Il possibile recupero di efficienza del sistema attraverso l'impiego in via generalizzata del redditometro in una differente dimensione operativa

AutoreGianluca Selicato
Pagine155-198
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CAPITOLO QUARTO
IL POSSIBILE RECUPERO DI EFFICIENZA
DEL SISTEMA ATTRAVERSO L’IMPIEGO
IN VIA GENERALIZZATA DEL REDDITOMETRO
IN UNA DIFFERENTE DIMENSIONE OPERATIVA
Sommario: 1. Il nuovo sintetico nel tradizionale sistema dell’accertamento
reddituale. - 1.1. Trasparenza e conoscibilità del meccanismo di stima, nel-
la prospettiva di un apparato di regole certe. - 2. La dubbia utilità del recu-
pero di coerenza di un sistema inefficiente: i limiti dell’approccio tradi-
zionale alla misurazione reddituale. - 3. Limitata efficacia dell’accertamento
sintetico nella sua odierna dimensione procedimentale e possibilità teorica
di ammet tere interferenze tra diritto formale e diritto sostanziale. - 3.1. La crisi
del reddito “effettivo”, tra instabilità dell’oggetto dell’imposizione e semplifica-
zione degli schemi d’attuazione del prelievo. - 4. Inutilità, sul piano concreto,
della tassazione in base al reddito normale. Ipotesi, de iure condito, di una ri-
considerazione della collocazione sistematica dell’accertamento sintetico reddi-
tometrico. - 5. Preferenza per un’applicazione generalizzata dell’accertamento
sintetico redditometrico. - 5.1. Il recupero e la revisione degli indicatori statistici
nella loro funzione indiziaria delle spese non rilevate aliunde. - 5.2. De iure
condendo: l’introduzione di un meccanismo di adeguamento spontaneo alle
stime redditometriche e l’opportunità offerta dalla delega al Governo di riforma
del sistema fiscale (l. 11 marzo 2014, n. 23). - 5.3. La previsione di nuove
garanzie all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente.
1. Il nuovo sintetico nel tradizionale sistema dell’accertamento
reddituale
Si dispone, a questo punto, di elementi sufficienti a verificare il
ruolo del nuovo accertamento sintetico non solo in riferimento alle
regole procedimentali del prelievo sui redditi delle persone fisiche
ma anche, e soprattutto, in relazione ai più ampi lineamenti evolu-
tivi dell’accertamento e agli schemi logici di cui esso s’avvale, bre-
vemente tratteggiati nella prima parte di questo studio.
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Può anzitutto osservarsi come le recenti modifiche dell’art. 38,
certamente apprezzabili, restino prive di conseguenze sul consoli-
dato impianto teorico dell’accertamento reddituale1. Pur interve-
nendo su alcuni tratti essenziali dello strumento presuntivo, infatti,
non ne risulta influenzata in alcun modo la collocazione oramai
sufficientemente chiara e definita nel sistema dei metodi di accer-
tamento regolati dal DPR n. 600/73.
Questo stesso impianto, del resto, aveva già resistito alla tra-
sformazione – ad opera del DL n. 413/91 – della formula che indi-
vidua il presupposto oggettivo di applicazione del sintetico ammet-
tendone una possibilità d’impiego solo in apparenza incondizionata2.
1 Ci si riferisce, in questo caso, alle basilari regole che governano la scelta
dei metodi d’accertamento che, nella percezione di chi scrive, godono di una re-
lativa stabilità. Pur non trascurandosi, infatti, le novità intervenute nel 1991 sulla
possibilità per il Fisco di prescindere dalla regolarità delle scritture contabili, né
il vivace e stimolante dibattito sulla controversa dimensione assunta dall’accerta-
mento parziale per effetto dei più recenti interventi legislativi (sul quale si veda-
no le contrapposte tesi di G. INGRAO, Frammentazione dell’accertamento tribu-
tario e violazione del principio di unicità, in Riv. dir. trib., 2005, I, 861, ss. e di
G. FRANSONI, Considerazioni su accertamenti “generali”. Accertamenti parziali,
controlli formali e liquidazioni della dichiarazione alla luce della L. n. 311/2004, in
Riv. dir. trib., 2005, I, 591, ss.), i principi cardine di questa materia appaiono suf-
ficientemente assestati nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso dalla
gestazione e dal varo della grande riforma. Anche le più recenti ipotesi di revi-
sione (parziale) del sistema fiscale italiano trascurano di fatto l’accertamento dei
redditi; ciò, se per un verso conferma la tendenziale stabilità della materia di cui
s’è detto, per altro verso genera perplessità in ordine all’insufficiente portata del-
le deleghe in discussione (in questi termini E. DE MITA, Primo passo per un
Fisco più equo, in Il Sole24ore del 28 febbraio 2014).
2 Si è già detto come tale intervento avesse riconosciuto la possibilità di ri-
correre al sintetico «indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi pre-
cedenti e dall’articolo 39» e, dunque, senza necessità di indicare le ragioni per
cui l’Ufficio ritenesse di non dover procedere in via analitica. Il rischio di una
significativa espansione, per tale via, del metodo in esame è stato percepito da G.
MARONGIU (Il nuovo accertamento sintetico e redditometrico, cit., 225) secondo
cui: «da tempo la giurisprudenza ha stabilito che le tipologie di accertamento, in
presenza dei presupposti che le legittimano, sono del tutto fungibili ed intercam-
biabili, sia per le imprese che per le persone fisiche. Non vi è, in sostanza, alcu-
na necessità di esperire l’accertamento analitico in via principale, e – solo se il
risultato cui si perviene sia insoddisfacente – utilizzare l’accertamento sintetico;
il confronto andrà sempre operato fra quanto dichiarato dal contribuente e
quanto accertabile dall’Ufficio, utilizzando tutti gli strumenti che, nel singolo
caso, la legge pone a disposizione». Cionondimeno, proprio la lettura delle sen-
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Il significato da associare alla locuzione che contempla il ricorso al
sintetico indipendentemente dalle previsioni dei primi tre commi
della medesima norma e a prescindere dall’art. 39 si è rivelato, infatti,
meno dirompente di quanto potesse apparire e comunque insufficiente
a configurare un vero e proprio arbitrio dell’ufficio nella scelta di un
metodo. L’opzione continua a discendere, piuttosto, da elementi
obiettivi e dalle informazioni di cui l’amministrazione finanziaria
dispone o ritiene di poter disporre3.
L’odierna struttura dell’art. 38 conferma ulteriormente tale im-
postazione, mantenendo distinte le tecniche di rettifica e contrap-
ponendo l’analiticità (regola base ex comma 3) alla ricostruzione
sintetico-presuntiva del reddito (deroga stabilita dai commi 4 e ss.).
Tant’è che l’abbandono del metodo analitico è tutt’ora ammesso a
condizione che il reddito complessivo sinteticamente determinato
ecceda di almeno un quinto quello dichiarato4.
Ciò che invece appare ampliata è la possibilità di attingere
elementi di scienza dalle “spese di qualunque genere” sostenute nel
corso dell’esercizio; il che, se si vuole, non fa altro che mantenere
il meccanismo inferenziale al passo con i tempi, permettendo agli
uffici finanziari di avvalersi di ogni opportunità discendente dal po-
tenziamento delle loro banche dati e dall’accesso al patrimonio in-
formativo di altri enti5. Né avrebbe avuto alcun senso impedire tale
tenze di legittimità che l’A. richiama a suffragio di questa tesi (Cass., sentt. 14
giugno 1996, n. 5507; 20 giugno 2007, n. 14367 e 6 marzo 2009, n. 5478) depo-
ne a sfavore di una incondizionata fungibilità tra metodi dal momento che, per
quanto sia stato riconosciuto superfluo il preventivo riscontro «dell’impossibilità
(o difficoltà) di una revisione di tipo analitico delle poste indicate dal dichiarante»
(così l’A.), residua comunque la necessità di rilevare la distanza dell’imponibile
determinato su base presuntiva rispetto a quello denunciato dal contribuente il
quale, per ciò stesso e già sul piano logico, costituisce il punto di partenza del-
l’attività di controllo.
3 Vd. Infra, cap. III, § 1.
4 Non era del tutto persuaso dell’autonomia dell’accertamento sintetico da
quello analitico, almeno nell’antecedente sistema, G. TINELLI, L’accertamento
sintetico del reddito complessivo nel sistema dell’IRPEF, cit., 138.
5 Esprime riserve su tale impostazione L. PERRONE, Il redditometro verso
accertamenti di massa (con obbligo del contraddittorio e dell’invito all’ade-
sione), cit., 892, secondo cui: «una vera e propria novità, (a mio avviso) non po-
sitiva e piuttosto trascurata dai commentatori, è nascosta tra le righe del nuovo
testo normativo laddove non si condiziona più l’accertamento sintetico all’indi-

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