DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 - Disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione. (Deliberazione n. 223/04)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 dicembre 2004; Visti

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), in particolare gli articoli 5 e 6; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: la legge n.

273/2002); la legge 27 ottobre 2003, n. 290; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004 recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorita' in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 13 dicembre 2004 recante parere della medesima Autorita' al Ministro delle attivita' produttive sullo schema di decreto recante modalita' e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: la deliberazione n.

214/2004); il documento per la consultazione approvato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) in data 6 agosto 2004 concernente: schema per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 6 agosto 2004); Considerato che

il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro

  1. all'art. 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita' totale di trasmissione e del margine di affidabilita' della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita' nazionali di regolazione; b) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione; c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione; nel documento per la consultazione 6 agosto 2004, l'Autorita' ha posto in consultazione, tra l'altro, misure in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione che prevedono che i problemi di congestione sulla rete di interconnessione siano risolti per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima (soluzione identificata nel documento per la consultazione 6 agosto 2004 come metodo S1); il metodo di asta implicita a cadenza oraria su orizzonte giornaliero di cui al precedente alinea, sebbene consenta il raggiungimento di elevati livelli di efficienza, introduce un corrispettivo orario esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere caratterizzato da alta volatilita'; e che tale rischio necessita di essere mitigato tramite l'introduzione di adeguate coperture (di seguito: le coperture) che potrebbero essere distribuite ai clienti finali ai fini dell'importazione di energia elettrica; sulle richiamate misure esposte nel documento per la consultazione la gran parte dei soggetti che hanno trasmesso osservazioni ha espresso parere...

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