Integrazione all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti, allegato al decreto del Ministro delle attivita' produttive del 4 agosto 2005.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete nazionale dei gasdotti;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 30, che stabilisce che per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate;

Vista la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti sia effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

Visto l'art. 52-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come aggiunto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale e' stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti su conforme parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n. 186/2000 e della Conferenza unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede, in...

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