Gestione tutelare ed esperibilità del iudicium tutelae
Autore | Anna Paola Schilardi |
Pagine | 39-81 |
CAPITOLO SECONDO
GESTIONE TUTELARE ED ESPERIBILITÀ
DEL IUDICIUM TUTELAE
S: 1. La gestio del tutore. 2. L’interposizione gestoria. 3. Le attività riconduci-
bili al negotia gerere. 4. La cura degli affari del pupillo attraverso la prestazione
dell’auctor itas. 5. Tutor auctor e iudicium tutelae: un tema dibattuto 6. La testimo-
nianza di Gai.1.190-191. 7. Il rationem reddere nella gestio tutoria.
1. La gestio del tutore
Esaminato il problema della natura e dell’origine del iudicium tutelae, si
deve passare ad analizzare quale ne fosse l’ambito di impiego.
L’azione di tutela nasce come strumento processuale volto a sanzionare l’ob-
bligazione del tutor impuberum di gestire l’ucio tutelare (la demonstratio del-
la formula dell’azione richiama il sintagma “tutelam gerere”)69. L’azione gene-
rale di tutela appartiene, si è detto, alle azioni di gestione e di amministrazione
degli aari e, pertanto, condizione della sua procedibilità è che il tutore abbia
svolto qualche attività sul patrimonio del pupillo.70
69 L’esercizio degli uffici tutelari (officium) crea il vincolo giuridico privatistico tra tutore e
pupillo attraverso il quale il pupillo viene tutelato, l’amministrazione viene vista come unità e
viene fondata la responsabilità per tutti i danni. Cfr. Pap. 11 quaest. D.26.7.37pr.: Tutorem, qui
tutelam gerit, Sabinus et Cassius, prout gerit, in singulas res per tempora velut ex pluribus causis
obligari putaverunt; Paul. 6 ad Sab. D.26.7.16: Cum quaeritur iudicio tutelae, quae nomina a tu-
tore facta agnoscere pupillus debeat, Marcellus putabat, si tutor pecuniam pupil li mutuam dedisset
et suo nomine stipulatus esset, posse dici nomina integra pupillo salva esse, deperdita et male con-
tracta ad tutorem pertinere. sed verius se putare posse tutorem eam condicionem adulescenti defer-
re, ut id quod gessisset tutor in conrahendis nominibus aut in totum agnoscere aut a toto recedere,
ita ut perinde esset ac si tutor sibi negotium gessisset. idem est et si pupilli nomine credidisset.
70 Così M. W, Zur geschichte der negotiorum gestio, Jena, 1879, 29s.; 103ss. L’autore
ritiene che “ die römischen Juristen den Terminus ‘negotiorum gestio’ in doppeltem Sinne, bald
im engeren, bald im weiteren gebraucht haben”: mentre nell’accezione più ristretta l’espressione
negotia gerere qualifica in effetti le situazioni tutelate con l’actio negotiorum gestor um, in quella
più ampia essa designa ogni gestione d’affari e quindi comprende situazioni giuridicamente ri-
condotte alla tutela e al mandato. Adesivamente v. M, Die Geschäftsführung im Klassi-
40 Studi sulla tutela impuberum
Attraverso l’esercizio di questa azione il giudice era chiamato a valutare,
secondo i criteri della bona des (quidquid ob eam rem Nm Nm Ao Ao dare face-
re oportet ex de bona), la complessiva attività di amministrazione, poiché il
sintagma tutelam gerere indicava un obbligo giuridico verso l’impubere riguar-
dante la totalità degli aari (“Gesamtheit Geschäe”) che il tutore doveva con-
durre nell’interesse del pupillo71. Mediante l’actio tutelae l’intera amministra-
zione degli aari viene, pertanto, sottoposta a controllo (in Iulian. 21 dig. D.
27.8.5 si rinviene l’espressione universa negotia curare) – e conseguentemente
in considerazione dell’intera attività si sviluppano le basi della responsabilità –
mentre la singola attività posta in essere dal tutor viene presa in considerazione
solo nell’ambito della complessiva gestione degli aari, ossia nell’ambito di una
amministrazione intesa, almeno per tutta l’epoca classica, come una unità72. Il
iudicium tutelae è, dunque, a nostro avviso, uno strumento volto a sanzionare
la gestione della tutela nella sua interezza (il contenuto del iudicium tutelae è
assai ampio poiché abbraccia tutti gli atti, i fatti e le omissioni del tutore, anche
se perseguibili con altra azione73) e, specicamente, l’attività patrimoniale del
schen römischen Recht, Berlin- Leipzig, 1935, 39. E. S, v. Tut ela , in PW, VII A 2, Stutt-
gard, 1948, 1565, riprendendo la formulazione del Wlassak, sostiene infatti che l’actio tutelae
“gehörte zu den Geschäftsführungsklagen uns es war wesentliche Voraussetzung für die Anstel-
lung derselben, daß der Vormund eine Tätigkeit für das Mündel entfaltete”. Per un esame abba-
stanza aproblematico della sfera di applicazione dell’espressione negotium gerere nelle opere dei
giuristi v. H.H. S, Der tatbestand der negotiorum gestio im römischen Recht, Köln-Graz,
1968, 10ss.
71 Il sintagma “gerere tutelam” si rinviene in molte testimonianze, tra le quali Iav. D.26.2.33;
Iul. D.26.3.3, D.47.2.57(56).4; Pomp. D.26.7.17, D.26.8.4; Afr. D.16.1.19pr., D.29.2.49; Ven.
D.26.7.51; Scaev. D.27.1.37.1, D.34.3.26, D.49.1.28.2; Pap. D.26.7.37pr., D.26.7.37.2, D.26.7.39.11,
D.27.1.30pr., D.35.1.101.2; Call. D.23.2.64pr.-1; Tryph. D.23.2.67pr.-1, D.26.7.55pr. e 2,
D.27.1.45pr.-1; Ulp. D.21.2.4.1, D.26.1.7, D.26.7.1pr., D.26.7.3.1, D.26.7.3.6-8, D.26.7.5.1-3,
D.26.7.5.8, D.26.10.2, D.27.3.1.11e19, D.27.3.7pr., D.27.5.1.7, D.49.1.10.4; Paul. D.3.1.10,
D.12.2.17pr.-2, D.26.7.12pr.-1, D.26.7.24pr.-1, D.26.7.27, D.26.7.46.5, D.27.3.2pr., D.27.3.4pr.-3,
D.27.3.10, D.44.7.49; Marcian. D.27.1.21.1e3; Mod. D.27.1.15.17, D.26.7.31, D.26.10.9. In altre
fonti ricorre, invece, solo il verbo “gerere” ed è sottointeso l’accusativo “tutelam”: Pap. D.26.7.37pr.,
D.26.7.39.11; Tryph. D.26.7.55.2; Ulp. D.26.1.6.1, D.26.1.7, D.26.2.17pr., D.26.2.19.1, D.26.7.3.1-
2, D.26.7.3.7-8, D.26.7.5.1-3, D.26.10.4.3-4, D.27.5.1.7, D.46.3.14.1, D.49.1.10.4; Paul. D.23.2.60.3
Al tutore è dunque affidata l’administratio tutelae (Tryph. 2 disp. D.26.7.55.2: Non solum ergo
gessisse tutelam is creditur, qui alii gerendam mandavit, sed et qui satis a contutore accepit rem
salvam pupillo futuram eique permisit administrationem totius tutelae…; Iul. 21 dig. D.27.8.5),
egli deve dar conto della sua attività e viene chiamato, per questo, a rispondere. Così O. K-
, R ömische. Rechtsgeschichte, II, 1901, 272, 291; H.P, Generelle und spezielle Aktionem,
in ZSS, 32, 1911, 188ss.; E. L, Die Haftung mehrerer Tutorem, in ZSS, 37, 1916, 18s.; E. S-
, v. Tutel a, cit., 1566
72 Il carattere del iudicium tutelae si modifica in epoca giustinianea: l’ufficio tutelare è visto
come l’insieme di singoli affari e di conseguenza anche l’amministrazione si scompone in singo-
li atti. Al tutor impuberum è affidata l’administratio di una singola res, egli è responsabile per il
singolo affare; è questo, e non già l’amministrazione nella sua totalità a costituire la base dell’ac-
tio tutelae. V. Collectio [de contutoribus], Epitome Iuliani, ed. Haenel, 202: dico autem non admi-
nistrasse tutelam et eum, qui rem de qua agitur, non administravit, nam quantum ad eam rem,
non immiscuit s e administrationi.
73 Così M. L, Periculum tutoris, cit., 297. Questa affermazione non è nuova, ma fu già
illustrata, in numerose sue applicazioni da H. P, Generelle und spezielle Aktionen, in ZSS,
32, 1911, 194. Si cfr. anche D.26.7.5.4; D.27.3.5; 27.5.1.5; 27.3.7pr.
Capitolo secondo – Gestione tutelare ed esperibilità del iudicium tutelae 41
tutor impuberum diretta ad amministrare i beni pupillari attraverso i due stru-
menti della negotiorum gestio e dell’auctoritatis interpositio.
Si deve, infatti, a tal proposito osservare che l’azione di tutela, presuppo-
nendo sempre un tutelam gerere, era azionabile solo contro i tutori che aves-
sero realizzato, in modo eettivo, almeno un atto di gestione o che avessero
in qualche modo esercitato il proprio ucio, limitandosi anche ad interporre
l’auctoritas agli atti del pupillo74.
Una testimonianza decisiva al riguardo appartiene ai Tituli ulpianei (Tit.
ex corp. 11.25), in cui si legge: Pupillorum pupillarumque tutores et negotia ge-
runt et auctoritate interponunt: mulierum autem tutores auctoritate dumtaxat
interponunt.
Innanzitutto, che senso attribuire all’et-et, disgiuntivo ovvero, come sarei
più propensa a credere congiuntivo? E quindi, che signicato attribuire in tale
testimonianza alla locuzione “negotia gerere”, e quali i rapporti con l’interposi-
tio auctoritatis? Adarle il senso generico, più ampio, di gestione, amministra-
zione degli aari pupillari, ovvero ritenere che il sintagma faccia richiamo alla
specica attività di interposizione gestoria del tutore?
La testimonianza dei Tituli mette in luce con chiarezza come la tutela dell’e-
tà consti di due parti sostanziali: essa abbraccia il diritto del tutore e, al tempo
stesso, il dovere di provvedere agli aari del pupillo nella forma dell’interposi-
zione gestoria, agendo per conto dello stesso, ed, in secondo luogo, di interpor-
re l’auctoritas in tutti gli atti che l’impubere non sarebbe in grado di compiere
da solo. L’amministrazione del patrimonio dell’impubere può essere, quindi,
ugualmente adata a tutores gerentes e a tutores auctores: si tratta, a nostro giu-
dizio, soltanto di due modi attraverso cui, in presenza di dierenti presupposti,
il tutore svolge la propria attività gestionale sui beni pupillari.
Tuttavia qualche dubbio è stato avanzato in dottrina – premessa la distin-
zione tra gestione dell’ucio tutelare in sé considerata e amministrazione del
patrimonio pupillare – sulla possibilità di inquadrare la condotta del tutor im-
puberum auctor nell’ambito dell’attività di amministrazione dei beni dell’im-
pubere.
A nostro avviso non sembrano, al contrario, potersi intravedere dicoltà
nel riconoscere ad entrambi i proli l’inerenza alla “gestio” tutoria.
L’esperibilità dell’azione di tutela sia contro il tutor che agisce con l’interpo-
sizione gestoria, sia contro quello che si sia limitato ad intergrare l’incompleta
personalità del pupillo – che sarà di seguito dimostrata – sembra infatti, con-
fermare tale assunto.
2. L’interposizione gestoria
Nel caso in cui l’impubere fosse infans o absens (ovvero facoltativamente
ogni qual volta che il tutore lo avesse ritenuto necessario anche nei confronti
del pupillo infantia maior) il tutor impuberum amministrava il patrimonio pu-
74 Così C. F, La familia rom ana, cit., 504.
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