LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 2012, n. 4 - Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 24 gennaio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, come definite dalla vigente normativa comunitaria, inclusi i liberi professionisti, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, con adeguati strumenti di sostegno, i processi di crescita e di aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, di seguito denominati Cooperative di garanzia fidi, aventi sede ed operativita' prevalente nel territorio provinciale e riconosciuti dalla! Provincia ai sensi della legislazione vigente.
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A compimento dei processi di crescita ed aggregazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, la Provincia persegue l'obiettivo della creazione di una unica Cooperativa di garanzia fidi sul territorio provinciale.
Art. 2
Requisiti delle Cooperative di garanzia fidi 1. Per beneficiare dei sostegni di cui alla presente legge le Cooperative di garanzia fidi devono rispondere ai seguenti requisiti:
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possedere adeguati livelli di patrimonio e di fondo rischi secondo parametri stabiliti dalla Giunta provinciale;
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prevedere nei propri statuti la possibilita' di adesione, di operativita' e di rappresentanza negli organi sociali per imprese di diversi settori;
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sottoporre ad approvazione della Giunta provinciale l'atto costitutivo, lo statuto e le sue eventuali modifiche successive;
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prevedere la nomina da parte dell'amministrazione provinciale di un componente effettivo e di un supplente nel collegio dei sindaci e di un componente con funzioni di presidente nel collegio dei probiviri, se statutariamente previsto;
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essere dotati di assetti di governo societario, strutture tecniche e procedure operative improntati alle regole della sana e prudente gestione e dell'autonomia deliberativa nella concessione delle garanzie, nonche' disporre di sistemi informativi adeguati all'operativita' svolta e idonei all'assolvimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dalla Giunta provinciale.
Art. 3
Interventi di sostegno 1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la Provincia e' autorizzata a sostenere direttamente o indirettamente l'accesso al credito delle imprese garantito dalle Cooperative di garanzia fidi attraverso i seguenti strumenti:
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contributi per l'integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi, sia ordinari che straordinari;
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contributi a riduzione degli...
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