LEGGE 10 gennaio 2012, n. 6 - Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 3 del 20 gennaio 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie 1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    '2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell'ambito della Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, e' basato sul sistema di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

    1. L'assessore regionale per la salute, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le commissioni legislative dell'assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie...

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