DECRETO 12 settembre 2003 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1998; Rilevata la necessita' di disciplinare, ai fini antincendio, in maniera organica la materia relativa al rifornimento con gasolio per autotrazione, a mezzo contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzione incendi l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacita' geometrica complessiva non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita' di autotrasporto.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Art. 2.

O b i e t t i v i 1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi

  1. minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all'impianto; d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

2. I contenitori-distributori rimovibili devono...

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