COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia». (12A12664)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Reno per il tramite della Regione Emilia Romagna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10, del citato D.M.16 dicembre 2010;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Castelfranco Emilia».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

Allegato

Art. 1.

Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

Bianco, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

Moscato, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

Trebbiano, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato;

con la specificazione di due dei seguenti vitigni: Trebbiano e Moscato e viceversa, anche frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» tipologia «Bianco» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Montu' in percentuale non inferiore al 60%.

Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

L'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» con la specificazione del vitigno deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno:

Castelfranco Emilia

Moscato: vitigni: Moscato bianco nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Castelfranco Emilia

Trebbiano: vitigni: Trebbiano - varieta' e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna da soli o congiuntamente - nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati e atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati, di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini e i mosti parzialmente fermentati a indicazione geografica tipica «Castelfranco Emilia» non deve essere superiore a tonnellate 29 per la tipologia Bianco, e per le tipologie con le specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:

Moscato: tonnellate 26

Trebbiano: tonnellate 29

Le uve destinate alla produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati a indicazione...

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