Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacita' di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali e' stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacita' residue, ai sensi del decreto del Ministero delle attivit...

PARTE 1 Disposizioni generali

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio n. 2003/55/CE, del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la legge 23 dicembre 2002, n. 273;

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), in particolare l'art. 1, commi 17, 18, e 20;

il decreto del Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, 26 novembre 2004, con il quale e' stata accordata una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 (di seguito: esenzione) alla societa' Edison LNG Spa, in relazione al terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: terminale di rigassificazione) presso la localita' di Porto Viro (RO);

i decreti del Ministero delle attivita' produttive, direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, 6 aprile 2005 e 28 giugno 2005, con i quali e' stata accordata e confermata una esenzione alla societa' Brindisi LNG Spa, in relazione al terminale di rigassificazione presso il porto di Brindisi;

il decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);

il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002) e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorita' 1 luglio 2003, n. 75/2003, di approvazione del codice di rete per l'attivita' di trasporto della societa' Snam Rete Gas Spa, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/2003, di approvazione del codice di rete per l'attivita' di trasporto della Societa' Gasdotti Italia Spa, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/2004 (di seguito: deliberazione n. 22/2004);

il documento per la consultazione 15 giugno 2004 recante Conferimento di capacita' di trasporto di gas naturale di nuova realizzazione presso i punti della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e con i terminali di rigassificazione di GNL (di seguito: documento per la consultazione 15 giugno 2004);

la deliberazione dell'Autorita' 23 novembre 2004, n. 206/2004;

la deliberazione dell'Autorita' 22 marzo 2005, n. 46/2005;

la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/2005);

la deliberazione dell'Autorita' 1 agosto 2005, n. 167/2005 (di seguito: deliberazione n. 167/2005);

la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 178/2005.

Considerato che:

con il decreto 28 aprile 2006, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ha definito tra l'altro:

all'art. 8, modalita' transitorie e particolari di accesso alla rete nazionale di gasdotti presso i punti interconnessi con le infrastrutture in relazione alle quali l'esenzione di cui alla legge n. 239/2004 sia stata accordata in data antecedente al decreto stesso;

all'art. 6, criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema ai fini dell'assegnazione della quota di capacita' delle medesime infrastrutture che residua dall'esenzione, e delle conseguenti modalita' per l'accesso alla rete nazionale di trasporto;

e che in particolare, nel disporre quanto sopra, il Ministero ha previsto che l'Autorita' stabilisca:

la disciplina per l'assegnazione delle quote di capacita' che residuano dall'esenzione, sulla base dei criteri stabiliti nello stesso decreto;

i criteri relativi alle garanzie finanziarie, da presentare da parte dei soggetti interessati alla nuova capacita' di trasporto, nonche' le penali per la risoluzione anticipata dei contratti di trasporto e le penali in caso di ritardi nella messa a disposizione della capacita' di trasporto di nuova realizzazione;

ai sensi del decreto 28 aprile 2006:

il soggetto che richiede l'accesso al sistema di trasporto nazionale a seguito di una esenzione ha diritto, presso il punto in corrispondenza del quale l'esenzione e' stata ottenuta, al conferimento di una capacita' di trasporto pari alla quota e alla durata dell'esenzione; e che a seguito di tale richiesta l'impresa maggiore di trasporto avvia una procedura aperta alle parti interessate per l'assegnazione di capacita' presso tale punto;

in corrispondenza della nuova infrastruttura per la quale e' stata ottenuta l'esenzione l'impresa di trasporto realizza una capacita' di trasporto almeno corrispondente alla massima portata giornaliera dell'infrastruttura stessa, a prescindere dagli impegni di capacita' di trasporto presso il corrispondente punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;

le infrastrutture in relazione alle quali e' stata accordata una esenzione in data antecedente al decreto 28 aprile 2006 sono due terminali di rigassificazione;

il soggetto che realizza il terminale di rigassificazione in relazione al quale sia accordata una esenzione, effettua una propria procedura per l'assegnazione della quota di capacita' che residua dall'esenzione;

le capacita' di rigassificazione che residuano dall'esenzione sono assegnate secondo un ordine di priorita' che privilegia: i soggetti che importano gas per propri consumi, i soggetti che contribuiscono ad aumentare la liquidita' del sistema cedendo volumi di gas nell'ambito del mercato regolamentato delle capacita' e del gas di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 22/2004, i soggetti che concorrono alla sicurezza del sistema contribuendo alla differenziazione delle fonti di approvvigionamento, soggetti diversi dall'operatore dominante; e che nell'assegnazione di tali capacita' residue deve essere riconosciuta una priorita' ai contratti pluriennali, di durata compresa tra cinque e dieci anni;

in via transitoria, in corrispondenza dei punti interconnessi con i terminali di rigassificazione per i quali l'esenzione e' stata accordata in data antecedente all'emanazione del decreto 28 aprile 2006 (di seguito: i Terminali), sono previste procedure per l'assegnazione della quota di capacita' che residua dall'esenzione con tempi ridotti, effettuate anche contestualmente alle procedure di conferimento delle relative capacita' di trasporto; e che queste ultime riguardano esclusivamente i punti di interconnessione con i Terminali.

Considerato che:

con la deliberazione n. 137/2002, l'Autorita' ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, prevedendo in particolare, agli articoli 9 e 10, disposizioni relative alla tempistica dei conferimenti, i quali non superano la durata di cinque anni; e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete per l'attivita' di trasporto attualmente vigenti;

i documenti e le osservazioni presentati nell'ambito della consultazione avviata con il documento per la consultazione 15 giugno 2004, hanno evidenziato, tra l'altro la necessita' di stabilire penalita' per l'impresa di trasporto nei casi di ritardo nella realizzazione delle opere di trasporto funzionali alle infrastrutture di approvvigionamento;

ai sensi della deliberazione n. 166/2005, agli investimenti effettuati nel corso del secondo periodo di regolazione a partire dall'esercizio del 2005, e' riconosciuta una componente di ricavo addizionale, in funzione delle tipologie di investimento, che remunera gli incrementi patrimoniali relativi ai nuovi investimenti, compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di economicita';

con la deliberazione n. 167/2005 l'Autorita' ha stabilito le garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e le norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione, non includendo in tale provvedimento disposizioni relative ai conferimenti di capacita' presso i terminali di rigassificazione oggetto di esenzione.

Ritenuto che:

sia necessario e urgente recepire i criteri, le modalita' e le procedure predisposti nel decreto 28 aprile 2006 per la parte riguardante i terminali di rigassificazione in relazione ai quali e' stata accordata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT