siano giustificate dalla necessita' di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilita' della gestione stessa. A tal fine, l'impresa persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.

    Titolo II

    Costituzione della gestione separata

    Art. 5

    Adempimenti per la costituzione della gestione separata

  5. L'organo amministrativo delibera la costituzione di ciascuna gestione separata ed approva il relativo regolamento e le successive modifiche.

  6. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1, l'organo amministrativo, anche al fine di garantire il rispetto dei principi generali stabiliti all'art. 4, individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da piu' contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da piu' contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nell'arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonche' i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita.

  7. Il verbale della delibera dell'organo amministrativo di cui al comma 1 ed il regolamento della gestione separata di cui all'art. 6, nonche' le successive modifiche, sono trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera.

  8. L'impresa comunica all'ISVAP le informazioni anagrafiche della gestione separata entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera di costituzione. In occasione di ogni successiva modifica delle informazioni anagrafiche ovvero in caso di estinzione della gestione separata l'impresa effettua la comunicazione all'ISVAP entro il termine di quindici giorni.

  9. Le informazioni anagrafiche di cui al comma 4 sono trasmesse secondo le istruzioni informatiche dettate dall'ISVAP.

  10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in una stessa gestione separata non possono confluire congiuntamente le risorse di piani individuali pensionistici assicurativi e quelle di altri contratti di assicurazione sulla vita.

    Titolo II

    Costituzione della gestione separata

    Art. 6

    Regolamento della gestione separata

  11. Il regolamento della gestione separata contiene almeno gli elementi di seguito indicati:

    1. la denominazione, definita in modo da rendere la gestione separata univocamente individuabile rispetto ad altre gestioni presenti sul mercato;

      ...

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