Genova, La Città Degli Sprechi. GlI Impianti Dell'Acqua 'A Bocca Tassata' O 'A Bocca Tarata' O 'A Piceda

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giur MERITO
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
dei servizi stessi, con eventuale dismissione di alcuni beni
comuni, e ciò anche se il servizio sia disciplinato dal rego-
lamento contrattuale" (Cass. 16 maggio 2014, n. 10859).
Parte attrice affermava, inoltre, che la delibera era
stata approvata anche da condomini non allacciati all’im-
pianto condominiale e quindi senza diritto di voto mala
circostanza dedotta non è stata provata.
Ne consegue la validità della delibera impugnata con
demolizione dei serbatoi posti nel sottotetto.
Parte attrice chiede inoltre di essere esonerata dalla
spesa di trasformazione dell’impianto idrico essendo l’im-
pianto di adduzione dell’acqua suscettibile di utilizzazio-
ne separata.
Secondo giurisprudenza costante il condomino non
può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese di ma-
nutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma
degli impianti comuni anche qualora rinunci all’utilizzo
dello stesso.
Ne consegue che Rondine Srl dovrà contribuire alle spe-
se di straordinaria amministrazione dell’impianto idrico.
Dal verbale di mediazione depositato in atti risulta la
mancata partecipazione del condominio convenuto al pro-
cedimento di mediazione. Dalla circostanza che di questo
comportamento parte convenuta non ha dato giustif‌ica-
to motivo ne consegue la condanna della stessa ai sensi
dell’art. 8 comma 4 bis del decreto legislativo n. 28/2010,
così come modif‌icati dalla Legge n. 9/2013 di conversione
del D.L. 69/2013.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto,
previa compensazione nella misura di 1/3 (la domanda
attorea è stata accolta solo in parte) sono liquidate in di-
spositivo i parametri di cui al D.M. 10/3/14. (Omissis)
GENOVA, LA CITTÀ DEGLI
SPRECHI. GLI IMPIANTI
DELL’ACQUA “A BOCCA
TASSATA” O “A BOCCA
TARATA” O “A PICEDA”
di Pier Paolo Capponi
Tanti modi per dire la stessa cosa.
Si parla di quegli impianti ancora presenti in tanti con-
dominii genovesi (lì sono ancora 2.500 circa) ma che sono
presenti anche in tante altre parti d’Italia (e così le pre-
senti note sono di interesse per tutti) in cui l’acqua viene
erogata in continuazione dall’Acquedotto, raggiunge una
vasca di accumulo condominiale che va ad alimentare i
serbatoi dei singoli appartamenti.
L’acqua erogata ma non consumata conf‌luisce in una
vasca di riserva e, da qui, direttamente alle fogne anche se
si tratta di acqua ancora pulita.
È stato calcolato che a un condominio a bocca tarata
vengono erogati mediamente 5.200 metri cubi di acqua
all’anno, mentre uno con il contatore ne consuma circa
2.300.
Uno spreco, solo a Genova, di 2,9 milioni di litri di ac-
qua pulita all’anno per ogni bocca tassata, per complessivi
7 miliardi di litri annui di acqua.
Un’enormità.
D’altra parte, si sa, specialmente gli anziani, ma non
solo, hanno paura “del nuovo”, e cioè passare da un si-
stema di erogazione a un altro, o temono di dover spende-
re soldi per “cambiare”: non considerando il risparmio che
ne deriverebbe.
E così votano “contro” nelle assemblee, al f‌ine di man-
tenere la situazione attuale.
C’è anche chi non ci sta e si “ribella”, staccandosi
dall’impianto.
Ecco cosa è accaduto a uno di questi condomini.
Il Tribunale di Genova (sentenza n. 1233 del 23 marzo
2011) ha affrontato la questione del distacco da detto im-
pianto e delle conseguenze che ne derivano in ordine alle
spese da porsi a carico di chi si è staccato.
Trascrivo qui di seguito la parte motiva.
“Parte attrice ha chiesto, nel contraddittorio con il con-
dominio e tutti i condomini, di accertare la legittimità del
distacco dall’impianto centralizzato dell’acqua ed esonero
delle spese di consumo, allegando altresì di essere stato
previamente autorizzata nel corso dell’assemblea tenutasi
in data 17 marzo 2009.
In proposito va evidenziato:
che parte attrice non aveva alcuna necessità di auto-
rizzazione assembleare per collegarsi direttamente all’ac-
quedotto cittadino, ferma restando tuttavia, salvo diversa
convenzione unanime, l’obbligo di corrispondere non solo
le spese di conservazione ma anche di quelle di gestione
dell’impianto centrale di adduzione dell’acque;
che pertanto è legittimo l’allaccio diretto all’impianto
idrico comunale, ma da questo non può affatto evincersi
l’esonero di parte attrice dal pagamento delle spese di cui
sopra;
va infatti evidenziato che ai sensi dell’art. 1117 n. 3 c.c.
sono parti comuni dell’edif‌icio gli impianti per l’acqua.
Ai sensi dell’art. 1118 comma 2 “il condomino non può,
rinunciando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al
contributo per le spese di conservazione”.
Applicando tali principi al caso di specie, discendono
due corollari.
In primo luogo l’impianto di adduzione dell’acqua
è bene comune; il distacco da esso con allaccio diretto
all’acquedotto comunale non comporta esonero del condo-
mino attore dal pagamento delle spese di conservazione,
come peraltro riconosciuto dall’attore stesso.

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