DECRETO 10 agosto 2012 - Criteri generali, anche per la ripartizione, e modalita'' per la concessione delle agevolazioni di cui all''art. 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle Regio...

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 107, para. 2, lett. b) e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile";

Visto il comma 11 dell'art. 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 concernente "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra l'altro, e' stato stabilito che:

- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato alle stesso decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari;

- per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita' comunale;

- con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo stesso decreto;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei...

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