Applicazione della procedura di comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230 ??Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gass...

Alle regioni e province autonome

Alle aziende e associazioni

professionali interessate

Con la presente circolare vengono fornite indicazioni sulle modalita' applicative del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto per quanto riguarda la procedura di comunicazione di ingredienti alimentari non previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Si sottolinea che la procedura di comunicazione in oggetto non si applica a ingredienti ricadenti nel campo di applicazione del regolamento comunitario n. 258/97 (Novel food). Premesse.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2004 e' stato pubblicato il regolamento 2 agosto 2004, n. 230, recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate. Tale regolamento e' stato emanato ai sensi dell'art. 11 della legge comunitaria 2002 e sostituisce l'attuale procedura autorizzativa di nuovi ingredienti, con una procedura di comunicazione al Ministero della salute e alla regione e provincia autonoma competente per territorio sullo stabilimento di produzione, prima di avviare la produzione.

Il Ministero della salute, previa verifica, si occupa di curare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche, allo scopo anche di evitare successive comunicazioni, relative alla stessa sostanza, da parte di altre imprese. Ingredienti attualmente utilizzabili.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, elenca le sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche che sono, oltre all'acqua potabile, alle acque minerali naturali e alle acque di sorgente:

succo di frutta;

infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti;

essenze naturali;

saccarosio;

acido citrico, acido tartarico.

In conformita' a provvedimenti specifici successivi ed a una interpretazione consolidata e' possibile utilizzare anche:

additivi alimentari consentiti, di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209;

aromi consentiti, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

succo di ortaggi;

zuccheri di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2004 e in ogni caso zuccheri alimentari.

Risultano autorizzate dal Ministero della salute e dalle regioni e province autonome, ai sensi della previgente...

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