Un Generale Privilegio Della P.A. Per Il Recupero Dei Beni Immobili Pubblici: L'Autotutela Esecutiva Ex Art. 823, Comma 2, C.C.

AutoreArcangela Maria Tamburro
Pagine158-165
158
dott
2/2017 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
UN GENERALE PRIVILEGIO
DELLA P.A. PER IL RECUPERO
DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI:
L’AUTOTUTELA ESECUTIVA
EX ART. 823, COMMA 2, C.C.
di Arcangela Maria Tamburro
SOMMARIO
1. Premessa. In particolare, la qualif‌ica del rapporto di godi-
mento dei beni immobili pubblici e la sua disciplina (cenni).
2. Ambito di operatività e funzionalità dell’art. 823, comma
2, c.c.. Distinzione tra autotutela esecutiva e autotutela de-
cisoria: disciplina; 2.1) Segue: il caso della locazione del
bene demaniale da parte del privato concessionario e la
questione della competenza alla tutela del bene medesimo.
3. Giurisdizione. 4. Il termine per l’esercizio dell’autotutela
esecutiva. 5. Conclusioni.
1. Premessa. In particolare, la qualif‌ica del rapporto di
godimento dei beni immobili pubblici e la sua disciplina
(cenni)
Attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di
interessi pubblici (1), l’ordinamento giuridico detta una
particolare disciplina giuridica per la tutela dei beni de-
maniali da parte della P.A., al f‌ine di preservarne l’appar-
tenenza giuridica e l’integrità f‌isica (2) e di garantirne la
fruizione da parte dei cives (3).
In particolare, l’ordinamento giuridico conferisce alla
P.A. una posizione di supremazia speciale che si manifesta
nella possibilità di incidere unilateralmente nella sfera
giuridica dei consociati indipendentemente dal loro con-
senso, anche quando si tratta di restringerne la sfera di
libertà.
Ciò accade solitamente in forza della spendita di poteri
autoritativi, il che implica l’adozione di atti con i quali la
P.A. manifesta la volontà di dare un certo assetto di inte-
ressi ad una vicenda che coinvolge il privato, essenzial-
mente per il raggiungimento di un f‌ine pubblico primario.
È noto che la P.A. può assegnare in godimento a privati
sia beni appartenenti al suo patrimonio disponibile che
beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponi-
bile. Nel primo caso l’assegnazione è riconducibile ad un
mero contratto di diritto privato (ad esempio, locazione),
nel secondo, invece, quale che sia la terminologia adottata
nella convenzione ed ancorché presenti elementi privati-
stici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamen-
te, alla f‌igura della concessione-contratto, “atteso che il
godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione
alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere
legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente
titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità -
solo mediante concessione amministrativa” (4).
La concessione-contratto rientra nel genus degli accor-
di procedimentali di natura accessoria, che si compongo-
no di un provvedimento di assegnazione in godimento e
di un contratto, che al primo accede, nel quale vengono
determinate le forme e gli oneri in capo al concessionario.
Le parti di un contratto di concessione possono senza dub-
bio regolare i rapporti tra loro secondo previsioni simili a
quelle date per la locazione tra privati, tuttavia il rapporto
di godimento avente ad oggetto beni non appartenenti al
patrimonio disponibile della P.A. si qualif‌ica concessione
amministrativa d’uso, caratterizzata da supremazia della
P.A. stessa (5), nonché dalla irrilevanza della proroga ta-
cita per facta concludentia, non potendosi mai desumere
per implicito la volontà dell’Amministrazione, anche in
ipotesi riconducibili a rapporti privatistici di locazione
(6).
Le caratteristiche della concessione sono “la precarie-
tà del rapporto e la sua revocabilità ad nutum da parte
della pubblica amministrazione, ove sopravvengano e si
manifestino pubbliche esigenze” (7). La disciplina ad essa
applicabile è quella contenuta negli artt. 1, comma 1 bis,
11 (8), e 21 quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, come
modif‌icata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15.
Ora, quando il rapporto giuridico con il privato ha ad
oggetto la concessione in uso, da parte della P.A., di un
bene immobile del demanio o del patrimonio indisponibile
(in considerazione del loro regime giuridico, assimilabile
a quello degli stessi beni demaniali) (9), il ricorso alla po-
testà di adottare provvedimenti autoritativi può risolversi
nell’esercizio della c.d. “autotutela esecutiva”.
L’autotutela esecutiva rinviene la sua fonte di legitti-
mazione negli artt. 823 e 824 c.c..
2. Ambito di operatività e funzionalità dell’art. 823,
comma 2, c.c.. Distinzione tra autotutela esecutiva e
autotutela decisoria: disciplina
L’art. 823, comma 2, c.c., nel disciplinare la condizione
giuridica del demanio pubblico, riconosce alla P.A. la fa-
coltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi
dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso
regolati dal codice civile stesso (ovvero, rispettivamen-
te, artt. 948 e ss. e artt. 1168 e ss.). Mentre, l’art. 824 c.c.
estende il regime dei beni del demanio pubblico ai beni
della specie di quelli indicati dal comma 2 dell’art 822 c.c.,
se appartengono alle Province o ai Comuni.
L’intentio legislatoris è quella di sottrarre i beni pub-
blici, per la loro funzionalizzazione ad interessi superindi-
viduali, alle ristrettezze della disciplina privatistica (10).
La facoltà di procedere in via amministrativa implica
addirittura la possibilità di avvalersi di speciali poteri re-
cuperatori del bene (ascrivibili quindi sia alla rivendica-
zione sia alla reintegrazione (11)), anche a prescindere
dall’intervento dell’Autorità giudiziaria, non escluso il ri-
corso all’uso della coazione.

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