TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 - Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.». (13A06687)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Commissariamento straordinario 1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', (( che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e )) che gestisca almeno uno stabilimento (( industriale )) di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, (( con modificazioni )), dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti (( oggettivamente )) pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza (( reiterata )) dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. (( Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 e' disposto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata. 1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-decies , comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo. )) 2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e' funzionale alla conservazione della continuita' aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. 3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile. 4. E' garantita (( al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al )) rappresentante legale all'atto del commissariamento (( o ad altro soggetto )), appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, (( con decreto motivato )), puo' sostituire (( fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo;

il restante terzo e' nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti )) restano in carica per la durata del commissariamento. (( 5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato. 6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attivita'...

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