REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 7 - Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento e' f‌inalizzato alla promozione e valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e all'adozione di procedure semplif‌icate per la realizzazione e la gestione di sonde geotermiche e di sistemi di scambio energetico con il sottosuolo a circuito chiuso.

  1. In attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 'Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente', il presente regolamento disciplina:

    1. le modalita' tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

    2. i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali e' rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche;

    3. le profondita' di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonche' i limiti al di sotto dei quali e' richiesta l'autorizzazione provinciale;

    4. i criteri piu' restrittivi per assicurare il rispetto dell'ambiente;

    5. i requisiti e le modalita' per la certif‌icazione di qualita' delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonche' dei controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certif‌icazione di qualita';

    6. le caratteristiche della banca dati degli impianti e le relative modalita' di gestione, nonche' l'attivita' di monitoraggio, a cura della Regione;

    7. le modalita' di vigilanza da parte delle province sulle installazioni;

    8. i criteri e le modalita' per l'adozione di procedure semplif‌icate.

      Art. 2

      Def‌inizioni 1. Ai f‌ini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

    9. Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superf‌icie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e sottosuolo;

    10. Coeff‌iciente di prestazione (COP): rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;

    11. Acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilita' suff‌iciente da consentire un f‌lusso signif‌icativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita' signif‌icative di acque sotterranee;

    12. Fattore di utilizzazione del gas (GUE): rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas;

    13. Fluido termovettore: f‌luido utilizzato all'interno di un circuito per l'utilizzo e il trasporto di calore;

    14. Ground Response Test (GRT): prova sperimentale che permette di rilevare le proprieta' termof‌isiche di scambio del sottosuolo, e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico;

    15. Impianto geotermico a bassa entalpia: impianto tecnologico f‌inalizzato allo sfruttamento dell'energia naturalmente contenuta nel sottosuolo per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da una o piu' pompe di calore, accoppiate a una o piu' sonde geotermiche. Ai f‌ini del presente regolamento, gli impianti vengono distinti in:

      1) piccoli impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a50kW;

      2) grandi impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW;

    16. Pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa entalpia e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata. Ai f‌ini del presente Regolamento, la pompa di calore geotermica e' un'apparecchiatura in cui una delle due sorgenti e' il sottosuolo;

    17. Potenza termica e/o frigorifera utile (P): potenza di progetto erogata da un impianto geotermico nella condizione di esercizio piu' gravosa in modalita' riscaldamento e in modalita' raffrescamento;

    18. Proprietario: si intende il proprietario del terreno sul quale e' prevista la realizzazione dell'impianto oppure il proprietario dell'immobile a cui l'impianto stesso e' asservito, munito dell'apposita dichiarazione di assenso a procedere da parte del proprietario del terreno interessato dall'installazione delle sonde. Nel caso il terreno appartenga a soggetto diverso da colui che intende installare le sonde queste costituiranno servitu' apposta al terreno interessato;

    19. Registro regionale Sonde Geotermiche (RSG): banca dati informatizzata di cui all'art. 10, comma 5, lettera f), l.r. 24/2006, contenente i dati tecnici delle installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti;

    20. Sonda geotermica: scambiatore di calore installato in una perforazione, scavo o una trincea appositamente realizzati nel sottosuolo, costituito da un circuito chiuso di tubazioni all'interno del quale viene fatto circolare un f‌luido che permette di scambiare energia con il sottosuolo direttamente o attraverso una pompa di calore;

    21. Zona di tutela assoluta: e' costituita...

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