LEGGE 10 gennaio 2012, n. 5 - Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione 1. Il Governo della Regione e' autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonche' le note di variazioni presentate e gli effetti derivanti dalle disposizioni approvate dall'Assemblea regionale siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011.

  1. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007-2013 e nei Programmi PAR-FAS 20072013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione nonche' per gli interventi di protezione civile.

    Art. 2

    Proroghe di contratti 1. Nelle more della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, e al fine di non interrompere le attivita' connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale e' autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 marzo 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, gia' prorogati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24:

    1. art. 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

    2. art. 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n.

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