DECRETO 23 gennaio 2008 - Modalita'' e criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall''articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell''articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo (nel seguito il Dipartimento);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, On. Francesco Rutelli;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoª (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale prevede, per l'anno 2007, l'autorizzazione di una spesa di 48 milioni di euro destinati tra l'altro all'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e alla promozione di forme di turismo eco-compatibile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto in particolare l'art. 2 comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che destina il 70% delle risorse al miglioramento e diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del capo del Dipartimento del 20 giugno 2007, che istituisce il Comitato paritetico di valutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007;

Visto il decreto del capo del Dipartimento del 19 settembre 2007 con il quale e' stata modificata la composizione del predetto Comitato paritetico;

Visti i verbali delle riunioni del Comitato paritetico tenutesi nelle date 20 giugno 2007, 9 luglio 2007, 26 luglio 2007, 28 settembre 2007, 8 ottobre 2007, 16 ottobre 2007;

Ritenuto di dover attivare le procedure di intervento ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2007 emanando il provvedimento che, definisce le modalita' e i criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

  1. Il presente decreto definisce le modalita' e i criteri generali di attuazione delle misure di intervento previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, attuativo dell'art. 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  2. La disponibilita' finanziaria prevista e' destinata alla concessione di agevolazioni per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

    1. miglioramento e diversificazione dell'offerta turistico ricettiva delle piccole e medie imprese, mediante investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture e dei servizi a standard di qualita';

    2. processi di crescita dimensionale delle imprese turistiche ricettive, nel rispetto del patrimonio paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    3. assunzione della proprieta' delle strutture medesime in capo ai soggetti che ne hanno la gestione.

    Art. 2.

    Risorse finanziarie

  3. La disponibilita' finanziaria, di cui al precedente art. 1, cosi' come autorizzata dal comma 1228, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ripartita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, ammonta ad euro 33.600.000; per ciascuno degli anni del triennio 2007/2009.

  4. Le risorse di cui al comma 1 relative al biennio 2007/2008, pari ad euro 67.200.000; vengono cosi' utilizzate:

    1. quanto a euro 66.000.000 per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2. Una quota massima del 50% di tali risorse potra' essere riservata ad interventi da realizzare nel territorio delle regioni che abbiano assicurato un cofinanziamento, mediante stipula di apposito accordo di programma con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, secondo quanto previsto al successivo art. 3;

    2. quanto a euro 1.200.000, per le spese di istruttoria, gestione Fondo di garanzia, erogazione contributi in conto interesse e gestione amministrativa delle procedure.

  5. Le risorse, come sopra specificate, possono essere integrate da altre disponibilita' finanziarie comunitarie, nazionali e regionali.

    Art. 3.

    Accordi di programma

  6. Ai fini di quanto previsto al precedente art. 2, gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, si attuano anche attraverso appositi accordi di programma. Tali accordi saranno stipulati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, previo impegno al cofinanziamento da parte delle regioni.

    Gli accordi di programma dovranno definire:

    1. le procedure di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti;

    2. i criteri integrativi di valutazione dei progetti, individuati da priorita' regionali, fatte salve le determinazioni del Comitato paritetico;

    3. l'entita' delle risorse regionali e comunitarie attivate in co-finanziamento con le risorse statali.

  7. Le regioni che apporteranno il co-finanziamento, avranno diritto ad una quota di risorse riservata alle imprese operanti nei territori di competenza pari alla quota di cofinanziamento apportato.

  8. Il co-finanziamento minimo da apportare non puo' essere inferiore alla quota percentuale stabilita per ciascuna...

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